Limitata la deducibilitā dei rimborsi per trasferte
L'art.33 del decreto legge n. 41/95 ridisegna la disciplina delle spese detraibili da imprese ed esercenti arti e professioni
Con la conversione in legge del dl 23/2/95, n.41 sono diventate definitive le nuove norme in tema di deducibilitā dei rimborsi spese per trasferte corrisposti da imprese esercenti arti e professioni. L'art.33, dl n.41, del 1995, comporta modificazioni nella disciplina dei redditi d'impresa, di lavoro autonomo e di lavoro dipendente. Le nuove disposizioni Si applicano alle spese sostenute in occasione di trasferte iniziate successivamente al 24/2/95. Preliminarmente Si ricorda che:
Come č noto i rimborsi spese ai dipendenti sono generalmente effettuati secondo tre sistemi:
L'art.33 del dl 41/95 interviene su tutte le forme di rimborso.
Sistema a pič di lista
Il legislatore ha introdotto un limite alla
deducibilitā in capo alle imprese dei rimborsi per le spese di trasferta. Tale previsione vale per i rimborsi corrisposti sia a dipendenti sia a titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sia agli amministratori di societā.
Le limitazioni sono le seguenti:
Tutte le altre spese diverse da quelle di vitto e alloggio ed escluso i rimborsi chilometrici rimangono invece rimborsabili a pie' di lista senza limiti di deducibilitā.
Sistema forfaitario
Per quanto concerne i rimborsi spese effettuati con il sistema forfaitario la norma č migliorativa per i dipendenti che effettuano trasferte in quanto i limiti previsti in precedenza dall'art.48, 4° comma, prima parte del T.U. non erano pių aggiornate ed erano quindi poco realistici. Infatti le spese di vitto e alloggio indennizzate concorrevano a formare il reddito di lavoro dipendente per la parte eccedente le 60 mila lire al giorno in Italia e a 150 mila tire all'estero al netto delle spese di viaggio. Per le trasferte iniziate dopo il 24 febbraio. sono aumentati detti limiti a 90 mila lire per l'Italia e a 150 mila lire per l'estero.
Non esiste alcuna limitazione di deducibilitā per le imprese
Sistema misto
Si caratterizza per il rimborso a forfait del vitto e delle restanti spese trasporti e alloggio esclusi. In caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite oltre il quale l'indennitā costituisce reddito imponibile per il dipendente č ridotto di un terzo e quindi diventa di 60 mila lire per l'Italia e 100 mila lire per l'estero.
Adeguamento indennizzi
L'art.33, ultimo comma, prevede che gli importi degli indennizzi forfaitari e i limiti massimi per i rimborsi a pič di lista deducibili, possano essere adeguati per mezzo dello stesso decreto che ogni anno, entro il 30 settembre, il presidente del consiglio dei ministri deve emanare per fissare scaglioni e detrazioni Irpef.