Sia la Costituzione (Art.36 comma III) sia il codice civile (art.2109) riconoscono come irrinunciabile il diritto al riposo settimanale che, di norma, dovrebbe coincidere con la domenica.
La coincidenza domenicale è superata, nel caso dei lavoratori turnisti, fatto salvo: limpegno aziendale a prodigarsi affinché si possa godere del maggior numero possibile di riposi coincidenti con la domenica e la diversa retribuzione (maggiorazione) per il lavoro domenicale.
Il termine irrinunciabile è interpretato dalla giurisprudenza nel senso dellassoluta impossibilità per chicchessia di imporre lobbligo di una prestazione lavorativa in settimo giorno, (salvo catastrofi) perché si sostiene: lo ha deciso "Dio".
Accettiamo che, in casi particolari, il consenso tra le parti (datore di lavoro/dipendente) permetta di lavorare anche in settimo giorno, ma è opportuno sapere che, anche in questo caso, il danno da usura psicofisica subito dal lavoratore non può essere circoscritto al mancato riposo nel settimo giorno, ma aumenta progressivamente in tutti i giorni successivi e fino al concreto godimento del riposo.
Conseguentemente il risarcimento dovuto al dipendente dovrà comprendere, oltre a quanto già previsto per il settimo giorno, ulteriori importi risarcitori, in progressione crescente, fino al giorno del godimento del riposo (Pret. Milano 11/12/96, est. Atanasio, in D&L 1997, 610), il pretore ha quindi ritenuto congruo laumento di un punto percentuale per ciascun giorno successivo al settimo.
Chiediamo allora cortesemente alla Direzione Affari Sindacali dinformare in proposito tutti i centri e le sedi regionali Rai. Suggeriamo, al fine devitare inutili contenziosi e là dove si verifica la condizione di reciproco consenso, di predisporre i relativi compensi in modo analogo a quanto stabilito dalla magistratura.
Garantiamo da oggi, a tutti gli iscritti di qualunque sede, lassistenza legale necessaria a tutelare il diritto oggetto del presente comunicato.