Orario di Lavoro

Incominciamo questa ricerca sulle leggi che regolano l’orario di lavoro dalla Costituzione:

Il Codice Civile agli articoli 2107 e 2108 ha trattato anch’esso l’argomento.

A questo punto la domanda nasce spontanea, ma quali limiti impone la legge e a chi sono rivolti?

Affrontare questi problemi spetta al Regio Decreto Legge 15 marzo 1923 n. 692 convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473, modificato in alcuni articoli e parti da leggi successive.

Nel successivo regolamento (R.D. 10 settembre 1923 n. 1955) si chiarisce che "personale direttivo" è quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa di una azienda o di un reparto di essa...

Ora nell’art. 3: Si considera lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa. Conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. Nella tabella (approvata dal R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657) indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell’orario sancita dall’art.1. Troviamo al comma 43 (modificato dal D.P.R. 30 aprile 1976 n. 517): "Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografiche televisivi, cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografie intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici".

Alla fine di questa ricerca avrei da esporre una mia personale considerazione: "Visto che ad alcune figure professionali (programmisti, operatori, aiuto registi...) viene corrisposta una indennità del 25% in considerazione della mancata limitazione dell’orario di lavoro, perché la stessa indennità non è mai stata corrisposta a quelle figure professionali (ausiliari, specializzati di studio, specializzati di ripresa) che pure secondo la legge si trovano nella stessa posizione? Viene alla mente il caso eclatante degli specializzati di ripresa che lavorano insieme al regista e al telecineoperatore, effettuano lo stesso servizio lo stesso orario, legalmente si trovano nella stessa posizione, ma il fato ha voluto che abbiano un trattamento diverso".