PROPOSTA DI TRATTAMENTO DI TRASFERTA
PROPOSTE DEFINITIVE DEI
LAVORATORI DELLE RIPRESE ESTERNE DI ROMA SULL'ARGOMENTO
TRASFERTE
I lavoratori delle Riprese Esterne di Roma, in seguito a
riunioni tenutesi presso la palazzina I di SAXA RUBRA,
sono arrivati alla fomulazione della seguente proposta
unitaria, per ciò che riguarda il trattamento di
trasferta:
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- A. ISTITUZIONE DI UNA MAGGIORAZIONE/INDENNITÀ PER
SERVIZIO FUORI SEDE pari al 70% dello stipendio
giornaliero (stipendio base + contingenza), cumulabile
alle altre eventuali maggiorazioni, già previste dal
Contratto Collettivo di Lavoro. Tale
maggiorazione/indennità dovrà in ogni caso essere
superiore alla Maggiorazione Notturna, poiché tra i due
disagi affrontati dai lavoratori, quello derivante dal
trovarsi fuori sede deve essere considerato di gran lunga
il maggiore.
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- B. MODIFICHE AL REGIME DELLA TRASFERTA A PIE' DI LISTA
che comportino:
- 1) Pagamento del pernottamento da parte dell'azienda
tramite un suo incaricato sul posto o un suo ufficio
addetto.
- 2) Introduzione di un limite massimo di spesa da
effettuare presso alberghi di qualsiasi categoria nel
caso in cui la prenotazione non venga fatta dall'azienda.
(Questa norma tende a far diminuire la disparità di
trattamento riservata dagli alberghi del nord rispetto a
quelli del sud e garantire, a costi controllati,
un'adeguata qualità della vita).
- 3) Rimborso dei pasti tramite anticipo al dipendente che
presenterà regolare nota spese al suo rientro. Questo
dovrà essere adeguato ai costi della vita nella zona
della trasferta. L'incremento di tali rimborsi dovrà
essere aggiornato, anno per anno, in funzione
dell'inflazione (come da vigente normativa).(Questa
clausola tende a garantire un minimo di indipendenza al
singolo dipendente dal complesso della squadra, onde
evitare promiscuità indesiderate).rimborso
- 3a) Per i lavoratori che lo desiderino si potrà
applicare, solo per i pasti, un regime a forfait, che lo
svincolerà dalla presentazione delle ricevute fiscali,
ma non dalla presentazione della nota spese. Tale
rimborso dovrà avere entità pari al massimale del
rimborso a Pie' di Lista ed essere soggetto a trattamento
fiscale come da norma di legge.
- C. MODIFICHE AL REGIME DELLA TRASFERTA A FORFAIT che
comportino:
- 1) Introduzione di un rimborso spese, fisso per giorno di
trasferta, adeguato al costo della vita nel luogo di
trasferta
- 2) Detrazione, ai fini fiscali, di tutte le spese
realmente effettuate e documentate dal dipendente tramite
la nota spese.
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- D. Inoltre relativamente ai VIAGGI:
- 1) L'applicazione della voce contrattuale che impone di
non superare le 8 ore di viaggio o guida.
- 2) Retribuzione del viaggio effettuato durante la sesta
giornata di lavoro come Sesta Giornata Lavorata (MNL).
- 3) Riconoscimento del fatto che il personale non deve
essere obbligato al trasporto dei colleghi con mezzi
sociali, a meno che non assolva tale specifica mansione
(autista).(Ciò per evitare che la responsabilità di
eventuali incidenti ricada su di esso, dal momento che
l'azienda non fornisce adeguata tutela).
- 4) Unificazione di trattamento per quanto riguarda la 1a
classe nei viaggi in treno per tutti i lavoratori.
- 5) Riconoscimento del Rimborso Mezzo di Trasporto (RMT)
anche in trasferta, indipendentemente dal luogo, nel caso
in cui non sia disponibile un mezzo adibito dall'azienda
al trasporto del personale.
- 6) Riconoscimento del viaggio come lavoro effettivo.
- 7) Evidenziamento della non obbligatorietà del Riposo
Viaggio.