- CRAIPI:
- Scheda informativa per i
dipendenti assunti
dopo il 28/4/1993
1. Avvertenza
- La presente scheda informativa fornisce un
quadro sintetico delle caratteristiche della CRAIPI. L'organo di
amministrazione della CRAIPI è responsabile della veridicità e della
completezza dei dati e delle notizie riportati nella scheda. L'eventuale
adesione del dipendente alla CRAIPI sarà preceduta dalla consegna della
presente scheda e non potrà essere perfezionata se non previa
sottoscrizione del modulo alla stessa allegato, debitamente compilato.
2. Dati relativi al fondo pensione
2.1 Denominazione
Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei
dipendenti della RAI-Radiotelevisione Italiana.
2.2 Sede legale
Presso la sede legale della RAI- Radiotelevisione
italiana S.p.A. (Viale G. Mazzini, n.14 00195 ROMA).
2.3 Data di costituzione
22 dicembre 1989 (Atto costitutivo e Statuto).
Con l'assemblea straordinaria del 10 Dicembre 1998 e' stato approvato - ai fini
dell’ adeguamento alle previsioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale del 14 gennaio 1997 n.211 - il nuovo testo
dello Statuto CRAIPI e del Regolamento Elettorale, nonché un regolamento per i
dipendenti iscritti al fondo successivamente al 28 aprile 1993. Tali regolamenti
formano parte integrante e sostanziale dello Statuto.
2.4 Durata
illimitata.
2.5 Destinatari
dipendenti a tempo indeterminato della Rai con
qualifica di operai, impiegati, quadri e professori d'orchestra.
2.6 Iscritti alla CRAIPI (su base volontaria)
a) i dipendenti della Rai che risultino in
possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla data del 28.4.93 a forme
pensionistiche complementari, istituite al 15.11.1992;
- mantenimento senza riscatto della posizione
individuale accantonata;
- trasferimento alla CRAIPI della posizione di
cui sopra nella sua interezza (c.d. vecchi iscritti)
- b) i dipendenti della RAI che:
- - alla data del 28.4.1993 non erano iscritti a
forme pensionistiche complementari istituite al 15.11.1992;
- - in presenza della condizione, abbiano
riscattato la posizione individuale oppure non intendano trasferirla alla
CRAIPI al momento dell'iscrizione (c.d. nuovi iscritti).
3. Controversie tra iscritti e CRAIPI
- Organo competente: il Collegio arbitrale
composto da tre membri nominati:
- uno dalla CRAIPI
- uno dall'iscritto
- uno, d'intesa tra le parti, con funzioni di
Presidente (in caso di disaccordo, designato da parte del Presidente del
Tribunale di Roma)
- Il Collegio arbitrale giudicherà ex bono et
aequo, con lodo impugnabile ex art. 827 cod.proc.civile.
4. Natura giuridica
Associazione non riconosciuta ex art.36 e
seguenti del codice civile.
5. Organi della CRAIPI
5.1 Assemblea
- - rappresenta l'universalità degli iscritti
attraverso i loro delegati, uno ogni 200 iscritti.
- - ogni delegato ha diritto ad un voto;
- - l'assemblea può essere ordinaria o
straordinaria;
- - l'assemblea ordinaria è regolarmente
costituita con l'intervento del 50% più uno dei delegati in prima
convocazione e del 20% dei delegati in seconda convocazione. Essa delibera
con il voto favorevole di tanti delegati che rappresentino la maggioranza
degli intervenuti;
- - l'assemblea straordinaria è regolarmente
costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con l'intervento del
50% più uno dei delegati e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei delegati;- in caso di modifiche dello statuto e di
scioglimento della CRAIPI, l'assemblea si considera validamente costituita
con la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno i due terzi degli
iscritti e le delibere dovranno essere approvate con il voto favorevole dei
60% più uno degli iscritti;
- - ogni delibera di modifica dello statuto
avrà efficacia se non in contrasto con gli accordi sindacali in materia;
5.2 Consiglio di amministrazione
- Composizione: otto membri dei quali il 50%
può non essere iscritto alla CRAIPI.
- Modalità elettive e di nomina: quattro membri
nominati dalla RAI e quattro eletti dall'assemblea dei delegati, in
rappresentanza degli iscritti, sulla base di liste predefinite
5.3 Presidente del Consiglio di
amministrazione
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
viene nominato dal C.d.A tra i membri designati della RAI e viene sostituito, in
caso di assenza o impedimento, con uno degli altri tre membri designati dalla
RAI. Il Presidente ha la rappresentanza legale della CRAIPI, con possibilità di
delega dei propri poteri, per determinati atti1 ad altri membri del Consiglio.
5.4 Collegio dei revisori
- Composizione: quattro membri effettivi e due
supplenti
- Modalità elettive e di nomina: due membri
effettivi e uno supplente sono designati dalla RAI, i restanti sono eletti
dall'assemblea dei delegati in rappresentanza degli iscritti sulla base di
liste predefinite. Il Presidente sarà' scelto fra i due membri eletti
dall'Assemblea.
6. Regime previdenziale
Contribuzione definita
7. Finanziamento
- 7.1 Per gli iscritti successivamente al 28
aprile 1993 che non rivestano la qualifica di "vecchio iscritto"
la contribuzione è calcolata sugli elementi retributivi utili ai fini del
TFR, con versamenti mensili dalla RAI alla
- CRAIPI con le aliquote di seguito indicate:
- - 2% a carico dell'Azienda;
- - 1% a carico del dipendente
- I versamenti a carico sia dell'Azienda che del
dipendente non potranno in ogni caso superare, per ciascun iscritto,
l'importo massimo di L.2.500.000- annue; tale limite, che non ricomprende la
quota di TFR, sarà automaticamente adeguato ad eventuali future
ridefinizioni legislative in materia fiscale. Oltre al contributo nella
misura di cui sopra l'iscritto dovrà alimentare il Fondo con quote del
trattamento di fine rapporto maturato nell'anno solare o comunque fino alla
data di cessazione del rapporto di lavoro se antecedente al 31 dicembre
nelle seguenti misure:
- - per i dipendenti di prima occupazione
successiva al 28/4/93: 100%
- - per gli altri dipendenti: dal 50% al 100%
- (da indicarsi dal singolo iscritto all'atto
dell'adesione al fondo)
- La quota di TFR da destinare al fondo pensione
comporterà una corrispondente riduzione della quota degli accantonamenti al
TFR. Per ciascun iscritto la quota di accantonamento annuale al TFR da
destinare al fondo sarà versata alla CRAlPI rispettivamente il 31 dicembre
di ciascun anno o entro il termine del mese nel quale cessa il rapporto di
lavoro. Per le regolarizzazioni relative al pregresso trovano applicazione
gli accordi Azienda 00. SS.
8. Tipologia e criteri di determinazione delle
prestazioni
8.1 Trattamento pensionistico complementare
(rendita vitalizia) Artt. 1 e 2 del Regolamento per gli iscritti posteriormente
al 28.4.93.
- Requisiti:
- a) compimento dell'età prevista dall'ENPALS o
dall'INPS per il pensionamento di vecchiaia ed in presenza di almeno cinque
anni di contribuzione alla Craipi.
- b) cessazione dell’attività lavorativa, in
presenza di contribuzione alla Craipi per almeno quindici anni e di una età
non inferiore a dieci anni rispetto a quella prevista per la pensione di
vecchiaia ENPALS o INPS. È facoltà del titolare del diritto richiedere la
liquidazione della prestazione pensionistica complementare di propria
pertinenza in capitale, per un importo non superiore al cinquanta per cento
del montante individuale maturato.
8.2 Erogazione
L'erogazione del trattamento pensionistico
complementare avverrà direttamente da parte della Craipi o da Imprese
Assicuratrici con specifiche convenzioni.
8.3 Anticipazioni sul TFR
per gli iscritti alla CRAIPI successivamente al
28 aprile 1993 che non rivestano la qualifica di "vecchio iscritto" è
prevista la possibilità di richiedere un'anticipazione sulle quote di TFR
accantonate, dopo almeno otto anni di versamenti, nella misura massima del 70%,
con le modalità ed i criteri previsti dalla RAI in materia di anticipazioni sul
TFR, entro un limite complessivo annualmente fissato dal Consiglio di
amministrazione della CRAIPI, tenuto conto dell'ammontare delle risorse
provenienti dal TFR.
9. Trasferimento e riscatto della posizione
In caso di cessazione dall'iscrizione alla
CRAIPI, senza che siano maturate le condizioni per l'accesso alle prestazioni
pensionistiche complementari, l'iscritto può optare per:
9.1 il trasferimento del conto individuale
complessivamente maturato ad altro fondo pensione complementare cui egli accada
in relazione alla nuova attività esercitata;
9.2 il trasferimento ad uno dei fondi pensione
aperti di cui aII'art. 9 del Dlgs n.12411993 e successive modifiche ed
integrazioni;
9.3 il riscatto del proprio conto individuale.
I dipendenti hanno comunque la facoltà di
trasferire l'intero conto individuale presso i fondi di cui ai precedenti punti
9.1 e 9.2 trascorsi tre anni di permanenza nella CRAIPI.
10. Impiego delle risorse
È statutariamente previsto che le disponibilità
della CRAIPI debbano essere impiegate con norme di oculata prudenza - secondo le
modalità' stabilite dal Consiglio d'Amministrazione con particolare attenzione,
per quanto di ragione, ai suggerimenti derivanti dal D.M. n. 70311996 e nel
rispetto delle disposizioni di legge per la costituzione di rendite vitalizie
e/o forme di investimento finanziario ai fin di quanto stabilito nell'accordo
sub a), nonché' ai fin dell'applicazione del Regolamento allegato sub c), che
costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto.
11. Regime delle spese
É statutariamente previsto che le spese per la
gestione della CRAIPI siano a carico della RAI, ad eccezione degli oneri
tributari e di eventuali contribuzioni derivanti da obblighi di legge e/o
comunque obbligatori, nonché' degli eventuali compensi ai componenti degli
organi collegiali e di quant’altro non strettamente connesso con le spese di
gestione.
12. Comunicazioni agli iscritti
La CRAIPI comunicherà annualmente ai singoli
iscritti il totale dei contributi versati e la consistenza del proprio conto
individuale al 31 dicembre dell'anno precedente così come incrementato dalla
ripartizione del risultato netto di esercizio.
- per il Consiglio d'Amministrazione
- il Presidente
- (Anna Laganà)