Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 9 marzo 1999;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 concernente “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed in particolare l’art. 3, commi 10 e 11;

VISTA la Direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive;

VISTA la direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997, che modifica detta direttiva, ed in particolare l’art. 3bis, comma 1, che attribuisce a ciascuno Stato membro la possibilità di adottare misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte rilevante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili;

VISTO il documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3 del Comitato di Contatto sulla Televisione Senza Frontiere, relativo all’attuazione dell’art. 3 bis della direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997;

CONSIDERATO che le misure adottate da uno Stato membro non debbano costituire uno strumento di discriminazione o di chiusura del mercato verso le emittenti degli altri Stati membri, verso i detentori di diritti o altri operatori economici, né possano avere un impatto culturalmente negativo sul mercato, per esempio ostacolando senza necessità la circolazione dei diritti di trasmissione di eventi culturalmente rilevanti o riducendo seriamente le fonti di finanziamento di tali eventi a livello europeo;

RITENUTO in via preliminare di definire una lista di eventi di particolare rilevanza per la società, che, per tale ragione, non possono essere trasmessi da emittenti televisive in esclusiva e solo in forma codificata;

VISTA la propria delibera n. 81/98 del 16 dicembre 1998;

RITENUTO di dover procedere, ai fini dell’entrata in vigore della menzionata delibera n. 81/98, ad un aggiornamento della stessa relativamente alle modalità di inclusione degli eventi di particolare rilevanza secondo l’evoluzione emersa in materia nei lavori preparatori del Comitato di contatto sopra richiamato;

RAVVISATA l’opportunità, per le suddette finalità, di adottare una delibera che sostituisca integralmente la precedente del 16 dicembre 1998, n. 81/98;

UDITA la relazione del Commissario Dr. Antonio Pilati;

DELIBERA

Articolo 1

1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.

2. Per “evento di particolare rilevanza per la società” si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:

a) l’evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione;

b) l’evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell’identità culturale italiana;

c) l’evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;

d) l’evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia;

Articolo 2

1. L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata, in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90%) del pubblico italiano di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l’acquisto di impianti tecnici:

a) le Olimpiadi estive ed invernali;

b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;

c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;

d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

e) la finale e le semifinali della Coppa dei Campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

f) il Giro d’Italia;

g) il Gran Premio d’Italia automobilistico di Formula 1;

h) il Festival della musica italiana di Sanremo.

 

2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

3. L’Autorità si riserva di emendare, in un tempo congruo, la lista di cui al comma 1 in particolare mediante l’inclusione dei seguenti eventi:

a) le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

b) la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

c) il campionato mondiale di ciclismo su strada.

 

4. Per gli eventi di cui al precedente comma 3 è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

5. L’Autorità si riserva di procedere alla revisione della composizione delle liste di cui al comma 1 e 3 del presente articolo dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

Articolo 3

1. La presente delibera è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Napoli, lì 9 marzo 1999

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli