Assegno per il nucleo familiare
Tabelle in vigore dal 10 luglio 1999

Come è noto I'art.2, comma 12, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge13 maggio 1988, n 153, ha stabilito che i livelli di reddito indicati nelle tabelle allegate al decreto medesimo e le loro maggiorazioni, devono essere rivalutati annualmente, con effetto dal l° luglio di ciascuno anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. Ciò stante, poiché la predetta variazione percentuale tra l'anno 1997 e l'anno 1998 è risultata pari all'1,8%, l'INPS ha provveduto a rivalutare, in pari misura, i livelli di reddito in vigore nel periodo 1 luglio 1998 - 30 giugno 1999.

Al riguardo, nel trasmettere in allegato alla presente circolare le tabelle contenenti le nuove fasce reddituali da applicare dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 rispettivamente ai nuclei senza figli ed ai nuclei con figli, nonché le tabelle con le fasce suddette ed i corrispondenti importi mensili della prestazione, si precisa che, stante il ritardo con il quale l'INPS ha diramato le tabelle stesse, per accertare l'eventuale sussistenza del diritto all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare a partire dal 1° luglio scorso e ad accreditarlo, con gli eventuali arretrati, con le competenze del mese di agosto p.v., le domande con la relativa documentazione dovranno pervenire agli uffici competenti improrogabilmente entro il 31 luglio c.a.; in caso contrario, seguiterà' ad essere sospesa l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, salvo ripristinarla, dietro apposita domanda e ove venga accertato il diritto, unitamente agli arretrati eventualmente spettanti.


NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI DISABILI
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 1999

Reddito familiare annuo
(migliaia di lire)
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare
1 2 3 4 5 6 7
fino a - 20.659 - - 253.000 485.000 695.000 953.000 1.200.000
20.660 - 25.563 - - 222.000 427.000 658.000 932.000 1.163.000
25.564 - 30.468 - - 179.000 369.000 606.000 916.000 1.131.000
30.469 - 35.370 - - 127.000 306.000 548.000 879.000 1.094.000
35.371 - 40.276 - - 85.000 216.000 468.000 789.000 983.000
40.277 - 45.180 - - 50.000 158.000 421.000 757.000 946.000
45.181 - 50.085 - - 30.000 111.000 342.000 705.000 904.000
50.086 - 54-988 - - 30.000 75.000 263.000 657.000 851.000
54.989 - 59.891 - - 25.000 50.000 199.000 615.000 825.000
59.892 - 64.795 - - 25.000 50.000 178.000 436.000 772.000
64.796 - 69.701 - - 25.000 45.000 178.000 299.000 567.000
69.702 - 74.606 - - - 45.000 152.000 299.000 424.000
74.607 - 79.510 - - - 45.000 152.000 256.000 424.000
79.511 - 84.415 - - - - 152.000 256.000 366.000
84.416 - 89.320 - - - - - 256.000 366.000
89.321 - 94.226 - - - - - - 366.000

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.