LA C.RAI.P.I.

Che cos’è la CRAIPI?

Cassa RAI per la Previdenza Integrativa, ma com’è gestita? A questa e ad altre domande cercheremo di rispondere, potendo incominciare dalla base di questa struttura che non viene rinnovata da alcuni anni. Se qualcuno pensa che non sia interessato dalla cosa, basti pensare che non sono pochi i miliardi gestiti, peraltro patrimonio di tutti i lavoratori RAI. Come sempre ho tralasciato talune parti meno interessanti, che su richiesta possono essere approfondite tramite l’ARE.

STATUTO della C.RAI.P.I.

Premesso che l’art.42 del CCL prevede l’istituzione di conti individuali di previdenza per ciascun singolo lavoratore alimentati da accreditamenti a carico della Società e versamenti a carico del lavoratore nella misura rispettivamente del 6,70% e 2,60% dello stipendio individuale mensile, che i predetti conti sono fruttiferi a norma di contratto di un interesse composto a capitalizzazione mensile del 6% annuo;(...)

Art.1 - L’associazione denominata cassa di previdenza per i dipendenti della RAI- Radiotelevisione Italiana S.p.A. di seguito denominata "cassa", ha sede presso la sede legale della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. di seguito denominata RAI.

Art.2 - La CASSA, che ha fine esclusivamente previdenziale, gestisce i trattamenti previdenziali integrativi delle assicurazioni obbligatorie, a favore dei dipendenti della RAI ed amministra i contributi degli iscritti e delle società conferiti in forza dell’accordo sindacale sub."A" o di successivi accordi di natura contrattuale o sindacale. Essa è retta dalle norme di questo statuto e da quanto disposto dall’accordo costitutivo dell’Associazione sopra menzionato. La CASSA non può avere altri scopi, non ha fini di lucro, non può esercitare attività commerciale, neppure parziale od occasionale.

Art.3 - La CASSA ha durata fino al 31/12/2030.

Art.4 - Sono di diritto iscritti alla CASSA con decorrenza dalla data della sua costituzione, i dipendenti a tempo indeterminato della RAI in servizio alla stessa data, nonché dalla data di assunzione, quelli assunti successivamente alla predetta data. L’iscrizione verrà a cessare in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualunque titolo. Per ciascun iscritto devono essere istituite una o più posizioni individuali alle quali verranno imputati tutti i contributi versati dalla RAI per ogni iscritto sia per quanto attiene alla quota a carico RAI che per quella a carico del dipendente, nonché pro-quota tutti gli altri utili o perdite eventualmente derivanti dalle attività statuarie.

Art.5 - L’assemblea rappresenta l’universalità degli iscritti. Gli iscritti saranno rappresentati nell’assemblea da loro delegati, uno ogni 200 iscritti. (...) Ogni delibera di modifica di questo statuto avrà efficacia solo se approvata dalla RAI nei limiti di quanto concordato con l’accordo sindacale di cui all’allegato "B". (...)

Art.6 - La CASSA è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone di 8 membri di cui 4 designati dalla OO.SS. dei lavoratori e 4 dalla RAI. Il presidente viene nominato dal consiglio di amministrazione che lo sceglie fra i 4 membri di designazione della RAI. Egli ha rappresentanza legale della CASSA e può, per determinati atti, delegare i suoi poteri ad altri membri del consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da uno degli altri tre membri designati dalla RAI.

Art.7 - (...)

Art.8 - I membri del consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori durano in carica 3 anni. Il mandato può essere rinnovato. Quando durante tale periodo uno dei membri del consiglio di amministrazione viene a cessare per qualsiasi ragione dall’incarico, deve provvedere alla sostituzione chi ha provveduto alla sua nomina. Nessuna carica è retribuita; per i membri designati dalla RAI e dalle OO.SS. dei lavoratori che siano dipendenti dell’Azienda costituisce causa di decadenza dalla carica di membro del consiglio d’amministrazione la risoluzione del rapporto di lavoro con la RAI. (...)

Art.9 - (...)

Art.10 - I mezzi a disposizione della CASSA sono costituiti dai contributi stabiliti dall’accordo aziendale allegato sub."A" ovvero da successivi accordi e dagli eventuali ulteriori proventi derivanti dalle attività statutarie. Contestualmente alla disponibilità dei contributi quali previsti dal citato accordo e mensilmente versati dalla RAI, la CASSA registrerà direttamente gli importi corrispondenti sui conti individuali degli iscritti. Tali conti potranno anche essere individuati da numeri di codice attribuiti dalla società RAI e da questa comunicati ai dipendenti all’atto della iscrizione alla CASSA. Le disponibilità della CASSA debbono essere integralmente impiegate con norme di oculata prudenza, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione, per la costituzione di rendite vitalizie e/o in altre forme di investimento finanziario ai fini di quanto stabilito nell’accordo citato - ivi compresa l’eventuale assistenza sanitaria integrativa - ovvero in accordi successivi. La CASSA comunicherà annualmente ai singoli iscritti il totale dei contributi versati e la consistenza dei singoli conti individuali.

Art.11 - Gli iscritti, ovvero gli aventi diritto, potranno ottenere le prestazioni maturate nella posizione previdenziale solo al verificarsi dalla cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo intervenuta.

Art.12 - (...)

Art.13 - (...)

Art.14 - (...)

Art.15 - Le spese per la gestione della CASSA sono a carico della RAI.

Art.16 - L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 5 mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo del successivo esercizio che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea ordinaria ed inoltre la relazione di cui all’art.9

Art.17 - (...)