Lo Statuto dei Lavoratori

Apriamo questo nuovo spazio gentilmente concesso dal coordinatore redazionale, riservato alla lettura e all’approfondimento di leggi, contratti e statuti che riguardano l’ambito del lavoro. Iniziamo dallo Statuto dei Lavoratori, un’importante conquista per tutti i lavoratori; tengo a precisare che, non avendo a disposizione molte pagine, salteremo alcuni articoli per evidenziarne degli altri.

STATUTO DEI LAVORATORI
(legge del 20 maggio 1970 n.300)

TITOLO I

Art. 1 - Libertà di opinione ...

Art. 2 - Guardie Giurate ...

Art. 3 - Personale di vigilanza ...

Art. 4 - Impianti audiovisivi ...

Art. 5 - Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenza per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 6 - Visite personali di controllo ...

Art. 7 - Sanzioni disciplinari ... (Su questo articolo ritorneremo prossimamente confrontandolo anche con altri articoli del C.C.N.L.)

Art. 8 - Divieto di indagini sulle opinioni ...

Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisica ...

Art.10 - Lavoratori studenti ...

Art.11 - Attività culturali, ricreative e assistenziali ...

Art.12 - Istituti di patronato ...

Art.13 - L’articolo 2103 del Codice Civile è sostituito dal seguente: «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e pro-duttive.» Ogni patto contrario è nullo.

TITOLO II

Art.14 - Il diritto di costituire Associazioni Sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.

Art.15 - E’ nullo qualsiasi patto o atto diretto a:
comma a: .......
comma b: licenziare un lavoratore , discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferi-menti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Art.16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori ...

Art.17 - Sindacati di Comodo ...

Art.18 - Reintegrazione nel posto di lavoro ...

TITOLO III

Dopo i referendum che hanno abrogato alcuni articoli di questo titolo (Rappresentanze Sindacali) il parlamento sta esaminando alcune proposte per varare nuove regole. Quando le stesse saranno approvate, tratteremo questo titolo più accuratamente.

TITOLO IV Disposizioni varie e generali

TITOLO V

Art.33 - Collocamento ...

Art.34 - Al decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di mano d’opera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949

TITOLO VI

Art.35 - Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell’art.18 e del Titolo III, ad eccezione del I comma dell’Art.27 della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di 5 dipendenti. Le norme suddette di applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

Crediamo, con queste poche righe, di aver dato un quadro d’insieme dello Statuto dei Lavoratori e di aver dato risalto agli articoli più interessanti per la nostra attività lavorativa. Nel prossimo numero andremo alla ricerca degli articoli di legge che trattano dell’orario di lavoro.

a cura di Pasqualino Gerlando