VERBALE DI ACCORDO DEL 28 GIUGNO 2001
Le parti in coerenza con le previsioni dell'accordo di rinnovo del CCL
"Quadri e Impiegati ed Operai" del 8 giugno 2000/14 maggio 2001 e
dell'accordo del 24 maggio 2001 convengono che:
- l'efficacia temporale del predetto CCL decorrerà dal 1 luglio 2001 ferma
restando la scadenza, per la parte retributiva, alla data del 31 dicembre
2001 e, per la parte normativa , alla data del 31/12/2003;
- l'Azienda provvederà a corrispondere, a tutto il personale in servizio a
tempo indeterminato alla data del 14 maggio 2001, con le competenze di
luglio 2001 una somma complessiva- comprensiva dell'anticipazione dei
benefici economici derivanti dall'applicazione del nuovo CCL prevista dall'Accordo
del 24 maggio 2001, fatta eccezione per l'una tantum e e per la quota di
integrazione del premio di risultato -definita come di seguito
esposto.
- Il periodo di riferimento per il calcolo della citata somma
complessiva è 1/7/2000- 30/6/2001.
- Parte fissa della retribuzione: si provvederà al calcolo per
matricola dell'aumento dei minimi, ivi compresa l'incidenza sugli
aumenti periodici di anzianità e sulle indennità fisse tenendo conto
degli effettivi inquadramenti.
- Parte variabile della retribuzione : si provvederà al calcolo per
matricola dell'incidenza media percentuale delle voci variabili sulla
retribuzione annua lorda , relativa al periodo 1/6/2000-31/5/2001, e si
applicherà la medesima percentuale all'importo di cui all'alinea
precedente.
Si conviene che ai fini della determinazione della predetta somma verrà
applicata la normativa di cui al CCL 6/4/1995
Le parti, richiamato lo spirito delle previsioni dell'ipotesi di accordo
dell' 8 giugno 2000 successivamente ad una ulteriore fase di confronto inerente
l'applicazione della stessa, hanno convenuto come segue:
- per tutto il personale a cui viene applicata l'indennità mancata
limitazione orario di lavoro, la rilevazione dell'orario ordinario e delle
eventuali eccedenze verrà effettuata su base settimanale;
- tenuto conto della previsione, in sede contrattuale, di un regime unitario
per il personale operante in produzione, reaizzato attraverso l'indennità
mancata limitazione orario di lavoro, le parti si impegnano ad indivuidare
per il predetto personale, entro il 31/12/2001, un sistema unificato di
remunerazione delle maggiorazioni: in relazione a quanto precede, fino alla
definizione della nuova normativa sule maggiorazioni, al personale
precedentemente regolamentato dall'art. 12 lettera a del CCL 6/4/1995 verrà
mantenuto, nella base di calcolo delle citate maggiorazioni, il 25% di
stipendio e contingenza:
- l'indennità mancata limitazione orario di lavoro (indennità dell'8% di
stipendio e contingenza) tenuto conto delle modalità operative con cui si
svolge il lavoro, si applica anche agli impiegati inquadrati nell'ambito
delle segreterie di redazione delle redazioni regionali del TG3;
Al presente accordo si allegano le "Note Operative per gli Uffici del
Personale" esaminate congiuntamente delle parti.
Lettera 1
Con riferimento al personale appartenente al profilo dell'operatore di
ripresa, l'Azienda pur ribadendo che tale qualificasarà oggetto di trattativa
nella fase di completamento del nuovo sistema di inquadramento, impostato
con l'Ipotesi di accordo dell' 8 giugno 2000, conviene con il Sindacato sulla
impostazione di fondo che vede il Direttore della fotografia, sviluppo naturale
della professionalità dell'operatore di ripresa, come profilo a se stante e
che, conseguentemente porta allo stato ad individuare l'operatore di ripresa di
livello 2 come livello apicale del profilo di appartenenza.
Lettera 2
Con riferimento alla somma di cui al punto 2 dell'accordo del 28 giugno 2001
l'Azienda conferma che detta somma è totalmente esclusa dalla contribuzione per
la previdenza integrativa e per quanto attiene la parte variabile della
retribuzione è anche esclusa dal computo per il trattamento di fine rapporto.