Risarcimento del danno da mancato riposo settimanale
Può essere quantificato anche contrattualmente

– Il riposo settimanale necessario, dopo sei giorni consecutivi di lavoro, per il recupero delle energie psicofisiche, costituisce oggetto di un diritto che, già protetto con sanzione penale (art. 27 L. 22 febbraio 1934 n. 370), é stato poi garantito, oltre che dall’art. 2109, primo comma, c.c., dall’art. 36, terzo comma, della Costituzione, che ne ha sancito l’irrinunciabilità.

Tale diritto compete a qualsiasi categoria di lavoratori, essendo (per alcune) consentita solo la deroga alla regola della coincidenza del riposo settimanale con la domenica e alla regola della fruizione del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro, nel rispetto, peraltro, di determinati limiti ed esigenze e fermo restando il mantenimento del rapporto fra sei giorni di lavoro e uno di riposo.

Perciò, la mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso (in quanto dal lavoratore non recuperato – ancorché oltre la settimana – in un tempo utile al recupero delle energie psicofisiche) é illecita, siccome in contrasto con il citato precetto costituzionale; e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata né da clausole di contratto (individuale o collettivo), che sarebbero nulle per contrarietà a norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell’oggetto (artt. 1418 e 1346 c.c.), né dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. Conclusione, quest’ultima, che rappresenta anche il necessario sviluppo logico della considerazione, secondo la quale la legge non prevede il compenso dovuto nell’ipotesi che il lavoratore lavori di fatto per sette giorni consecutivi senza riposo compensativo perché una tale prestazione lavorativa é vietata.

L’attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato attività lavorativa nel settimo giorno consecutivo) per la definitiva perdita del riposo (non fruito neanche in un arco temporale maggiore di sette giorni) ha natura risarcitoria e non retributiva.

Il danno rappresentato dalla perdita del riposo e dalla conseguente usura psicofisica – di natura contrattuale in quanto correlato all’inadempimento del datore di lavoro, il quale compie una scelta organizzativa in contrasto con il contenuto del contratto di lavoro, come integrato dalle norme imperative – é oggetto, quanto alla sua esistenza, di presunzione assoluta, in quanto dalla norma fondamentale dell’art. 36 Cost. si desume che la mancata fruizione del riposo settimanale é lesiva di un diritto fondamentale che deve essere rispettato per tutelare il benessere fisico e psichico dei lavoratori.

Né risulta ipotizzabile il concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227 c.c.), perché l’irrinunciabilità del diritto non consente di attribuire alcun rilievo alla volontarietà dei comportamenti tenuti dai lavoratori.

In ordine alla quantificazione, il danno non deve corrispondere necessariamente ad una somma pari alla retribuzione giornaliera, ma deve essere effettuata in concreto (eventualmente in via equitativa) dal giudice del merito, secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che – a differenza di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) direttamente regolatrici dell’ipotesi (vietata ai sensi dell’art. 36 comma 3 Cost.) della prestazione del lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo, si limitino a disciplinare il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell’ipotesi anzidetta.

Invero clausole del genere (sempreché siano realmente volte a disciplinare solo gli effetti risarcitori della stessa ipotesi illecita, ritenuta in via di principio non praticabile), sfuggono alla sanzione di nullità che colpisce irrimediabilmente le clausole che regolino in via, per così dire, programmatica (ammettendo la configurabilità di turni contrari al citato precetto costituzionale con la previsione del relativo “compenso”) l’ipotesi illecita suindicata, sussistendo tra le due discipline contrattuali una evidente differenza non solo nominale o terminologica (risultante dalla rispettiva adozione di termini come “compenso” o “risarcimento”), ma anche sostanziale

(Cassazione Sezione Lavoro n. 4813 del 18 maggio 1999, Pres. Sommella, Rel. Cataldi).


Rispetto della regola del riposo settimanale per i dipendenti di imprese stampatrici ed editrici di giornali quotidiani

– Nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese stampatrici ed editrici di giornali, l’art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 deve essere interpretato alla luce dei principi fissati dall’art. 36 Cost.; pertanto, la deroga ivi prevista alla regola della coincidenza del riposo settimanale con la domenica non implica anche la deroga alla regola della periodicità ordinaria di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro. Con la conseguenza che, in assenza di specifico rinvio legislativo, non è ammessa la possibilità di fruizione del riposo settimanale oltre il settimo giorno di lavoro e con l’ulteriore conseguenza che la contrattazione collettiva che preveda, in deroga al suddetto principio, la possibilità di tale diversa cadenza del riposo settimanale, deve considerarsi invalida

(Cassazione Sezione Lavoro n. 9807 del 2 ottobre 1998, Pres. Lanni, Rel. Castiglione).


Presunzione assoluta di danno per la perdita del riposo settimanale

– La mancata concessione al lavoratore del riposo settimanale, con definitiva perdita dello stesso (in quanto non recuperato in tempo utile alla reintegrazione delle energie psicofisiche) è illecita perché contrastante con l’art. 36, terzo comma, della Costituzione. L’attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore che abbia prestato la sua attività nel settimo giorno lavorativo per la definitiva perdita del riposo ha natura risarcitoria e non retributiva, in quanto diretta ad indennizzarlo per il titolo (autonomo e diverso rispetto alla prestazione lavorativa) rappresentato dalla perdita del riposo e dalla conseguente usura psicofisica. L’esistenza di tale danno è oggetto di presunzione assoluta, in quanto dalla norma dell’art. 36 Cost. si desume che la mancata fruizione del riposo settimanale è lesiva di un diritto fondamentale che deve essere rispettato per tutelare il benessere fisico e psichico dei lavoratori

(Cassazione Sezione Lavoro n. 12898 del 19 dicembre 1997, Pres. Buccarelli, Rel. Coletti).