PROPOSTA DI TRATTAMENTO DI TRASFERTA

PROPOSTE DEFINITIVE DEI LAVORATORI DELLE RIPRESE ESTERNE DI ROMA SULL'ARGOMENTO TRASFERTE

I lavoratori delle Riprese Esterne di Roma, in seguito a riunioni tenutesi presso la palazzina I di SAXA RUBRA, sono arrivati alla fomulazione della seguente proposta unitaria, per ciò che riguarda il trattamento di trasferta:
A. ISTITUZIONE DI UNA MAGGIORAZIONE/INDENNITÀ PER SERVIZIO FUORI SEDE pari al 70% dello stipendio giornaliero (stipendio base + contingenza), cumulabile alle altre eventuali maggiorazioni, già previste dal Contratto Collettivo di Lavoro. Tale maggiorazione/indennità dovrà in ogni caso essere superiore alla Maggiorazione Notturna, poiché tra i due disagi affrontati dai lavoratori, quello derivante dal trovarsi fuori sede deve essere considerato di gran lunga il maggiore.
 
B. MODIFICHE AL REGIME DELLA TRASFERTA A PIE' DI LISTA che comportino:
1) Pagamento del pernottamento da parte dell'azienda tramite un suo incaricato sul posto o un suo ufficio addetto.
2) Introduzione di un limite massimo di spesa da effettuare presso alberghi di qualsiasi categoria nel caso in cui la prenotazione non venga fatta dall'azienda. (Questa norma tende a far diminuire la disparità di trattamento riservata dagli alberghi del nord rispetto a quelli del sud e garantire, a costi controllati, un'adeguata qualità della vita).
3) Rimborso dei pasti tramite anticipo al dipendente che presenterà regolare nota spese al suo rientro. Questo dovrà essere adeguato ai costi della vita nella zona della trasferta. L'incremento di tali rimborsi dovrà essere aggiornato, anno per anno, in funzione dell'inflazione (come da vigente normativa).(Questa clausola tende a garantire un minimo di indipendenza al singolo dipendente dal complesso della squadra, onde evitare promiscuità indesiderate).rimborso
3a) Per i lavoratori che lo desiderino si potrà applicare, solo per i pasti, un regime a forfait, che lo svincolerà dalla presentazione delle ricevute fiscali, ma non dalla presentazione della nota spese. Tale rimborso dovrà avere entità pari al massimale del rimborso a Pie' di Lista ed essere soggetto a trattamento fiscale come da norma di legge.
C. MODIFICHE AL REGIME DELLA TRASFERTA A FORFAIT che comportino:
1) Introduzione di un rimborso spese, fisso per giorno di trasferta, adeguato al costo della vita nel luogo di trasferta
2) Detrazione, ai fini fiscali, di tutte le spese realmente effettuate e documentate dal dipendente tramite la nota spese.
 
D. Inoltre relativamente ai VIAGGI:
1) L'applicazione della voce contrattuale che impone di non superare le 8 ore di viaggio o guida.
2) Retribuzione del viaggio effettuato durante la sesta giornata di lavoro come Sesta Giornata Lavorata (MNL).
3) Riconoscimento del fatto che il personale non deve essere obbligato al trasporto dei colleghi con mezzi sociali, a meno che non assolva tale specifica mansione (autista).(Ciò per evitare che la responsabilità di eventuali incidenti ricada su di esso, dal momento che l'azienda non fornisce adeguata tutela).
4) Unificazione di trattamento per quanto riguarda la 1a classe nei viaggi in treno per tutti i lavoratori.
5) Riconoscimento del Rimborso Mezzo di Trasporto (RMT) anche in trasferta, indipendentemente dal luogo, nel caso in cui non sia disponibile un mezzo adibito dall'azienda al trasporto del personale.
6) Riconoscimento del viaggio come lavoro effettivo.
7) Evidenziamento della non obbligatorietà del Riposo Viaggio.