Circolare n. A/1569 del 2 maggio 1997

Facendo seguito alla nostra circolare PFO/SN/2O504 del 20 settembre 1995 – di pari oggetto – Vi informiamo che a seguito della circolare del Ministero del Lavoro 59/1996, contenente integrazioni e modifiche di propri precedenti orientamenti interpretativi relativamente ai permessi orari giornalieri o ai permessi giornalieri mensili di cui all’art.33 della legge n. 104/1992, l’INPS ha impartito nuove disposizioni con circolare n. 211/96 che di seguito illustriamo:

A) PLURALITÀ DI HANDICAPPATI GRAVI NEL NUCLEO FAMILIARE

  1. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più persone handicappate gravi, bisognose di assistenza, al lavoratore è riconosciuta, dietro esplicita richiesta e in presenza di certi requisiti, la possibilità di cumulare più permessi nel limite massimo di tre giorni per ciascun familiare handicappato.I beneficiari possono essere:- i genitori di figli di età superiore a tre anni – il coniuge, i parenti, gli affini entro il 30 grado del soggetto handicappato, con le modalità di seguito elencate per ciascuna specie di parentela.a) GENITORIIl richiedente dovrà presentare una domanda per ciascun figlio per il quale sussistano i presupposti per il diritto a fluire dei benefici della legge in esame. Ovviamente sulla domanda dovrà essere esplicitamente espressa la rinuncia dell’altro genitore lavoratore a fruire degli stessi permessi.Resta inteso che i permessi possono essere richiesti, sempre per un massimo di tre giorni per ciascun handicappato, sia dalla madre che dal padre per consentire a ciascun genitore di assistere, rispettivamente, ognuno dei figli.E’ altresì consentito riconoscere 3 giorni di permesso al padre lavoratore quando la madre, non lavoratrice, non è in grado di assistere entrambi i figli.il richiedente, all’atto della domanda e successivamente, con cadenza annuale, deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità da cui risulti che:
    1. non è in grado di fornire, per la natura dell’handicap, assistenza ai figli handicappati usufruendo di soli 3 giorni di permesso;
    2. nessun’altra persona familiare e non familiare, convivente o meno, può prestare assistenza all’altro o altri handicappati;
    3. nessun parente o affine convivente dell’altro handicappato beneficia, a sua volta, di permessi per l’assistenza a quest’ultimo;
    4. i figli per i quali si richiedono i permessi non svolgono attività lavorativa e quindi non hanno diritto ai giorni di permesso in qualità di portatori di handicap.

    b) PARENTI

    Se l’ulteriore permesso è richiesto dal coniuge, da un parente o da un affine (entro il 3° grado), convivente con l’handicappato, il richiedente dovrà presentare l’apposita domanda nel predisposto mod. Hand 2/parenti corredato dalla dichiarazione di responsabilità di cui al precedente punto A) e con esclusione dei punti 2) e 3) già previsti nel modello stesso.

    c) LAVORATORI HANDICAPPATI

    Al lavoratore portatore di handicap grave spettano, sempre dietro esplicita richiesta e con le modalità di cui ai precedenti punti, oltre ai 3 giorni di permesso per se stesso, ulteriori giorni di permesso per assistere il familiare (il figlio, coniuge ovvero parente o affine entro il 3° grado) convivente che risulti a sua volta portatore di handicap in stato di gravità e per il quale non risultino sufficienti i tre giorni fruiti a titolo personale.

B) CUMULABILITÀ TRA PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N 104/1992 E ASSENZE PER MALATTIA DEL BAMBINO DI CUI ALLA LEGGE N. 1204/1971.

  • In merito alla cumulabilità dei permessi in oggetto viene precisato quanto segue:- in presenza di più figli, di cui uno handicappato ed uno di età inferiore ai tre anni non handicappato, la malattia di quest’ultimo potrà comportare, a scelta tra la madre ed il padre, la possibilità di beneficiare dell’astensione (non retribuita) ex legge n. 1204/77, art.7, comma 2, da parte del genitore che fruisce dei permessi (orari o giornalieri) per il figlio handicappato, oppure da parte dell’altro genitore;- in presenza di malattia comune del figlio handicappato di età inferiore a tre anni, per il quale un genitore beneficia sia dei riposi orari ex legge n. 104/92, sia dell’assenza non retribuita ex legge 104/92, per le restanti ore di lavoro la malattia dell’altro figlio non handicappato (minore di 3 anni) consente la scelta, da parte del genitore che non assiste l’handicappato, di una parallela astensione (non retribuita) dal lavoro, per la malattia di tale figlio.

C) MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE PUBBLICA E PADRE LAVORATORE DIPENDENTE ASSICURATO ALL’INPS – MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE E PADRE LAVORATORE AUTONOMO E VICEVERSA

  • – il padre lavoratore dipendente, assicurato all’INPS per le prestazioni di maternità, può fruire dei giorni di permesso indennizzati dall’INPS anche quando la madre lavoratrice non ha diritto alle prestazioni di maternità da parte dell’INPS, sempreché la stessa rinunci espressamente ai permessi stessi.Si precisa inoltre che per quanto riguarda il riconoscimento del diritto della lavoratrice dipendente a fruire dei benefici anche quando il padre è lavoratore autonomo e il non riconoscimento di tale diritto al padre lavoratore dipendente quando la madre è lavoratrice autonoma (salvo in caso di grave infermità), lo stesso criterio si applica anche ai giorni di permesso di cui al comma 3, art.33 della legge n. 104/92 (3 giorni successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, o per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il 3 grado, convivente).

D) FRAZIONABILITÀ DEI PERMESSI GIORNALIERI

  • Preso atto del recente orientamento assunto dal Ministero del Lavoro, si precisa che i giorni di permesso, sempre nel limite massimo di 3 giorni al mese per ciascun handicappato, potranno essere frazionati in mezze giornate lavorative, prendendo a riferimento, per il calcolo della mezza giornata, l’orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato (es. 7 ore giornaliere = 6 permessi ai mese di 3 ore e mezzo ciascuno).

E) PERMESSI FRUIBILI DIRETTAMENTE DAL LAVORATORE DISABILE: CUMULABILITÀ DEI PERMESSI ORARI E GIORNALIERI

  • I permessi orari e giornalieri per il lavoratore disabile possono essere concessi, dietro esplicita richiesta, alternativamente, purché le ore totali non superino quelle spettanti nell’intero mese. Esempio: un lavoratore con orario di lavoro giornaliero di 8 ore e 26 giorni lavorativi ha diritto ad un totale mensile di 52 ore di permesso; ove fruisca dei tre giorni spettantigli (24 ore) ha diritto a fruire per ulteriori 14 giorni di due ore di permesso giornaliero (28 ore) per un totale, appunto, di 52 ore.

F) FERIE

  • Come è noto, i permessi concessi ai sensi della legge 104/92, dovrebbero incidere nel computo delle ferie.Peraltro, in via analogica con quanto previsto per altre tipologie di permessi senza assegni, i permessi giornalieri non incideranno nel computo delle ferie se non nel caso in cui dovessero superare, in un mese, i giorni corrispondenti alla metà del mese stesso.

Si prega di portare a conoscenza del personale il contenuto della presente circolare mediante affissione negli appositi albi sui luoghi di lavoro e si porgono distinti saluti.