NORMATIVE

Padre lavoratore subordinato
(sostituisce l'astensione facoltativa)

Mentre finora il padre poteva utilizzare il congedo solo nel caso in cui la madre della propria figlia o del proprio figlio fosse una lavoratrice subordinata che vi rinunciasse, ora, con la nuova legge, il padre ha un proprio diritto al congedo a prescindere dalla situazione della madre. Questo significa che la madre può essere una: lavoratrice autonoma, libera professionista, collaboratrice, casalinga, studentessa, disoccupata, …

La durata massima del congedo del padre è di 6 mesi.

L’utilizzazione del congedo va coordinata con quello della madre lavoratrice subordinata, dato che la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche contemporaneamente.

Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il congedo di cura è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi (ad esempio: 5 mesi per il padre e 6 per la madre, 7 per il padre e 5 per la madre).

Si può scegliere di utilizzare questo congedo mentre l’altro genitore usufruisce di un altro (esempio: congedo parentale e riposi giornalieri, ma anche congedo di maternità e congedo parentale del padre).

Se il padre è - o diventa - un single gli spettano per intero i 10 mesi.

Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo. Non è stabilita una durata minima, ma è da ritenere necessaria l’alternanza tra congedo e lavoro.

Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni. I contratti collettivi stabiliranno modalità e criteri del preavviso.

Mentre finora il congedo doveva essere utilizzato entro il 1° anno di vita della figlia o del figlio, ora la durata è molto più lunga: fino agli 8 anni.

Questo significa, ad esempio, che il padre, che con la vecchia disciplina non poteva chiedere l’astensione facoltativa, può ora utilizzare il congedo parentale (fino a 10 mesi, se single) o che, in caso la madre abbia già goduto dei 6 mesi di astensione facoltativa, può utilizzare, se la figlia o il figlio non hanno ancora 8 anni, la parte supplementare di mesi (4 o 5) prevista da questa legge.

L’età di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione - affidamento preadottivo.

La copertura economica resta fissata nella misura corrispondente al 30% della retribuzione.

A seconda che il padre sia al di sotto o al di sopra di una determinata soglia individuale di reddito (pari a 2.5 volte la pensione sociale), la copertura economica riguarda l’intero periodo di congedo fino agli 8 anni di vita oppure al massimo 6 mesi entro i 3 anni di vita della figlia o del figlio.

Per la copertura delle spese è possibile chiedere la anticipazione del T.F.R.

I periodi di congedo danno diritto a copertura previdenziale e a una quasi completa computabilità nell’anzianità di servizio.

I congedi parentali sono un diritto di tutte i lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia lavorativa (tipica - atipica). Sono esclusi solo i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici.


I permessi parentali: le novità della Legge n. 53 del 2000

La Legge 53/00 ha introdotto importanti novità, tra l'altro, in tema di permessi che possono essere fruiti dai genitori per la cura della prole.

Per motivi di spazio, è necessario limitarsi alle principali modifiche introdotte.

L'aspettativa obbligatoria continua ad essere fruibile, di regola, nel periodo dei 2 mesi precedenti e dei 3 mesi successivi il parto. Tuttavia, la legge prevede la facoltà della madre di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi.

Un'altra importante novità è che se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Infine, la legge, recependo quanto già sentenziato dalla Corte cost. con la sentenza 1/87, ha disposto che anche il padre lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio, nel caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre. In questo caso, il divieto di licenziamento della lavoratrice madre di cui all'art. 2 L. 1204/71 si estende al lavoratore padre.

La legge ha esteso la durata della aspettativa facoltativa, attribuendone l'esercizio ad entrambi i genitori, anche congiuntamente. Più precisamente, i genitori possono ottenere l'aspettativa, ciascuno, per 6 mesi, con il limite complessivo di 10 mesi (se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi, egli può ottenere l'aspettativa per 7 mesi e il termine complessivo per entrambi i genitori è di 11 mesi). Se vi è un solo genitore, il termine dell'aspettativa è comunque di 10 mesi. Inoltre, i periodi di aspettativa facoltativa possono essere utilizzati in modo continuativo o frazionato nei primi otto anni di vita del bambino (in precedenza, l'aspettativa facoltativa poteva essere utilizzata entro il primo anno di vita del bambino). Il trattamento economico è il seguente: se l'aspettativa è fruita fino al terzo anno di vita del bambino, il genitore ha diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione e per un periodo massimo, complessivo per i genitori, di 6 mesi; negli altri casi, il genitore ha diritto alla medesima indennità, ma a condizione che il suo reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.

I permessi per malattie del bambino, già dovuti per i genitori di bambini fino a 3 anni, sono stati estesi ai genitori di un bambino di età inferiore a 8 anni. Tuttavia, se il bambino ha un'età compresa tra 3 e 8 anni, il diritto può essere esercitato nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.

Con riferimento ai riposi per allattamento, la legge ha disciplinato specificamente la questione del parto plurimo, fino ad oggi lasciato alla interpretazione della giurisprudenza: in questo caso, i periodi di riposo (che continuano ad essere due permessi di un'ora ciascuno, dovuti durante il primo anno di vita del bambino) sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre che, comunque, in alternativa alla madre, può fruire dei riposi in questione.

Infine, è stato disposto che i genitori adottivi e affidatari possono fruire dell'aspettativa facoltativa, se il minore ha un'età compresa fra 6 e 12 anni, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.


Le novità dell’IRPEF dopo la finanziaria del 2000

ALIQUOTE - L'aliquota per il secondo scaglione (reddito imponibile fra 15 e 30 milioni) diminuisce di un punto percentuale per i redditi conseguiti nell'anno 2000, utilizzabile per UNICO 2001. La tabella qui sotto riporta le nuove aliquote.

ONERI DEDUCIBILI - Sono oneri direttamente deducibili dal reddito complessivo. Essi diminuiscono pertanto il reddito imponibile sul quale viene conteggiata l'imposta lorda. Non possono superare il reddito complessivo.

La novità rispetto alle dichiarazione dei redditi 2000 (relativa al 1999), riguarda le detrazioni relative alla prima casa che sono state elevate ad 1.800.000 lire proporzionate alla quota ed al periodo di possesso

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Sono considerati a carico:

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati) senza limiti di età anche se non conviventi con il dichiarante o residenti all'estero

il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i nipoti (discendenti dei figli), i genitori (compresi quelli naturali e adottivi), generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle ed i nonni purchè conviventi con il dichiarante o percettori di assegni alimentari non stabiliti dall'autorità giudiziaria.

In ogni caso i suddetti familiari sono considerati a carico se il loro reddito complessivo non supera Lire 5.500.000.
La detrazione può essere ripartita fra i coniugi in misura diversa in proporzione alle spese effettivamente sostenute.
Le detrazioni sono riportate nella misura spettante all'anno. Spettano per mesi interi in cui i familiari sono stati a carico del contribuente comprendendo il mese intero in cui il fatto si è verificato o è venuto a cessare.
Come tutte le detrazioni, non possono superare l'imposta lorda dovuta.

DETRAZIONI PER LAVORO

Detrazioni per lavoro dipendente e assimilati

Spettano a chi percepisce:
redditi di lavoro dipendente o pensione, compensi attività libero professionale del SSN esclusa attività professionale intramuraria, trattamenti periodici di fondi pensione, compensi per lavoratori socialmente utili, retribuzioni corrisposte da privati (autisti, giardinieri, collaboratori familiari, ecc.), compensi ai lavoratori soci di cooperative, remunerazioni ai sacerdoti, borse o assegni di studio soggetti ad IRPEF non costituenti reddito di lavoro dipendente.

Spettano in proporzione al periodi di lavoro o pensione dell'anno calcolato in giorni compresi i festivi) escludendo i periodi per cui non spetta la retribuzione (es. aspettativa). Non deve essere ridotta per lavoro part-time.

DETRAZIONE PER LOCAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Agli intestatari di contratti di locazione di immobili abitazione principale, stipulati dal 1999 secondo la legge 431/1998 (cosiddetti contratti convenzionali) è riconosciuta una detrazione di imposta pari a:

L. 640.000 se il reddito complessivo non supera L. 30 milioni
L. 320.000 se il reddito complessivo è compreso fra 30 e 60 milioni

La detrazione spetta in proporzione ai giorni di utilizzo dell'abitazione come dimora principale, al numero dei cointestatari del contratto ed in base al reddito di ognuno dei cointestatari.

ONERI DETRAIBILI

Per questi oneri o spese spetta una detrazione d'imposta. A differenza quindi degli oneri deducibili che diminuivano direttamente il reddito complessivo portando al reddito imponibile, questi oneri vanno a diminuire l'imposta lorda già calcolata, come le detrazioni per familiari o per lavoro visti in precedenza.
Per gli oneri detraibili, è riconosciuta una percentuale sull'ammontare delle spese sostenute che a loro volta possono essere limitate ad un valore massimo.
Tale percentuale è il 19% della spesa detraibile o del suo limite massimo.

Tutte le spese e gli oneri devono essere stati effettivamente sostenuti (cioè pagati) nell'anno relativamente al quale si portano in detrazione.

Per quanto riguarda questo tipo di oneri, le modifiche riguardano i mezzi di locomozione (spese per mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e al sollevamento per i portatori di handicap, arti artificiali, poltrone e carrozzelle, modifiche all'ascensore per il contenimento della carrozzella o costruzione di rampe per eliminazione di barriere architettoniche interne o esterne alle abitazioni); dal 2000 vengono infatti riconosciuti come mezzi di locomozione anche i cani guida con un limite di spesa fino a 1 milione che perciò sono detraibili al 100% (della solita aliquota del 19%).

DETRAZIONE PER SPESE RECUPERO EDILIZIO (41% e 36%)

Dal periodo d'imposta 1998 è prevista una detrazione IRPEF per opere di recupero edilizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia su immobili a destinazione residenziale e relative pertinenze. Le spese devono essere state effettivamente pagate negli anni in cui si chiede la detrazione e con un limite di 150 milioni per ogni anno interessato (1998-1999-2000), per ogni titolare dell'immobile e per ogni immobile.
La misura della detrazione è del 41% per gli anni 1998-1999 e del 36% per l'anno 2000.
Rientrano fra gli interventi agevolati anche le opere per abbattimento di barriere architettoniche, contenimento dell'inquinamento acustico e risparmio energetico, sicurezza statica e antisismica e adeguamento degli impianti elettrici. Sono ammessi tutti gli interventi riguardanti parti comuni di edifici (es. condomini).
Per abitazioni adibite promiscuamente anche ad attività professionali o d'impresa, la detrazione è ridotta al 50%.
I soggetti ammessi sono: proprietario o nudo proprietario, familiare convivente, titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione, superficie, inquilino o comodatario, soci assegnatari di cooperative edilizie, soci di società semplici e di persone.
Condizioni per l'utilizzo:
- comunicazione alla ASL competente relativa a data inizio lavori, luogo e natura degli stessi, dati del committente e dell'impresa che li eseguirà con relativa assunzione di responsabilità per gli obblighi contributivi e di sicurezza sul lavoro;
- comunicazione inizio lavori con apposito modello al Centro di Servizio Imposte Dirette e Indirette competente attestante il possesso della documentazione necessaria se non allegata;
- i pagamenti devono essere fatti per bonifico bancario contenente, causale versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA e codice fiscale del destinatario del pagamento (impresa in regola con obblighi di tutela della salute, sicurezza sul lavoro e versamento regolare dei contributi INPS);
- gli edifici devono essere accatastati (o è stato richiesto l'accatastamento);
- se dovuta, è stata pagata l'ICI dal 1997;
Sintesi della documentazione:
- denuncia inizio lavori, autorizzazione o concessione edilizia;
- dati catastali o domanda di accatastamento;
- ricevute ICI dal 1997;
- per i condomini, delibera assemblea condominiale e tabella ripartizione delle spese in millesimi;
- consenso del possessore con estremi registrazione contratto locazione o comodato per lavori eseguiti dal detentore diverso dal coniuge, figli e genitori conviventi;
- per lavori superiori a 100 milioni, trasmissione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati eseguiti, di una dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un iscritto negli albi degli ingegneri o dei geometri o da altro tecnico abilitato.
La detrazione, pari al 41% (36% dal 2000) delle spese sostenute, può essere utilizzata in 5 o 10 anni a partire dall'anno di effettuazione della spesa, a scelta del contribuente con opzione nella dichiarazione dei redditi.
Come tutte le detrazioni non può essere superiore all'imposta lorda dovuta. L'eccedenza della rata rispetto all'imposta di un anno, non può essere recuperata nei successivi.
Per alcune situazioni, soggetti o interventi sono previsti adempimenti o documentazione particolari.