CRAIPI:
Scheda informativa per i dipendenti assunti dopo il 28/4/1993

1. Avvertenza

La presente scheda informativa fornisce un quadro sintetico delle caratteristiche della CRAIPI. L'organo di amministrazione della CRAIPI è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riportati nella scheda. L'eventuale adesione del dipendente alla CRAIPI sarà preceduta dalla consegna della presente scheda e non potrà essere perfezionata se non previa sottoscrizione del modulo alla stessa allegato, debitamente compilato.

2. Dati relativi al fondo pensione

2.1 Denominazione

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione Italiana.

2.2 Sede legale

Presso la sede legale della RAI- Radiotelevisione italiana S.p.A. (Viale G. Mazzini, n.14 00195 ROMA).

2.3 Data di costituzione

22 dicembre 1989 (Atto costitutivo e Statuto). Con l'assemblea straordinaria del 10 Dicembre 1998 e' stato approvato - ai fini dell’ adeguamento alle previsioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 14 gennaio 1997 n.211 - il nuovo testo dello Statuto CRAIPI e del Regolamento Elettorale, nonché un regolamento per i dipendenti iscritti al fondo successivamente al 28 aprile 1993. Tali regolamenti formano parte integrante e sostanziale dello Statuto.

2.4 Durata

illimitata.

2.5 Destinatari

dipendenti a tempo indeterminato della Rai con qualifica di operai, impiegati, quadri e professori d'orchestra.

2.6 Iscritti alla CRAIPI (su base volontaria)

a) i dipendenti della Rai che risultino in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla data del 28.4.93 a forme pensionistiche complementari, istituite al 15.11.1992;
- mantenimento senza riscatto della posizione individuale accantonata;
- trasferimento alla CRAIPI della posizione di cui sopra nella sua interezza (c.d. vecchi iscritti)
 
b) i dipendenti della RAI che:
- alla data del 28.4.1993 non erano iscritti a forme pensionistiche complementari istituite al 15.11.1992;
- in presenza della condizione, abbiano riscattato la posizione individuale oppure non intendano trasferirla alla CRAIPI al momento dell'iscrizione (c.d. nuovi iscritti).

3. Controversie tra iscritti e CRAIPI

Organo competente: il Collegio arbitrale composto da tre membri nominati:
uno dalla CRAIPI
uno dall'iscritto
uno, d'intesa tra le parti, con funzioni di Presidente (in caso di disaccordo, designato da parte del Presidente del Tribunale di Roma)
Il Collegio arbitrale giudicherà ex bono et aequo, con lodo impugnabile ex art. 827 cod.proc.civile.

4. Natura giuridica

Associazione non riconosciuta ex art.36 e seguenti del codice civile.

5. Organi della CRAIPI

5.1 Assemblea

- rappresenta l'universalità degli iscritti attraverso i loro delegati, uno ogni 200 iscritti.
- ogni delegato ha diritto ad un voto;
- l'assemblea può essere ordinaria o straordinaria;
- l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento del 50% più uno dei delegati in prima convocazione e del 20% dei delegati in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole di tanti delegati che rappresentino la maggioranza degli intervenuti;
- l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con l'intervento del 50% più uno dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei delegati;- in caso di modifiche dello statuto e di scioglimento della CRAIPI, l'assemblea si considera validamente costituita con la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno i due terzi degli iscritti e le delibere dovranno essere approvate con il voto favorevole dei 60% più uno degli iscritti;
- ogni delibera di modifica dello statuto avrà efficacia se non in contrasto con gli accordi sindacali in materia;

5.2 Consiglio di amministrazione

Composizione: otto membri dei quali il 50% può non essere iscritto alla CRAIPI.
Modalità elettive e di nomina: quattro membri nominati dalla RAI e quattro eletti dall'assemblea dei delegati, in rappresentanza degli iscritti, sulla base di liste predefinite

5.3 Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato dal C.d.A tra i membri designati della RAI e viene sostituito, in caso di assenza o impedimento, con uno degli altri tre membri designati dalla RAI. Il Presidente ha la rappresentanza legale della CRAIPI, con possibilità di delega dei propri poteri, per determinati atti1 ad altri membri del Consiglio.

5.4 Collegio dei revisori

Composizione: quattro membri effettivi e due supplenti
Modalità elettive e di nomina: due membri effettivi e uno supplente sono designati dalla RAI, i restanti sono eletti dall'assemblea dei delegati in rappresentanza degli iscritti sulla base di liste predefinite. Il Presidente sarà' scelto fra i due membri eletti dall'Assemblea.

6. Regime previdenziale

Contribuzione definita

7. Finanziamento

7.1 Per gli iscritti successivamente al 28 aprile 1993 che non rivestano la qualifica di "vecchio iscritto" la contribuzione è calcolata sugli elementi retributivi utili ai fini del TFR, con versamenti mensili dalla RAI alla
CRAIPI con le aliquote di seguito indicate:
- 2% a carico dell'Azienda;
- 1% a carico del dipendente
I versamenti a carico sia dell'Azienda che del dipendente non potranno in ogni caso superare, per ciascun iscritto, l'importo massimo di L.2.500.000- annue; tale limite, che non ricomprende la quota di TFR, sarà automaticamente adeguato ad eventuali future ridefinizioni legislative in materia fiscale. Oltre al contributo nella misura di cui sopra l'iscritto dovrà alimentare il Fondo con quote del trattamento di fine rapporto maturato nell'anno solare o comunque fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro se antecedente al 31 dicembre nelle seguenti misure:
- per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/4/93: 100%
- per gli altri dipendenti: dal 50% al 100%
(da indicarsi dal singolo iscritto all'atto dell'adesione al fondo)
La quota di TFR da destinare al fondo pensione comporterà una corrispondente riduzione della quota degli accantonamenti al TFR. Per ciascun iscritto la quota di accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo sarà versata alla CRAlPI rispettivamente il 31 dicembre di ciascun anno o entro il termine del mese nel quale cessa il rapporto di lavoro. Per le regolarizzazioni relative al pregresso trovano applicazione gli accordi Azienda 00. SS.

8. Tipologia e criteri di determinazione delle prestazioni

8.1 Trattamento pensionistico complementare (rendita vitalizia) Artt. 1 e 2 del Regolamento per gli iscritti posteriormente al 28.4.93.

Requisiti:
a) compimento dell'età prevista dall'ENPALS o dall'INPS per il pensionamento di vecchiaia ed in presenza di almeno cinque anni di contribuzione alla Craipi.
b) cessazione dell’attività lavorativa, in presenza di contribuzione alla Craipi per almeno quindici anni e di una età non inferiore a dieci anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia ENPALS o INPS. È facoltà del titolare del diritto richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare di propria pertinenza in capitale, per un importo non superiore al cinquanta per cento del montante individuale maturato.

8.2 Erogazione

L'erogazione del trattamento pensionistico complementare avverrà direttamente da parte della Craipi o da Imprese Assicuratrici con specifiche convenzioni.

8.3 Anticipazioni sul TFR

per gli iscritti alla CRAIPI successivamente al 28 aprile 1993 che non rivestano la qualifica di "vecchio iscritto" è prevista la possibilità di richiedere un'anticipazione sulle quote di TFR accantonate, dopo almeno otto anni di versamenti, nella misura massima del 70%, con le modalità ed i criteri previsti dalla RAI in materia di anticipazioni sul TFR, entro un limite complessivo annualmente fissato dal Consiglio di amministrazione della CRAIPI, tenuto conto dell'ammontare delle risorse provenienti dal TFR.

9. Trasferimento e riscatto della posizione

In caso di cessazione dall'iscrizione alla CRAIPI, senza che siano maturate le condizioni per l'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, l'iscritto può optare per:

9.1 il trasferimento del conto individuale complessivamente maturato ad altro fondo pensione complementare cui egli accada in relazione alla nuova attività esercitata;

9.2 il trasferimento ad uno dei fondi pensione aperti di cui aII'art. 9 del Dlgs n.12411993 e successive modifiche ed integrazioni;

9.3 il riscatto del proprio conto individuale.

I dipendenti hanno comunque la facoltà di trasferire l'intero conto individuale presso i fondi di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2 trascorsi tre anni di permanenza nella CRAIPI.

10. Impiego delle risorse

È statutariamente previsto che le disponibilità della CRAIPI debbano essere impiegate con norme di oculata prudenza - secondo le modalità' stabilite dal Consiglio d'Amministrazione con particolare attenzione, per quanto di ragione, ai suggerimenti derivanti dal D.M. n. 70311996 e nel rispetto delle disposizioni di legge per la costituzione di rendite vitalizie e/o forme di investimento finanziario ai fin di quanto stabilito nell'accordo sub a), nonché' ai fin dell'applicazione del Regolamento allegato sub c), che costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto.

11. Regime delle spese

É statutariamente previsto che le spese per la gestione della CRAIPI siano a carico della RAI, ad eccezione degli oneri tributari e di eventuali contribuzioni derivanti da obblighi di legge e/o comunque obbligatori, nonché' degli eventuali compensi ai componenti degli organi collegiali e di quant’altro non strettamente connesso con le spese di gestione.

12. Comunicazioni agli iscritti

La CRAIPI comunicherà annualmente ai singoli iscritti il totale dei contributi versati e la consistenza del proprio conto individuale al 31 dicembre dell'anno precedente così come incrementato dalla ripartizione del risultato netto di esercizio.

per il Consiglio d'Amministrazione
il Presidente
(Anna Laganà)