in funzione di Giudice di Lavoro, visto l'art.429 CPC così decide in ordine alla domanda proposta con ricorso numero 1393 Ruolo generale lavoro dell'anno 1993
da SERGIO CARNEVALI e PAOLO MACCARI contro RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA
in accoglimento dei ricorsi: dato atto dell'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata in data 29/3/93 ai due dipendenti
a) annulla la sanzione predetta e condanna la resistente a rimborsare ai due dipendenti ricorrenti le quattro ore di retribuzione trattenuta in conseguenza dell'anzidetta sanzione, oltre interessi e rivalutazione;
b) condanna la resistente a ricalcolare la nota trasferta includendo tra le spese ammesse a rimborso nei limiti di quanto contrattualmente previsto, il pasto del 24/10/92;
c) compensa tra le parti le spese di giudizio.
ANCONA, 30/10/97