Roma, Marzo 2000 1999

PROPOSTA AZIENDALE DI MODIFICA DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

BOZZA DI LAVORO

Documenti consegnati alle 00.SS. nelle riunioni del 22 dicembre 1999
 (con successive integrazioni) e del 12 gennaio 2000


INDICE

Ambito di applicazione di contratto
Riconoscimento anzianità pregressa
Sistema di relazioni industriali
   1. Materie di confronto
      1.1 Livello di Corporate
      1.2 Livello di Divisione e di Società
      1.3 Livello di Unità Produttiva
   2. Osservatorio Nazionale
   3. Procedure di conciliazione delle controversie individuali e plurime
   4. Procedura di conciliazione dei conflitti di lavoro
   5. Istituti di carattere sindacale
      5.1 Comitato Nazionale per la Sicurezza
      5.2 Commissione Pari Opportunità
FLESSIBILITÀ' DEL LAVORO E APPALTI
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Lavoro Temporaneo
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Apprendistato
Contratti di formazione e lavoro
Orario di lavoro
   A. Orario Normale
   B. Orario Multiperiodale
Indennità di flessibilità e protrazione Orario di lavoro
Indennità maggiori prestazioni
Lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno
Previdenza integrativa
Livelli retributivi e mansioni
Criteri di sviluppo professionale
Assegnazione di livello dei laureati e diplomati
Area Quadri. Individuazione e classificazione dei quadri
Profili professionali
   Tecnico della produzione
   Specializzato della produzione
   Specializzato Tecnologico
   Specializzato della Scenografia
   Assistante della Scenografia
   Assistente Tecnologico
   Referente di Commessa
   Producer
   Regista-Realizzatore
   Operatore Informatico
   Assistente della Produzione
   Tecnico della Comunicazione
   Operatore di Ripresa
   Grafico
   Impiegato


AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina il rapporto di lavoro intercorrente tra la Società RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., Rai Sat S.p.A., Rai Way S.p.A. ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dalle Società medesime con qualifica di quadro, impiegato e di operaio.

2. Le norme del presente contratto si applicano altresì, in quanto compatibili, ai lavoratori delle società di cui al precedente punto 1 assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per i titoli, con le esclusioni e con le previsioni specifiche di cui al successivo articolo "Rapporto di lavoro a tempo determinato".

 RICONOSCIMENTO ANZIANITA’  PREGRESSA

1. Nell'ambito della possibile mobilità intersocietaria dei lavoratori dipendenti da una delle Società del Gruppo RAI alle quali si applica il presente contratto, le ipotesi di passaggio saranno individuate in base a criteri organizzativi in ordine alle esigenze di volta in volta verificabili e saranno attuate   mediante   cessione   del   contratto individuale di lavoro dei dipendenti interessati, da perfezionarsi con il consenso dei medesimi, ai sensi dell'ari 1406 C.C. con conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso la Società di provenienza. Le quote di TFR verranno trasferite unitamente al dipendente nella nuova Società. Saranno, inoltre, mantenute le anzianità     convenzionali     individualmente riconosciute.

2. Per i lavoratori provenienti da Società controllate alle quali non si applica il presente contratto, nel computo dell'anzianità di servizio sarà, comunque, utilmente considerato il periodo trascorso alle dipendenze delle predette Società, ivi incluse le anzianità   convenzionali   eventualmente   già riconosciute.

3.  La durata dei corsi pratici aziendali di preparazione professionale, organicamente organizzati e superiori ai due mesi, è computata nell'anzianità di servizio quando, ai fini dei corsi stessi, l'Azienda inquadri il lavoratore in una propria unità di lavoro, richiedendogli opera produttiva.

SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

La nuova organizzazione della RAI - Radiotelevisione Italiana, articolata in Corporate, Direzioni di Servizio, Divisioni e la costituzione di Società separate alle quali viene applicato il presente CCL, pone l'esigenza di adeguare l'attuale sistema di informazione e confronto Azienda/Sindacato, al fine di realizzare uno strumento avanzato di moderne relazioni industriali in un quadro concertativo, articolato e sistematico di rapporti.

Pertanto, nella logica della partecipazione e del confronto - quali presupposti di base per definire i criteri operativi di gestione della nuova realtà indispensabili per garantire adeguati  livelli di produttività e competitività nell'attuale sistema di mercato e per realizzare la tutela di livelli occupazionali atti a confermare il ruolo e la centralità del servizio pubblico assicurato nell'ambito del nuovo e più articolato assetto del sistema radiotelevisivo derivante dal cambiamento degli scenari esterni in cui la RAI deve operare e nell'interesse principale dell'utenza - le Parti esprimono il comune intendimento di procedere all'approfondimento ed alla definizione di un nuovo impianto normativo in grado di meglio servire gli obiettivi e le strategie aziendali.

Alla luce di questi orientamenti, dei quali le Parti sociali si danno atto ed in considerazione anche delle eventuali ulteriori esigenze di adeguamento organizzativo correlate alle spinte del mercato considerevolmente concorrenziale del settore, nonché in linea con la necessaria attenzione alla qualità del servizio ed all'innalzamento dei livelli complessivi di efficienza, le Parti stipulanti ribadiscono la primaria esigenza di accrescere, con la necessaria trasparenza, la   conoscenza   e   la   consapevolezza   delle problematiche qualitative del servizio erogato, con particolare riferimento a tutti quegli elementi che potranno formare oggetto di innovazioni strategiche ed organizzative.

In particolare, l'Azienda, qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, provvedere a darne tempestiva comunicazione alle OO.SS. stipulanti.

Il sistema di relazioni industriali che ne scaturisce farà quindi riferimento ad aree di informazione e di confronto secondo l'articolazione di seguito descritta.

Restano ovviamente salve, dal presente sistema di informazione e confronto, le esigenze derivanti dalla salvaguardia del  segreto industriale e dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.

 1. Materie di confronto

1.1 Livello di Corporate

La Direzione Generale della Rai esporrà alle 00.SS nazionali stipulanti, con cadenza semestrale, di norma entro i mesi di marzo ed ottobre:

a) le linee delle politiche di Gruppo definite nel Piano triennale in ordine all'assetto occupazionale, alla programmazione economica e finanziaria, agli investimenti;

b) le linee di sviluppo tecnologico ed i relativi riflessi sull'occupazione e sulla qualificazione del personale, nonché  le  ripercussioni  che  l'evoluzione  della tecnologia, del mercato e dei servizi potrà avere sulle articolazioni professionali globali;

c) la dinamica dei modelli  organizzativi,  della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori che riguardano il fattore lavoro;

d) i lineamenti generali della formazione e della riqualificazione professionale;

e) l'esame del quadro concernente l'applicazione delle politiche sulle pari opportunità, anche alla luce dei lavori dell'apposita Commissione Paritetica.

1.2 Livello di Divisione e di Società

Questo livello di confronto si realizza tra le 00. SS. nazionali stipulanti e le Divisioni e le Società cui si applica il presente CCL, assistite dalle competenti strutture della Corporate.

In via transitoria, e fino al consolidamento del nuovo assetto organizzativo, al fine di ottimizzare le risorse e garantire tutela e criteri omogenei nei confronti della generalità del personale, vengono previsti incontri periodici tra Corporate e 00.SS. stipulanti, con la partecipazione dei competenti Rappresentanti aziendali e sindacali, per la trattazione delle seguenti materie:

a)  gli orientamenti aziendali in ordine alla struttura dei palinsesti radiofonici e televisivi ed i conseguenti piani annuali di produzione;

b)  gli indirizzi produttivi interni;

c)  gli indirizzi produttivi connessi agli acquisti, alle coproduzioni, agli appalti;

d)  gli affinamenti del sistema organizzativo e dei modelli produttivi in corso di vigenza del contratto;

e)  i criteri che presiedono alla mobilità orizzontale e verticale del personale a livello   divisionale, interdivisionale e societario.

Con cadenza semestrale, ed in via consuntiva:

a)  l'incidenza che hanno avuto sulla produzione gli eventuali appalti, precisandone la natura e le ditte appaltatrici;

b) i dati consuntivi sui contratti a tempo determinato, di formazione/lavoro, di apprendistato, di lavoro interinale suddivisi per profili professionali.

1.3 Livello di Unità Produttiva

Costituisce momento di informativa e confronto tra i Responsabili delle Unità Produttive e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, assistite eventualmente dalle strutture territoriali delle 00.SS. stipulanti, l'esame dei sottoelencati argomenti:

a) esposizione del piano produttivo locale;

b) conseguenze delle innovazioni di carattere tecnologico, tecnico-organizzativo e professionale sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;

c) regime degli orari di lavoro;

d) modelli organizzativi e produttivi di riferimento che comportino l'adozione di specifiche soluzioni anche a carattere sperimentale e che tengano conto di particolari caratteristiche locali;

e) iniziative   di   formazione,   riqualificazione   ed aggiornamento  professionale,  tenuto  conto,  in particolare, dei mutamenti e delle connotazioni evolutive connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto;

f)  consistenza degli appalti di servizio e degli appalti di produzione ed  incidenza  di  quest'ultimi  sulla produzione;

g) tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente;

h) previsione sul ricorso ai contratti a tempo determinato, di formazione/lavoro, di apprendistato, di lavoro temporaneo.

Verrà fornita, inoltre, con cadenza annuale, specifica informativa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, relativa all'organico di ciascuna Unità Produttiva suddiviso per categorie professionali e settori di lavoro.

Saranno oggetto di confronto a livello di Unità Produttiva le vertenze presentate dalle R.S.U. la cui soluzione non determini    ricadute    sull'assetto    normativo    e sull'organizzazione del lavoro definiti dal CCL e dagli accordi di livello nazionale.

Le Parti - fermi restando transitoriamente gli attuali ambiti di rappresentanza delle RSU della Rai, come definiti dagli accordi del 20 febbraio 1998, sino allo svolgimento delle prossime elezioni - convengono sulla necessità di ridefinire l'articolazione delle Unità Produttive e, conseguentemente, gli ambiti di rappresentanza delle RSU in maniera coerente con la nuova organizzazione adottata dall'Azienda.

Per quanto attiene la costituzione delle RSU nell'ambito delle altre Società cui si applica il presente CCL, le Parti convengono di avviare uno specifico confronto in linea con quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 che si intende integralmente richiamato in questa sede.

2. Osservatorio Nazionale

Viene costituito nell'ambito del sistema avanzato di interlocuzione che le Parti intendono riaffermare, uno strumento strategico di analisi e verifica dell'aderenza del Contratto Collettivo di Lavoro all'evoluzione degli scenari del comparto radiotelevisivo: l'Osservatorio Nazionale. Esso è costituito da Rappresentanti dei competenti   organismi   di   Corporate,   integrati eventualmente di volta in volta dai Rappresentanti delle Divisioni e delle Società per le materie di competenza, e da due Rappresentanti per ciascuna OO.SS. nazionale stipulante.

All'Osservatorio Nazionale, che si riunisce di norma con cadenza trimestrale, è demandato l'esame delle problematiche attinenti:

a) l'andamento e le prospettive dei mercato nazionale ed internazionale del settore dell'audiovisivo;

b)  le nuove iniziative, i nuovi insediamenti, i nuovi modelli produttivi che comportino riflessi sull'occupazione, sulla mobilità e sulle condizioni di lavoro;

e)  i criteri generali in ordine alle iniziative di reclutamento e di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;

d) la situazione relativa all'attuazione delle politiche sulle pari opportunità e, con cadenza biennale, saranno forniti i dati previsti dall'art. 9, comma 1, della legge n. 125 del 10/4/91 e dai Decreti Ministeriali applicativi;

e) l'andamento delle prospettive occupazionali, anche nell'ipotesi di sviluppare forme innovative relative alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa;

f)  il   monitoraggio  della  fase  di   avvio   e consolidamento   del   nuovo   sistema   di classificazione del personale.

L'Osservatorio, potrà, in particolare, curare la predisposizione di studi, pareri e proposte sulle materie oggetto di studio da demandare alle Parti stipulanti.

Non rientrano nelle competenze dell'Osservatorio:

§         la materia dei licenziamenti individuali e collettivi e quella dei trasferimenti d'Azienda ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali vigenti;

§         la materia relativa ai provvedimenti disciplinari come regolamentata dal CCL;

§         le materie di competenza delle RSU individuate al precedente punto 1.3  “Materie di confronto -Livello di Unità Produttiva”.

3. Procedure di conciliazione delle controversie individuali e plurime

Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono.

Le controversie attinenti l'applicazione della normativa contrattuale verranno di norma esaminate tra l'Azienda e le Rappresentanze Sindacali Unitarie.

La discussione delle vertenze si esaurirà con predisposizione di specifico verbale, entro il termine della successiva riunione tra Azienda e RSU. Tale termine potrà essere prorogato ulteriormente su richiesta di una delle Parti nel caso in cui si rendano necessari ulteriori accertamenti.

Qualora non si raggiunga un accordo tra l'Azienda e la RSU la vertenza potrà essere sottoposta ad un ulteriore esame con le 00.SS. nazionali stipulanti, i cui rappresentanti, unitamente all'Azienda, dovranno ricevere la richiesta entro 10 giorni dal mancato accordo in sede locale.

Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra indicate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, ne i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Le vertenze già discusse e definite non verranno riproposte dal Sindacato a meno che non siano intervenuti mutamenti nella situazione o nuovi elementi che possano incidere nella valutazione della vertenza stessa.

4. Procedura di conciliazione dei conflitti di lavoro

I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del contratto di lavoro, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:

-   le valutazioni da parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le Parti entro 5 giorni dal verificarsi della situazione di conflittualità o comunque entro il termine concordato per la ricerca di un accordo in sede aziendale;

-    trascorso tale termine, le Parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni successivi. Questa seconda fase si svolgerà  presso  l'Associazione degli  Industriali territorialmente competente;

-   le Parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetto

-    durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le Parti non procederanno ad azioni dirette.

Nel caso la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all'Azienda con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore a 24 ore.

5. Istituti di carattere sindacale

5.1 Comitato Nazionale per la Sicurezza

Le Parti, nel confermare l'impegno, comune in ordine ad un sistema partecipato di diffusione delle conoscenze in materia di salute, sicurezza ed ambiente, confermano la vigenza del Comitato Nazionale per la Sicurezza sul lavoro con lo scopo di esaminare i problemi relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori per armonizzare gli impegni contrattuali previsti dall'ari 51 del CCL con le disposizioni previste negli arti 20, 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994, nonché con quanto previsto in materia dall'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 e dall'accordo sottoscritto in sede Intersind tra l'Azienda e le OO.SS. il 12 dicembre 1995 (incluso il regolamento di funzionamento allegato).

5.2 Commissione Pari Opportunità

Le Parti, tenuto conto di quanto previsto dall'accordo del 20 febbraio 98 in materia di agibilità sindacale, convengono sull'opportunità di confermare,  in  attuazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo/donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive finalizzate a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità al lavoro e nei lavoro, discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso.

A questa Commissione, composta da otto membri dei quali quattro designati dalla Rai e quattro dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, sono assegnati i seguenti compiti:

-  configurare condizioni che possano concorrere ad uno sviluppo dell'occupazione femminile nei vari settori aziendali, anche attraverso specifici processi formativi;

-   promuovere azioni positive al fine di individuare e rimuovere tutti quegli ostacoli che oggi impediscono le pari opportunità e la valorizzazione del lavoro delle donne;

-   agevolare, anche attraverso il ricorso al part-time, la collocazione su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro.

A tal fine alla Commissione Nazionale Paritetica vengono forniti, compatibilmente con la normativa vigente, con cadenza annuale, i dati base, scorporati, relativamente alla situazione del personale in Azienda.

Conl 'obiettivo di migliorare la conoscenza delle realtà locali, la  Commissione  Nazionale  potrà  avvalersi dell'assistenza di referenti che, in ogni realtà locale, verranno indicati dalle rappresentanze sindacali localmente costituitesi e dai rappresentanti aziendali delle singole Unità Produttive.

*     *     *

Le competenze della Commissione Pari Opportunità e della Commissione Nazionale per la Sicurezza che si caratterizzano  come  espressione di   rapporto partecipativo, presentano finalità di studio, analisi, acquisizione di conoscenze e monitoraggio, che potranno realizzarsi, anche nella predisposizione di studi, pareri e proposte da demandare alle parti stipulanti.

*     *     *

Con la presente intesa le Parti si danno atto di aver costituito consensualmente un nuovo regime di relazioni industriali, adeguando ed integrando, in tal modo, quanto previsto nel precedente Protocollo del 2 marzo 1994.

FLESSIBILITÀ' DEL LAVORO E APPALTI

Le Parti stipulanti, coerentemente con i mutamenti intervenuti a livello legislativo, confermano la necessità dell'introduzione nel presente contratto di strumenti di flessibilità in entrata e nel corso del rapporto, idonei a soddisfare le particolari esigenze del settore radiotelevisivo caratterizzate da variazioni, non sempre programmabili, delle relative produzioni ed attività.

Pertanto, le Parti confermano la necessità che le potenzialità aziendali vengano utilizzate in modo da ottenere la migliore razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse e che il ricorso a forme di appalto e decentramento   delle   attività   venga   effettuato considerando, comunque, l'utilizzo delle risorse interne.

Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori interessati all'appalto circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, l'Azienda si impegna ad attuare tutti i meccanismi necessari affinchè le ditte appaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, con riferimento sia a quelle relative alla tutela del lavoro che a quelle in materia di sicurezza e salute, non avvalendosi di imprese che non ottemperino agli obblighi di legge.

L'Azienda conferma, inoltre, l'impegno assunto al punto 1.2 del sistema di relazioni industriali.

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1. Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalle leggi vigenti in materia, dall'accordo Interconfederale del 18 dicembre 1988 (e successive proroghe), nonché dalle norme del presente CCL, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

2. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non si applicano le seguenti norme del presente CCL:

- Premio di Produzione e di Risultato;
- Assegno di nuzialità;
- Aspettativa;
- Assicurazione per infortuni extra-professionali;
- Previdenza e assistenza aziendali.

3.   Al lavoratore assunto a tempo determinato saranno concessi i permessi retribuiti indicati all'articolo "Permessi" in misura proporzionale - da calcolarsi su anno solare - rispetto alla durata del contratto a termine, con l'eccezione di quanto previsto al comma 6 del predetto articolo.

4.  In applicazione dell'art.23 della L.28 febbraio 1987 n.56 e dell'Accordo Interconfederale, è consentita l'apposizione di un termine nelle seguenti ipotesi:

a)  per un programma od una pluralità di specifici programmi;
b) quando si verifichino incrementi di attività per punte di lavoro connesse ad eventi di rilievo nell'ambito radiotelevisivo dei programmi e dell'informazione e/o correlati ad impegni con organismi a carattere internazionale;
c)  per nuove attività di tipo sperimentale;
d) quando si verifichino incrementi di attività in dipendenza di commesse conferite da terzi che non sia possibile eseguire utilizzando il normale organico ed in base ai normali programmi di lavoro;
e)  quando sia necessario sostituire dipendenti a tempo indeterminato:
f)   in regime di distacco presso altre strutture aziendali o presso altre Società del Gruppo per un periodo non superiore ad un anno.
g) partecipanti a corsi di formazione e/o di aggiornamento e/o addestramento professionale, anche per periodi non consecutivi e in sostituzione di uno o più dipendenti;
h)   sospesi dal servizio o sottoposti a restrizione della libertà personale;
i)  dichiarati temporaneamente inidonei da una struttura sanitaria pubblica a svolgere le mansioni assegnate ai sensi della legge n. 626 del 1994.

5.  Le assunzioni a termine nelle ipotesi delle lettere b), c) e d) potranno avvenire con anticipo rispetto alle attività previste, purché ad esse preordinate ed anche in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato distolti dalle ordinarie incombenze ed adibiti all'esecuzione di attività connesse  alle previsioni di cui alle predette lettere.

6.  Le assunzioni a termine nelle ipotesi di cui alla lettera e) ed in tutte le ipotesi di sostituzione previste dalle norme vigenti, potranno avvenire con anticipo, non superiore a 15 giorni, sull'inizio previsto della assenza.

7. Le parti stabiliscono di fissare, nella misura del 15%, il numero percentuale - da calcolarsi in unità/anno equivalenti -dei lavoratori che, in base alle ipotesi di cui al presente punto 4, lettere a), b), c), d), e), possono essere assunti dalle Società cui si applica il presente contratto collettivo con contratti di lavoro a tempo determinato rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

8. II predetto limite del 15% di unità/anno equivalenti si intende riferito a tutto il personale a tempo indeterminato risultante dalla somma degli organici delle Società cui si applica il presente contratto.

9.  Nella determinazione dei livelli di inquadramento del personale assunto a termine si terrà conto dei periodi di servizio prestato nella stessa area professionale.

10. Al personale assunto con contratto a termine può essere richiesto un periodo di prova pari a 1/3 del periodo di impegno previsto e non superiore ai limiti individuati all'art. "Periodo di prova" del presente Contratto.

CHIARIMENTI A VERBALE

1) per "programma" nonché per specifici programmi nell'ambito del punto 4 a) del presente articolo deve intendersi: una o più trasmissioni, spettacoli o produzioni (anche nell'ambito dell'home video, della programmazione   satellitare   e/o   di   progetti multimediali), anche a carattere continuativo, ciclico o di contenitore, purché individuati ed indicati   nel contratto a termine.

2) per "eventi di rilievo nell'ambito radiotelevisivo dei programmi e dell'informazione e/o correlati ad impegni con organismi a carattere internazionale" (punto b) del presente articolo) si intendono: tutti quegli eventi che, pur se prevedibili, per la loro modalità, durata o portata, nonché per la loro concomitanza e/o rilevanza informativa determinino un incremento dell'attività cui non si possa far fronte ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali.

LAVORO TEMPORANEO

1. In relazione alle previsioni di cui alla legge n. 196 del 1997, come modificata dalla legge n. 488/1999 (legge finanziaria), l'Azienda si riserva la facoltà di ricorrere alla tipologia dei contratti di lavoro temporaneo nel rispetto delle norme vigenti. Per quanto non regolato direttamente dalla citata legge, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto 2, le Parti recepiscono, sul piano generale, le ipotesi previste al punto 2 dell'Accordo Interconfederale del 16 aprile 1998. Inoltre, concordano di ricorrere al lavoro temporaneo anche nell'ipotesi di fabbisogni connessi a lavori ausiliari di carattere manuale che richiedono capacità  pratiche e  conoscenze  generiche nell'ambito dei normali assetti produttivi.

2. I prestatori di lavoro impiegati nelle ipotesi previste dal citato Accordo Interconfederale non potranno superare la percentuale del 10% da calcolarsi con i criteri indicati all'articolo sui contratti a termine, punto 8.

3. L'Azienda è tenuta a dare comunicazione preventiva, o per motivate ragioni di urgenza entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto -alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCL - circa il numero dei prestatori di lavoro impiegati.

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

1. Per lavoro a tempo parziale (part-time), in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto per periodi predeterminati nel corso della settimana del mese o dell'anno.

2. Il rapporto di lavoro part- time può essere di tipo:

§         orizzontale: quando la prestazione si svolge con orario ridotto tutti i giorni della settimana lavorativa;

§         verticale: quando la prestazione si svolge solo alcuni giorni della settimana, o del mese o dell'anno;

§         ciclico: quando la prestazione si svolge per alcuni mesi dell'anno che si alternano a mesi di non lavoro.

3.  La durata della prestazione ridotta deve essere ricompresa nelle seguenti fasce:

§         Da 18 a 32 ore, nel caso di orario ridotto, rispetto al normale orario settimanale;

§         Da 78 a 138 ore, nel caso di orario ridotto, rispetto al normale orario mensile;

§         Da 936 a 1664 ore, nel caso di orario ridotto, rispetto al normale orario annuale.

4. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi :

-   volontarietà di entrambe le parti;

-   reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali, trascorsi almeno 12 mesi e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;

-   priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni e per la stessa unità produttiva.

5. La retribuzione diretta ed indiretta, attuale e differita,   dei   lavoratori   a   part-time  sarà commisurata proporzionalmente alla ridotta durata della prestazione.

6. Ai fini dell'applicazione dei comporti contrattuali utili per i passaggi di livello, le prestazioni di lavoro a tempo parziale saranno computate in proporzione alla ridotta prestazione di lavoro.

7. Nel  caso di part-time verticale settimanale le giornate di ferie dovranno essere opportunamente riproporzionate nell'ambito della settimana. Pertanto le giornate di ferie spettanti andranno divise per:

-   1,5 nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su quattro giorni settimanali;

-   2 se articolato su tre giorni settimanali;

-   3 se articolato su due giorni settimanali.

-   Eventuali residui frazionari inferiori o pari allo 0,50 daranno diritto ad una mezza giornata di ferie. Quelli superiori allo 0,50 daranno diritto ad un'intera giornata di ferie.

Lo stesso principio dovrà essere ai PR ed ai PF, se spettanti.

Nel caso di part-time verticale mensile o annuale o di part-time ciclico le giornate di ferie, i PR e PF dovranno essere opportunamente riproporzionati in relazione all'effettiva prestazione lavorativa. Gli eventuali residui frazionari di ferie, PR e PF dovranno essere arrotondati per eccesso o per difetto se superiori o inferiori allo 0,50.

8. Nel caso di part-time verticali o stagionali, il numero dei permessi di cui all'articolo "Permessi" del presente contratto è determinato utilizzando i criteri di cui al precedente punto 7.

9. I lavoratori impegnati con part-time orizzontale possono fruire della mensa aziendale purché' la prestazione lavorativa ridotta sia di almeno 4 ore giornaliere e l'orario di lavoro concordato termini dopo le ore 14.00 (o dopo le ore 20.00) fatte salve eventuali diverse pattuizioni individuali.

10. Restano esclusi dalla possibilità di chiedere il part-time - in considerazione della peculiarità delle mansioni svolte - i lavoratori che fruiscono dell'indennità maggiori prestazioni, fatte salve le esigenze aziendali e salvo che il lavoratore dichiari di voler rinunciare alle suddette indennità; in tal caso la retribuzione verrà riproporzionata in relazione all'entità della prestazione.

11. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore radiotelevisivo, è consentita, previo accordo tra le parti, la prestazione di lavoro oltre l'orario concordato in attuazione dell'ari 5 commi 3 lett. c e 4 della legge n. 863/1984 e successive modifiche ed integrazioni.

CHIARIMENTI A VERBALE

Le parti convengono che l'accoglimento delle domande di trasformazione a tempo parziale  nell'ambito delle possibilità concesse dalla situazione organizzativo-produttiva avverrà sulla base delle seguenti priorità:

-   lavoratori con figli inferiori a 3 anni;

-   lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge 20.5.70 n.300;

-   altre motivazioni di carattere familiare.

Nota a verbale

Le parti convengono sul fatto che il ricorso al part-time non determini situazioni di discriminazioni sul versante professionale.

Le   parti   convengono   inoltre   di   incontrarsi successivamente alla prossima emanazione della normativa di legge attuativa delle disposizioni comunitarie sul rapporto di lavoro a tempo parziale in corso di approvazione ai fine di apportare al presente articolo le necessario modifiche ed integrazioni.

APPRENDISTATO

1.  Le parti convengono sull'opportunità di ricorrere all'istituto dell'apprendistato, quale regolato dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il contratto di apprendistato può essere stipulato per il conseguimento delle seguenti qualifiche, raggruppate   in   funzione   del   contenuto professionale e dei livelli di inquadramento:

a)        qualifiche professionali inquadrate nel livello immediatamente superiore al più basso dei livelli del sistema classificatorio previsto dal presente CCL;

b)        qualifiche professionali inquadrate nel livello immediatamente superiore a quello di cui alla precedente lettera a);

c)        qualifiche professionali inquadrate nei livelli superiori a quelle di cui alla precedente lettera b).

3.  La durata dell'apprendistato è legata al livello finale di professionalità da conseguire:

§         24 mesi per le qualifiche sub a) del precedente punto 2;

§         36 mesi per le qualifiche sub b) del precedente punto 2;

§         48 mesi per le qualifiche sub c) del precedente punto 2.

4. La durata del periodo di prova è determinata come segue:

§         30 giorni per le qualifiche sub a) del precedente punto 2;

§         45 giorni per le qualifiche sub b) del precedente punto 2;

§         60 giorni per le qualifiche sub c) del precedente punto 2.

In tale periodo è facoltà di entrambe le parti risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso, salvo il diritto del lavoratore di percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.

II periodo di prova verrà computato agli effetti della durata del contratto di apprendistato.

5. Per completare l'addestramento sono previste almeno 120 ore annue retribuite destinate alla formazione da effettuarsi in sede aziendale o presso strutture esterne pubbliche o private. Tali ore sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e sono computate nel normale orario di lavoro.

Coloro che hanno già svolto presso altro datore di lavoro, in qualità di apprendisti, per Io stesso profilo professionale, l'attività formativa esterna sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati, purché presentino documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta partecipazione a detti corsi.

6. La retribuzione degli apprendisti è determinata con gradualità in funzione dell'anzianità e con riferimento e con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello come segue:

  1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
Professionalità sub a) punto 2 60% 80% - -
Professionalità sub b) punto 2 60% 70% 80% -
Professionalità sub c) punto 2 60% 70% 80% 90%

7.   Al   termine   dell'apprendistato,   l'apprendista sostiene le prove di idoneità previste dalle norme legislative ed, in caso favorevole, consegue la qualifica   professionale   per la quale è stato assunto.

8.  Ai contratti di apprendistato si applicano in quanto compatibili con la natura del rapporto le norme del presente CCL ad eccezione di quelle indicate all'articolo   relativo  ai   contratti  a  tempo determinato.

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

1. In considerazione della opportunità di favorire l'inserimento e la formazione professionale dei giovani l'Azienda   fa ricorso   ai contratti di formazione e lavoro secondo le vigenti norme di legge in materia (L. 863/84; L. 407/90; L. 451/94; L. 196/97), l'Accordo interconfederale 18 dicembre 1988   (e successive proroghe), l'intesa Confìndustria / Sindacati del 31 gennaio 1995 e la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 febbraio 2000.

2. Ai contratti di formazione e lavoro presenti in Azienda si applicano le norme del presente CCL con le eccezioni indicate all'articolo relativo ai contratti a tempo determinato.

Nota a verbale

Le parti fanno salva, per quanto di ragione, l'efficacia dell'accordo Intersind/OO.SS. del 5 gennaio 1990 e successive proroghe.


RINNOVO CCL

BOZZA DI LAVORO

Orario di lavoro

Indennità flessibilità e protrazione orario di lavoro Indennità maggiori prestazioni Lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno Previdenza integrativa Livelli retributivi e mansioni Criteri di sviluppo professionale

Marzo 2000

ORARIO DI LAVORO

A. ORARIO NORMALE

1.  Il lavoratore è tenuto, nel rispetto delle procedure definite a livello aziendale, a registrare l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera nonché, nel caso di orario spezzato, l'inizio e la fine di ciascuno dei semiturni.

2. La durata del lavoro normale per il personale cui si applica la limitazione dell'orario di lavoro è fissata in 39 ore settimanali, distribuite anche in maniera non uniforme, con ripartizione di norma su 5 giorni, fatto salvo quanto previsto dalla nota a verbale del presente articolo concernente il personale che presta  la  propria  opera  presso  i  Centri Trasmittenti.

3.  In relazione a esigenze produttive predeterminabili in quanto connesse a specifiche produzioni, l'orario di lavoro può essere distribuito su 6 giorni, previa comunicazione alle RSU interessate, nella misura di 20 settimane nel corso dell'anno solare fermi restando i limiti giornalieri e settimanali stabiliti al primo comma dell'articolo "Lavoro straordinario, festivo, domenicale e notturno"

4.  In via normale e quando consentito dalle esigenze de! servizio o della produzione, l'orario di lavoro giornaliero sarà continuativo. Ove vengano adottati orari spezzati, la durata di ciascun semiturno giornaliero non potrà essere inferiore a due ore e trenta e l'intervallo tra i due semiturni non potrà essere inferiore a due ore ne superiore a quattro. Tale ultimo limite non si applica nel caso in cui l'orario di lavoro degli impiegati e degli operai debba essere uniformato agli orari di lavoro delle masse artistiche. Quando ciò avvenga, e per i giorni in cui avviene, l'orario normale di lavoro di tali impiegati ed operai supererà di un'ora quello delle masse artistiche stesse con un massimo, per i lavoratori con mansioni continue, di sette ore, nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 5 giorni, e di sei ore, nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni.

5.  Il lavoratore non può essere chiamato al lavoro se non siano trascorse 11 ore dalla cessazione del turno precedente. Tale interruzione può tuttavia essere ridotta fino a 7 ore qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano; in tal caso al lavoratore sarà corrisposta una maggiorazione del 30 per cento sulla retribuzione per le ore di lavoro compiuto in anticipo sull'ora di inizio normale del suo turno. L'intervallo minimo di cui innanzi (7 ore) deve intercorrere tra la fine della prestazione di lavoro effettivamente compiuta  e  l'effettivo  inizio della  prestazione successiva. L'intervallo tra un turno di servizio e l'altro, qualora intercorra il giorno di riposo settimanale, non può essere inferiore a 35 ore.

6.  I turni di lavoro sono fissati settimanalmente e comunicati al personale interessato con 48 ore di anticipo.

7.  Nel lavoro a turno, ciascuna unita del turno cessante non può abbandonare il posto di lavoro e cessare di attendere alle proprie mansioni se non quando sia stata sostituita dalla corrispondente unità del turno successivo e comunque non oltre due ore dalla cessazione del turno stesso.

8. Si computa nell'orario di lavoro il tempo trascorso dal lavoratore non in trasferta, sui mezzi di trasporto dalla sede al luogo di lavoro e viceversa quando:

-   in caso di servizi in esterno, il lavoratore sia tenuto a partire dalla sede o a ritornare in sede;

-    per il personale addetto ai trasmettitori, il lavoratore sia tenuto, all'inizio o al termine del viaggio, a presentarsi in sede.

9. Le ore di viaggio, per i soli lavoratori che professionalmente non debbano compiere viaggi, vengono retribuite a paga normale.

10. Per i centralinisti telefonici destinati, nelle ore diurne, a posti di lavoro di particolare faticosità l'orario di lavoro settimanale è di 36 ore. La riduzione non si applica a coloro che, per qualsiasi causa, godano di orari di lavoro ridotti.

B. ORARIO MULTIPERIODALE

1. Per far fronte a variazioni  programmabili dell'attività lavorativa viene prevista, in forma sperimentale, una "flessibilità multiperiodale" dell'orario di lavoro che interessa il personale cui si applica “I'indennità di flessibilità e protrazione orario di lavoro” e, limitatamente ai dipendenti operanti in produzione, “l’indennità maggiori prestazioni”.

L'orario multiperiodale può essere applicato al personale che svolge la propria attività nelle seguenti aree produttive individuate:

nell'ambito della Divisione Produzione TV :

Centri di produzione di MI, NA, RM, TO - Riprese interne,    Riprese    esterne,    Costruzioni scenografiche, Costumi e trucco, Assistenza tecnica di supporto alle Riprese esterne, Post produzione,     Produzione     informazione, Coordinamento regia, mezzi e collegamenti testate e sport - e nelle funzioni Produzione delle sedi regionali;

nell'ambito della Divisione Radiofonia:

Produzione Radio.

2. La suddetta flessibilità viene regolata come segue:

- l'orario di lavoro contrattualmente previsto in 39 ore settimanali può realizzarsi anche come media su un arco temporale di più settimane nell'anno, mediante l'attuazione di orari ordinari comprendenti  settimane   con   prestazioni lavorative comprese tra le 39 e le 48 ore, da compensarsi con settimane lavorative che prevedano orari ordinari inferiori a 39 ore, fino al limite minimo di 30 ore;

- l'orario di lavoro così predeterminato potrà essere articolato su 4, 5 o 6 giornate lavorative. In ogni caso il numero di ore di lavoro giornaliere non può essere inferiore a 4.

3. Le ore eventualmente lavorate in eccesso rispetto alla media di 39 ore settimanali su base annua:

-  per il personale che fruisce “dell’indennità flessibilità e protrazione orario di lavoro” verranno scomputate, fino a concorrenza, dalle 350 ore annue che detta indennità remunera; oltre il predetto limite, verranno remunerate con la quota oraria di stipendio e contingenza maggiorata del 30%;

-  per il personale che fruisce “dell'indennità maggiori prestazioni”, si applica la disciplina di cui al punto 2 del relativo articolo.

4. Le ore lavorate in orario ordinario oltre la decima ora giornaliera daranno luogo alla corresponsione di una maggiorazione del 35% della quota oraria di stipendio e contingenza.

5. Le ore di lavoro effettuate oltre le 48 ore settimanali saranno remunerate con le modalità di cui al punto 3.

6. Ai lavoratori che prestano la propria attività con un orario di lavoro multiperiodale, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al precedente punto A.

Chiarimenti a verbale

Le previsioni del presente articolo inerenti l'orario multiperiodale si applicano anche nei confronti di quei dipendenti che, pur appartenendo ad aree di lavoro diverse da quelle espressamente citate, siano temporaneamente aggregati  alla stessa equipe produttiva.

Il presente articolo non si applica al personale che fruisce “dell'indennità maggiori prestazioni” ed al quale, conseguentemente, non si applica la disciplina legale sull'orario di lavoro, fatta salva, ove ne ricorrano la condizioni applicative, la disciplina dell'orario multiperiodale e la relativa specifica regolamentazione.

La determinazione preventiva dei criteri di massima per la fissazione degli orari di lavoro, secondo quanto previsto nel presente articolo, verrà comunicata alle RSU di ciascuna Unità produttiva per la ricerca di soluzioni condivise; tale fase dovrà esaurirsi entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione. Trascorso  tale  periodo,  valutate  le  esigenze rappresentate dai lavoratori, l'Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati.

Previsioni diverse rispetto a quelle disciplinate dal presente articolo potranno essere concordate in sede locale con le RSU interessate.

Note a verbale

1. Stante l'attuale modello organizzativo che non consente una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, le parti convengono che i lavoratori che prestano la propria opera presso i Centri Trasmittenti, fermo restando l'orario ordinario di lavoro di 40 ore settimanali, godranno della riduzione dell'orario di lavoro tramite la fruizione di una giornata di permesso ogni otto settimane lavorative.

2. I centralinisti che osservano l'orario settimanale di 36 ore fruiranno di un ulteriore permesso giornaliero retribuito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

INDENNITÀ FLESSIBILITÀ E PROTRAZIONE ORARIO DI LAVORO

AI personale operante stabilmente in produzione (ed indicato nella nota a verbale), in relazione alla flessibilità ed alla possibilità di protrazione degli orari di lavoro, connesse alle peculiari caratteristiche della produzione radiotelevisiva, connotata dalla imprevedibilità degli eventi e/o dalla discontinuità delle prestazioni lavorative, viene corrisposta una indennità mensile stabilita ai vari livelli, nelle misure di seguito indicate:

§         ex cl. 2 (25% di minimo al 31.12.99 + contingenza)

§         ex cl. 3

§         ex cl. 4

§         ……….

La citata indennità è computabile nella retribuzione agli effetti del trattamento di fine rapporto, delle ferie, dei permessi retribuiti, della  tredicesima   e quattordicesima mensilità ed assorbe tutti i compensi previsti dal presente CCL per il lavoro supplementare e straordinario sino a concorrenza di 350 ore annue.

Oltre il predetto limite il lavoro straordinario viene remunerato con la quota oraria di stipendio e contingenza maggiorata del 30%. (meccanismo identico a quello introdotto nel 1997 x conguaglio bimestrale)

Ove il citato limite di 350 ore non venga raggiunto nel corso dell'anno di riferimento l'indennità verrà riproporzionata l'anno successivo.

Ai lavoratori di cui al presente articolo competono, in ogni caso, le maggiorazioni previste dall'articolo"Lavoro straordinario, Festivo,Domenicale e Notturno" per le prestazioni (ordinarie e straordinarie) effettuate in giornata festiva, domenicale o in orario notturno, rapportate alle ore effettivamente lavorate e vengono inoltre corrisposti i compensi del 30% e del 35% previsti dai commi 16 e 17 dell'articolo medesimo, in aggiunta alle maggiorazioni previste per il lavoro notturno.

NORMA TRANSITORIA 

Al personale, in servizio a tempo indeterminato, che attualmente fruisce del trattamento di cui agli artt.12 lettera a) e 13 del CCL 6 aprile 1995 ora soppresse, viene riconosciuto, a titolo di "ad personam", l'importo derivante dalla differenza tra l'importo individuale delle indennità soppresse (calcolato sulla base del valore medio mensile corrisposto nel 1999) e quello stabilito dal presente articolo.

Le parti stabiliscono che al predetto personale, l'indennità verrà comunque corrisposta qualora il lavoratore effettui lavoro straordinario pari ad almeno .... ore annue fino ai 31 dicembre 2000, .... ore annue dal 1 gennaio al 31 dicembre 2001, 250 ore annue dal 1 gennaio 2002; al di sotto dei predetti limiti l'indennità verrà riproporzionata l'anno successivo.

Nota a verbale

Le Parti convengono che l'indennità di cui al presente articolo si applica a ....... (figure professionali che

attualmente fruiscono delle indennità ex art. 12 lettera a) ed art. 13)........ tranne al personale inquadrato a livello  apicale   delle   citate   aree   professionali disciplinato    dall'articolo    "Indennità    maggiori prestazioni".

Le    Parti     convengono     di    confrontarsi quadrimestralmente per verifìcare l'impatto delle previsioni di produzione interna ed in appalto nonché sui livelli di saturazione delle risorse interne; in tale sede ('Azienda fornirà al Sindacato i dati inerenti l'andamento medio del consumo individuale delle 350 ore citate nel presente articolo.

INDENNITÀ  MAGGIORI PRESTAZIONI

1. Ai lavoratori che svolgono mansioni direttive ed ai quali non si applica la disciplina legale sugli orari di lavoro viene corrisposta mensilmente una indennità "maggiori prestazioni" pari al 25% dello stipendio individuale, (al netto dell'incremento dei minimi stipendiali   derivate  dal   presente   CCL)   e dell'indennità di contingenza.

2. La predetta indennità è computabile nella retribuzione agli effetti del trattamento di fine rapporto, delle ferie e dei permessi retribuiti, della 13a e della 14a mensilità ed assorbe i compensi per lavoro supplementare, per lavoro straordinario e le maggiorazioni previste dagli articoli Orario di Lavoro e Riposo settimanale.

3. Ai lavoratori di cui al presente articolo competono, in ogni caso, le maggiorazioni previste dall'articolo "Lavoro   straordinario,   festivo,   domenicale, notturno"  per  le  prestazioni  (ordinarie  e straordinarie) effettuate in  giornata festiva, domenicale o in orario notturno, rapportate alle ore effettivamente lavorate e vengono inoltre corrisposti i compensi del 30% e del 35% previsti dai commi 16 e 17 dell'articolo medesimo, in aggiunta alle maggiorazioni previste per il lavoro notturno.

Note a verbale

1.  L'indennità maggiori prestazioni si applica ai lavoratori con qualifica di "quadro" ed al restante personale inquadrato al livello retributivo B.

2. Al personale che, alla data di sottoscrizione del presente   CCL,  fruiva  dell'indennità   maggiori prestazioni, il relativo importo verrà mantenuto in cifra fissa a titolo di forfait per  lavoro straordinario. Detto forfait assorbe le maggiorazioni ed i compensi previsti dagli articoli (ex 10, 14, 15 e 17) del presente contratto salvo per il personale direttamente impegnato in produzione al quale il forfait viene applicato con la disciplina prevista dal presente articolo.

3.  Per una effettiva e corretta applicazione della distribuzione su 5 giorni dell'orario settimanale di lavoro, perché sia garantito ai lavoratori il godimento di una giornata non lavorativa per effetto della settimana corta, fatte salve le previsioni relative all'orario multiperiodale, la prestazione in sesta giornata dovrà essere adeguatamente motivata. La prestazione in sesta giornata darà luogo, in relazione alla prestazione effettivamente resa, alla concessione di mezza giornata o di una giornata di recupero compensativo.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, DOMENICALE, NOTTURNO

1.  È nella facoltà dell'Azienda di richiedere ai lavoratori di compiere lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno ed il lavoratore non può rifiutarsi salvo giustificato motivo di  impedimento.  La durata complessiva del lavoro non potrà comunque superare le 10 ore, salvo il caso di modificazioni al piano di lavoro programmato dipendenti da circostanze non imputabili a fatto dell'Azienda; in nessun caso l'orario di lavoro potrà superare le 60 ore settimanali.

2.  Si considera lavoro straordinario, per il lavoratore cui si applica la disciplina legale sull'orario di lavoro, quello compiuto oltre le 39 ore settimanali fatte salve le previsioni di cui all'articolo "Orario di lavoro" relativamente all'orario multiperiodale.

3.  Le ore di lavoro straordinario vengono cronologicamente annotate in apposito modulo sul quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto.

4.  Si considera lavoro notturno quello effettuato dal lavoratore tra le ore 20 e le ore 6.

5.  Le ore di lavoro straordinario vengono retribuite con la quota oraria di stipendio e contingenza maggiorata nelle seguenti misure:

straordinario feriale diurno             30%

straordinario feriale notturno          70%

straordinario domenicale diurno     50%

straordinario domenicale notturno  75%

6.  il lavoro straordinario effettuato in prosecuzione di un turno   notturno   verrà   retribuito   come   lavoro straordinario notturno.

7.  In caso di prestazione resa nella c.d. "sesta giornata", il lavoratore in sostituzione de! pagamento del lavoro straordinario può chiedere una giornata di riposo compensativa di cui fruirà compatibilmente con le esigenze di servizio fermo restando, in ogni caso, il pagamento   della   maggiorazione   per   lavoro straordinario feriale.

8.  il lavoratore che osservi un orario settimanale ripartito su 5 giorni potrà essere chiamato a prestare la propria opera nel sesto giorno non lavorativo per un periodo non inferiore a 4 ore.

9. Al lavoratore che abbia abbandonato la sede di lavoro e che venga chiamato a prestare lavoro straordinario non in continuità con i turni di servizio della giornata deve essere garantita la retribuzione corrispondente ad almeno due ore di lavoro straordinario con le prescritte maggiorazioni. La presente disposizione non si applica al personale che abbia l'abitazione sul luogo di lavoro.

10. La liquidazione del lavoro straordinario viene effettuata mese per mese.

11. Le ore di lavoro festivo, diurno e notturno, vengono retribuite con la quota oraria di stipendio e di contingenza, maggiorata nelle seguenti misure:

lavoro festivo diurno        60%

lavoro festivo notturno      85%

12. Le ore di lavoro festivo prestato nelle giornate di 1 gennaio, 15 agosto, 25 dicembre, Pasqua, 1 maggio, vengono retribuite con una maggiorazione del 150% della quota oraria di stipendio e contingenza. Detta maggiorazione viene elevata al 165% per le prestazioni rese in lavoro notturno sino alle 24 ed al 175% per le prestazioni rese dalle 24 alle 6.

13. Al lavoratore che venga chiamato a prestare la propria opera in giorno festivo deve essere garantita la retribuzione   prevista   per   il   lavoro   festivo corrispondente almeno a metà del suo orario normale giornaliero.

14. Le ore di lavoro ordinario notturno saranno retribuite con la sola maggiorazione calcolata sullo stipendio individuale normale, sull'indennità di contingenza e sulle indennità previste dall'art. "Indennità speciali", computate ai sensi dell'articolo medesimo ai fini del compenso del lavoro straordinario nella misura del 50%.

15. Le ore di lavoro ordinario compiute in giornata domenicale   saranno   retribuite   con   la sola maggiorazione calcolata sullo stipendio individuale normale e sull'indennità di contingenza, nelle seguenti misure:

lavoro domenicale diurno    40%

lavoro domenicale notturno 60%

16. Quando il turno di lavoro ha inizio tra le ore 05.00 e le 06.30 al lavoratore compete la maggiorazione per lavoro notturno per le ore di lavoro prestate effettivamente in orario notturno e gli verrà inoltre corrisposto un compenso pari a! 35% di un ventiseiesimo   dello   stipendio   individuale   e dell'indennità di contingenza.

17. Quando i! turno di lavoro ha inizio in orario diurno e termina non prima delle ore 0.30 del giorno successivo, al lavoratore compete la maggiorazione per lavoro notturno per le ore di lavoro prestate effettivamente in orario notturno e gli verrà inoltre corrisposto un compenso pari al 30% di un ventiseiesimo   dello   stipendio   individuale   e dell'indennità di contingenza.

18. Quando il turno ordinario viene effettuato per il 75% in orario notturno, sarà liquidata la maggiorazione prevista per il lavoro notturno per l'intero turno di lavoro.

19. Ai lavoratori cui venga fissato continuativamente un orario a turni avvicendati nelle 24 ore verrà corrisposta, in sostituzione delle maggiorazioni per lavoro notturno, un'indennità pari al 21% della retribuzione presa a base per il calcolo del lavoro straordinario.

20. Quando il lavoro termina oltre il normale orario di lavoro del servizio pubblico di trasporto o comunque oltre le ore 24 sarà fornito il mezzo di trasporto. Sarà pure fornito il mezzo di trasporto al personale addetto all'esercizio delle trasmissioni quando il servizio pubblico sia interrotto. Ove l'Azienda non fornisca il mezzo di trasporto sarà corrisposto un rimborso spese il cui importo sarà fissato in relazione alle situazioni locali.

21. Lo stipendio orario si determina dividendo per 173 lo stipendio e la contingenza mensile maggiorati di 1/12 della 13a mensilità (per il lavoratore che effettua l'orario di 39 ore settimanali e per 156 per i centralinisti cui si applica l'orario di 35 ore settimanali.

22. Le percentuali previste dal presente articolo non sono cumulabili in quanto la maggiore assorbe la minore.

Note a verbale

Le prestazioni di lavoro straordinario richieste dall'Azienda a norma del primo comma del presente articolo, non potranno eccedere il massimale di 120 ore a trimestre.

il predetta massimale - che l'Azienda potrà richiedere ed il lavoratore sarà tenuto a rispettare - non potrà eccedere le 480 ore di lavoro straordinario annue, il cui ricorso resta correlato alle specifiche connotazioni dell'attività produttiva aziendale.

Il lavoratore, il quale abbia raggiunto nel corso del trimestre il tetto massimo di 120 ore di lavoro straordinario, non sarà tenuto ad effettuare prestazioni in c.d. "sesta giornata" comportanti il superamento del predetto tetto.

PREVIDENZA INTEGRATIVA

In relazione alla condivisa esigenza di procedere ad una riforma della previdenza integrativa che tenga conto del processo di trasformazione organizzativa e delle nuove disposizioni in materia fiscale, le Parti definiscono la costituzione di un gruppo di studio paritetico che dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre il 30 giugno 2000.

Fino a tale data resta in vigore l'attuale disciplina dei trattamenti di pensione integrativa. Successivamente le Parti daranno attuazione alle soluzioni prospettate dal Gruppo di studio.

LIVELLI RETRIBUTIVI E MANSIONI

Il personale è inquadrato in una classificazione unica, articolata su nove livelli retributivi in base alle relative declaratorie e profili esemplificativi, fermo restando che la distinzione tra "quadri", "impiegati" e "operai" viene mantenuta agii effetti di tutte quelle norme che fanno riferimento a tali qualifiche.

Le declaratorie determinano, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.

I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essa considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.

Per i profili non espressamente individuati, o aventi contenuti diversi rispetto a quelli rappresentati, l'inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie utilizzando, per analogia, i profili esistenti.

In considerazione delle peculiari esigenze del settore, viene chiarito che l'organizzazione del lavoro presuppone il  ricorso all'intercambiabilità delle mansioni  in  aree  professionali  compatibili.  Il lavoratore, quindi, in relazione alle esigenze aziendali, di natura organizzativa, tecnica, produttiva e di mercato, può essere adibito - compatibilmente con le competenze possedute - a tutte le mansioni relative al livello nel quale risulta inquadrato.

L'Azienda conferma l'orientamento a valorizzare, in relazione a necessità od opportunità organizzative ed in presenza dei requisiti necessari, le risorse umane disponibili favorendo lo sviluppo professionale dalle mansioni d'ordine alle mansioni di concetto, anche attraverso corsi di aggiornamento.

Livello A

La declaratoria del livello A e' contenuta nel punto 3 dell'art "Area quadri, individuazione e classificazione dei quadri".

Profili esemplificativi:

§         Funzionario;

§         Producer;

§         Responsabile di commessa.

Livello B - Mansioni direttive

Appartengono a questo livello:

- I lavoratori con funzioni direttive che comportano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, con discrezionalità di poteri, nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura, con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti al livello successivo.

Profili esemplificativi:

§         Quadro B tecnico;

§         Responsabile di commessa;

§         Producer realizzatore;

§         Annunciatore;

§         Tecnico della Produzione; (Dir. di Prod.)

§         Operatore di ripresa; (Dir. Fot.)

§         Assistente di Scenografia;

§         Operatore Informatico;

§         Tecnico della Comunicazione.

Livello C - Mansioni direttive

Appartengono a questo livello:

- I lavoratori che svolgono funzioni direttive, con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e capacità professionali richieste.

Profili esemplificativi:

§         Responsabile di commessa;

§         Producer realizzatore;

§         Annunciatore;

§         Tecnico della Produzione;

§         Grafico, operatore animatore;

§         Assistente di Scenografia;

§         Operatore Informatico;

§         Tecnico della Comunicazione;

§         Assistente Tecnologico;

§         Impiegato Quadro B;

§         Impiegato.

Livello D - Mansioni di concetto

Appartengono a questo livello:

- I lavoratori che, con elevata autonomia operativa, decisionale e di iniziativa, svolgono mansioni per le quali sono richieste notevoli capacità tecniche, artistiche e creative, acquisite mediante significative esperienze ed espletate con ampia autonomia nelle attività specifiche e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore.

Profili esemplificativi:

§         Assistente di Produzione;

§         Annunciatore;

§         Tecnico della Produzione;

§         Operatore di ripresa;

§         Grafico, operatore animatore;

§         Assistente di scenografia;

§         Operatore Informatico;

§         Tecnico della Comunicazione;

§         Assistente Tecnologico;

§         Impiegato.

Livello E - Mansioni di concetto

Appartengono a questo livello:

- I lavoratori che, con autonomia di iniziativa svolgono, su indicazioni di massima e sulla base di programmi, compiti che richiedono là conoscenza completa di tecniche e procedure specifiche, con notevole esperienza nel settore televisivo e capacità professionali che comportano la programmazione e l'espletamento di autonome attività specifiche e/o il coordinamento dell'attività di altri lavoratori.

Profili esemplificativi:

§         Assistente di Produzione;

§         Annunciatore;

§         Tecnico della Produzione;

§         Operatore di ripresa;

§         Grafico, operatore animatore;

§         Assistente di Scenografia;

§         Operatore informatico;

§         Tecnico della Comunicazione;

§         Assistente Tecnologico;

§         Impiegato;

§         Capo operaio.

Livello F - Mansioni di concetto

Appartengono a questo livello:

- I lavoratori che svolgono, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, con sufficiente autonomia,  mansioni  di  natura  tecnica  ed amministrativa di rilievo e complessità con facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed all'organizzazione dei compiti loro affidati.

Profili esemplificativi:

§         Assistente di Produzione;

§         Annunciatore;

§         Tecnico della Produzione;

§         Operatore di ripresa;

§         Grafico, operatore animatore;

§         Assistente di scenografìa;

§         Operatore Informatico;

§         Tecnico della comunicazione;

§         Assistente Tecnologico;

§         Impiegato;

§         Specializzato della Produzione;

§         Specializzato della Scenografìa;

§         Truccatore, parrucchiere;

§         Specializzato Tecnologico;

§         Capo squadra;

§         Elettricista di manutenzione;

§         Meccanico.

Livello G - Mansioni di concetto

Appartengono a questo livello:

- I lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro.

- I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.

Profili esemplificativi:

§         Tecnico della Produzione;

§         Assistente di Produzione;

§         Assistente di Scenografia;

§         Assistente Tecnologico;

§         Impiegato;

§         Specializzato della Produzione;

§         Specializzato della Scenografìa;

§         Truccatore, parrucchiere;

§         Specializzato Tecnologico;

§         Operaio specializzato;

§         Elettricista di Manutenzione;

§         Autista;

§         Meccanico;

§         Sarto tagliatore;

§         Addetto ai costumi.

Livello H - Mansioni d'ordine

Appartengono a questo livello:

- I lavoratori che svolgono attività operaie per abilitarsi alle quali occorre un congrue periodo di pratica e conoscenze  professionali  di tipo elementare acquisite nel livello successivo;

- I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.

Profili esemplificativi:

§        Impiegato;

§        Specializzato della Produzione;

§        Specializzato della Scenografìa;

§        Truccatore, parrucchiere;

§        Specializzato Tecnologico;

§        Commesso;

§        Operaio specializzato;

§        Autista;

§        Sarto tagliatore;

§        Addetto ai costumi;

§        Operaio generico.

Livello I - Mansioni d'ordine

Appartengono a questo livello:

- I lavoratori che svolgono attività operative semplici, di norma non direttamente collegate al processo produttivo, per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica.

Profili esemplificativi:

§        Operaio generico.

NOTA A VERBALE

Ai dipendenti assunti per lo svolgimento delle mansioni d'ordine nell'ambito dei profili esemplificativi propri del livello H, nei primi due anni di effettivo esercizio della mansione verrà corrisposto il minimo stipendiale del livello I.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti si incontreranno a decorrere dal ... .... 2000 per verifìcare le ricadute del nuovo sistema di inquadramento su tutto il personale interessato ai fini di poter procedere alla successiva applicazione del medesimo.

Tale esame dovrà completarsi entro il 30 giugno 2000.

CRITERI DI SVILUPPO PROFESSIONALE

1. Le conoscenze e la capacità professionale costituiscono un patrimonio fondamentale per i lavoratori e per l'efficienza e la competitività dell'Azienda.

Pertanto la stessa si impegna a valorizzare e sviluppare  le  conoscenze  e  le  capacità professionali secondo il principio delle pari opportunità ed in coerenza con le scelte strategiche e  le esigenze organizzative e produttive, tenendo anche conto dell'evoluzione tecnologica che caratterizza in maniera incisiva l'intero comparto di riferimento. Pertanto, la formazione continua del personale:

§        rappresenta strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle conoscenze professionali;

§        assume   un   ruolo   strategico   per   la realizzazione delle trasformazioni connesse all'evoluzione delle competenze professionali;

§        concorre allo sviluppo professionale;

§        assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.

2. Lo sviluppo professionale, in connessione con la valutazione    professionale,    concorre    alla progressione di carriera del personale e si realizza tramite:

§         una formazione adeguata;

§         l'esperienza pratica del lavoro;

§         la mobilità su diverse posizioni di lavoro;

§         l'acquisizione   di   competenze   di   tipo specialistico al più alto livello dell'area professionale di appartenenza;

§         lo svolgimento dei ruoli di tipo combinatorio, ovvero di mansioni eterogenee ed aggiuntive rispetto all'inquadramento professionale di appartenenza.

3. Lo sviluppo professionale nell'ambito dell'area Quadri è finalizzato all'individuazione da parte dell'Azienda di risorse professionali adeguatamente valutate in funzione dei diversi livelli di responsabilità.

A livello di Divisione/Società vengono definiti i ruoli chiave, raggruppati secondo aggregazioni omogenee di competenze, sia specialistiche che di gestione e/o coordinamento e/o controllo di risorse tecniche e umane.

4. Vengono individuati, a titolo esemplificativo, idonei elementi di valutazione professionale del personale:

- competenza professionale;

- precedenti professionali;

- padronanza del ruolo;

- attitudini e potenzialità professionali;

- livello delle prestazioni.

I  contenuti  vengono  individuati  a  livello  di Divisione/Società in relazione alle specifiche aree professionali, alla organizzazione del lavoro, agli obiettivi strategici da perseguire.

CHIARIMENTO A VERBALE

Le OO.SS. stipulanti  riceveranno a livello di Divisione/Società comunicazione circa gli indirizzi, i principi ed i criteri adottati per lo sviluppo professionale del personale e per la valutazione dello stesso.

Il lavoratore viene informato periodicamente nel merito della valutazione professionale, formulata dall'Azienda nei suoi confronti, al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione.

L'Azienda, nella fase di transizione, dedicherà particolare attenzione al fine di evitare che i nuovi criteri introdotti comportino, di per sé, valutazioni meno favorevoli rispetto a quelle adottate sino all'entrata in vigore del presente contratto.

ASSEGNAZIONE DI LIVELLO DEI LAUREATI E DIPLOMATI

1.  I laureati, se assunti come tali, sono assegnati al livello E.

2.  I diplomati, se assunti come tali. sono assegnati al livello G per il primo anno di effettivo servizio il loro minimo di stipendio è quello previsto per il livello H; dopo quattro anni dall'assegnazione del minimo stipendiale del livello G gli stessi conseguono l'inquadramento al livello superiore sempreché abbiano ottenuto vantazione favorevole sulle loro capacità professionali.

AREA QUADRI. INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI QUADRI

1. (n attuazione dell'art. 2 della Legge n. 190/1985, la qualifica di quadro viene attribuita a quei lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con personale contributo di particolare originalità, con un grado elevato di capacità gestionale e organizzativa, in posizione di rilevante importanza e responsabilità, con ampia  discrezionalità  di   poteri  -  anche  di rappresentanza - ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni specialistiche e/o ideativo/produttive, e/o di guida e/o di coordinamento e/o di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell'ambito di unità organizzative, aree di attività, specifici progetti produttivi essenziali dell'Azienda che siano di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello aziendale nonché di particolare rilevanza nei rapporti istituzionali e/o economici e/o commerciali e/o produttivi, tenuti anche con enti esterni all'Azienda.

2. La distinzione tra "quadri", "impiegati" e "operai" viene mantenuta agli effetti di tutte quelle norme che fanno riferimento a tali qualifiche.

3.  QUADRO A

Appartengono di norma a questo livello i lavoratori che, nell'ambito del livello retribuito A, sono preposti ad Unità organizzative o ad Aree di attività definite    o    individuate    dall'Azienda    e specificamente    menzionate    in    formali comunicazioni organizzative, ovvero i preposti ad attività specialistiche caratterizzate dal possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi  parimenti  definiti  ed  individuati dall'Azienda.

Le Parti, inoltre, si danno atto che nell'ambito del nuovo livello, la qualifica di Quadro F1 o F Super viene attribuita in funzione dell'apporto individuale nonché della professionalità acquisita.

4. QUADRO B

Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito del livello B, sono preposti a strutture e posizioni di lavoro caratterizzate da elevata autonomia di  gestione delle risorse,  nonché da ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi prefissati.

In tale contesto le parti definiscono quadri B:

- capo laboratorio di manutenzione dei Centri di Produzione;

- capo nucleo ponti mobili;

- capo nucleo ponti fissi;

- capo reparto MIAF;

- capo centro trasmittente;

- direttore di produzione;

- supervisore caporete;

- direttore della fotografìa;

- operatore informatico;

- coordinatore tecnico delle unità operative di ripresa esterna televisiva gestite a livello nazionale;

- coordinatore tecnico studi tv;

- capo reparto controllo qualità;

- responsabile tecnologico dei Centri di Produzione e delle strutture di Corporate e Servizi (ex Direziono Generale) di Roma e Torino.

Sono altresì classificati quadri di livello B gli impiegati di livello C.

5.  Ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria degli impiegati:

- sul piano informativo, l'Azienda fornirà ai quadri gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali concernenti l'area di attività nella quale sono inseriti;

- sul piano della formazione, nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi.

6.  Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.

7.  L'Azienda, inoltre, si impegna a garantire ai quadri che, per motivi professionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte,   l'assistenza   legale   nonché   l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.

8.  A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di L. 120.000 lorde mensili per il livello A e di L. 75.000 lorde mensili per il livello B.

Tale indennità è utile ai soli fini del computo del trattamento di fine rapporto della 13a e della 14°  mensilità.


RINNOVO CCL

BOZZA DI LAVORO

Profili professionali 

Marzo 2000

 

TECNICO DELLA PRODUZIONE

Il tecnico della produzione, in possesso di idoneo titolo di studio di scuola media superiore, è incaricato della realizzazione, installazione e manutenzione di tutti gli impianti e le apparecchiature, anche tecnologicamente innovativi, nella disponibilità dell'Azienda, della regolazione e dell'esercizio di apparati ed apparecchiature tecniche e del montaggio di prodotti, operando direttamente alla realizzazione di produzioni radiotelevisive e, collaborando, in fase di impostazione dei programmi, oltreché sulla scelta e sull'impiego dei mezzi, anche per gli aspetti artistici delle produzioni stesse; provvede, inoltre, all'esercizio tecnico della trasmissione, come responsabile della qualità tecnica del prodotto per la fase del processo produttivo di competenza svolgendo anche tutte le attività strumentali che si rendano necessarie sia in interno che in esterno.

Provvede a tutte le operazioni relative alla realizzazione e messa in onda di produzioni televisive non complesse e/o di produzioni radiofoniche ed effettua la messa a punto delle telecamere ed il loro posizionamento, provvedendo alla realizzazione di riprese televisive non complesse.

Al livello apicale dell'area professionale, in relazione all'elevato grado  di   specializzazione   acquisito  e compatibilmente  con  il   contesto   organizzativo  di appartenenza, l'attività verrà prevalentemente connotata a titolo esemplificativo, nei seguenti profili:

§         montatore;

§         compositore video:

§         addetto alla post-produzione;

§         direttore di produzione;

§         coordinatore tecnico.

 

SPECIALIZZATO DELLA PRODUZIONE

Lo specializzato della produzione, in possesso di idoneo titolo di studio di scuola media superiore o di attestato di qualificazione-professionale, effettua, in relazione al livello di   competenza,   l'installazione,   l'esercizio   e   la manutenzione dei corpi illuminanti e dei relativi apparati tecnici per la generazione e diffusione dell'illuminazione nonché degli impianti ed apparecchiature, comprese quelle portatili, di ripresa e diffusione sonora. Installa, inoltre, opere fisse e/o mobili durante le prove e le riprese.

In relazione agli assetti organizzativi esistenti nelle sedi regionali senza centro, lo specializzato della produzione può essere chiamato a svolgere le mansioni proprie del profilo dello specializzato tecnologico.

Nell'espletamento dei propri compiti opera su tutti gli impianti e le apparecchiature in possesso dell'Azienda;

svolge anche tutte le attività strumentali all'esercizio della propria mansione che si rendano necessarie sia in interno che in esterno.

SPECIALIZZATO TECNOLOGICO

Lo specializzato tecnologico, in possesso di idoneo titolo di studio di scuola media superiore o di attestato di qualificazione professionale effettua, in relazione al livello di competenza, la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti nonché l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti ed apparati tecnologici necessari alla funzionalità dei cespiti aziendali, nonché, ove necessario, alla realizzazione di prodotti di stampa.

Nell'espletamento dei propri compiti opera su tutti gli impianti e le apparecchiature in possesso dell'Azienda;

svolge anche tutte le attività strumentali all'esercizio della propria mansione che si rendano necessario sia in interno che in esterno.

SPECIALIZZATO DELLA SCENOGRAFIA

Lo specializzato della scenografia, in possesso di idoneo titolo di studio di scuola media superiore o di attestato di qualificazione professionale, in relazione al livello di competenza, concorre, sotto il profilo operativo, alla realizzazione della scenografia nel suo complesso.

A titolo esemplificativo può realizzare attrezzeria metallica, opere idrauliche, impianti e dispositivi per effetti scenici, l'installazione di opere fisse o mobili, accessori di tappezzeria, opere di pittura e/o tinteggiatura, sculture di vario genere e modellini.

Nell'espletamento dei propri compiti opera su tutti gli impianti e le apparecchiature in possesso dell'Azienda, curandone il prelievo, il montaggio, lo smontaggio e la prima manutenzione; svolge anche tutte le attività strumentali all'esercizio della propria mansione che si rendano necessario sia in interno che in esterno.

ASSISTENTE DELLA SCENOGRAFIA

L'assistente della scenografia in possesso di idoneo titolo di studio di scuola media superiore o di attestato di qualificazione professionale, in relazione al livello di competenza, provvede direttamente e/o collabora alla ideazione, progettazione e realizzazione di ambientazioni, scene, arredi e costumi di qualsiasi tipo e, ove occorra, effettua l'ideazione e/o realizzazione.di parrucche o trucco e reperisce il materiale di arredo o per la scenografia.

Per lo svolgimento della attività si relaziona con i referenti delle varie strutture aziendali che concorrono alla realizzazione del prodotto (ad es.: Producer, Realizzatore, Referente di Commessa, etc...) ed e' tenuto ad operare nei limiti del budget assegnato.

Ai livello apicale dell'area professionale, in relazione all'elevato grado  di   specializzazione   acquisito   e compatibilmente  con   il  contesto  organizzativo   di appartenenza, l'attività verrà prevalentemente connotata nel profilo dello Scenografo.

ASSISTENTE TECNOLOGICO

L'assistente tecnologico, in possesso di idoneo titolo di studio di scuola media superiore, in relazione al livello di competenza:

- provvede direttamente e/o collabora alla progettazione di opere edili e stradali, ivi comprese costruzione, adattamento e modifica, per gli impianti aziendali e, ove richiesto, realizza i disegni necessari;

- effettua direttamente e/o collabora alla valutazione tecnica delle offerte delle ditte esterne;

- coordina direttamente la realizzazione delle opere effettuate sia da personale interno che da ditte esterne e/o collabora alla stessa redigendo, ove necessario, lo stato di avanzamento dei lavori;

- effettua direttamente i collaudi tecnico - amministrativi necessari e/o collabora agli stessi.

Per lo svolgimento della attività si relaziona con i referenti delle varie strutture aziendali nonché con gii enti pubblici per lo svolgimento di tutte le pratiche amministrative e tecniche necessario alla realizzazione delle opere.

REFERENTE DI COMMESSA

II referente di commessa, in possesso di competenze e professionalità proprie del settore commerciale e dotato di cognizioni in materia di sistemi di controllo e di rilevazione aziendali e' il centro di informazioni sul prodotto del quale raccoglie gli apporti di tutti i settori aziendali interessati al fine di facilitare i processi di negoziazione e gestione della commessa sia all'interno dell'Azienda - dove deve favorire e sviluppare la concorrenza tra commesse - che nei confronti del cliente esterno.

Concorre all'elaborazione dello schema di impegno industriale relativamente all'area di propria competenza, effettua valorizzazioni, vantazioni, elaborazioni e proposte per la preventivazione della commessa ( ad es. analisi di benchmarking  interno ed esterno) e conseguente negoziazione, effettua l'integrale rilevazione sistematica dei costi della commessa, l'elaborazione di proposte di interventi correttivi, l'eventuale rinegoziazione ed ogni operazione si renda necessaria per la realizzazione di un puntuale reporting gestionale di periodo verso il controller di riferimento.

PRODUCER

Il producer, in possesso di competenze specialistiche relative ad uno o più generi televisivi e/o radiofonici, dotato di cognizioni inerenti l’intero processo produttivo ed i corrispondenti costi, nonché in grado di ideare o sviluppare, nell'ambito di una strategia editoriale, i progetti assegnati, sviluppa e gestisce, in relazione al livello di competenza, uno o più programmi.

Contribuisce alle decisioni strategiche editoriali della rete, idea o partecipa alla ideazione dei programmi, gestisce l'impostazione, l'organizzazione e la realizzazione del prodotto in rapporto con tutti i soggetti coinvolti interni o esterni all'azienda (a titolo esemplificativo: autore, regista, conduttore, attore, produttori esterni, ecc.) nonché con i referenti delle strutture produttive.

Per la parte che riguarda lo svolgimento della sua attività, può individuare opportunità di finanziamento e/o di sfruttamento economico del prodotto al di la' dell'utilizzo di palinsesto, tenere rapporti con enti pubblici e privati, con organi di stampa, con le altre società del Gruppo, con fornitori esterni di servizi.

REGISTA-REALIZZATORE

II  regista-realizzatore,  in  possesso di  competenze specialistiche relative ad uno o più generi televisivi e/o radiofonici, dotato di cognizioni artistiche e tecnico-operative inerenti l'intero processo produttivo, effettua la realizzazione di programmi radiofonici e/o televisivi.

Segue, fornendo diretti apporti di particolare livello nel proprio ambito di competenza, tutte le fasi del processo produttivo e dirige o, in relazione alla complessità ed alla tipologia de! prodotto nonché' alle tecnologie utilizzate, realizza direttamente la ripresa, il montaggio, l'edizione e la messa in onda, effettuando, all'occorrenza, anche prestazioni al microfono e/o in video.

Al livello apicale dell'area professionale, in relazione all'elevato   grado  di   specializzazione   acquisito   e compatibilmente  con  il  contesto   organizzativo  di appartenenza, l'attività verrà prevalentemente connotata nel profilo del regista.

NOTA A VERBALE

Le parti si danno atto che le attività' di natura realizzativa svolte   direttamente   dal   regista-realizzatore   sono prevalentemente identificabili nell'ambito dei processi produttivi della radiofonia interessati dalle innovazioni tecnologiche e, più in generale, laddove la tecnologia concorre a semplificare i processi e le modalità realizzative.

OPERATORE INFORMATICO

L'operatore informatico, in possesso di idoneo titolo di studio di laurea o di scuola media superiore possiede, compatibilmente con il livello di competenza, adeguata conoscenza delle tecnologie informatiche (ad es.: software, hardware centrali e periferici), delle varie fasi di impostazione, - realizzazione e gestione del prodotto informatico.

Provvede o contribuisce alla stesura, alla definizione, al controllo dei risultati e delle anomalie ed al collaudo dei processi assicurando (a completa funzionalità del prodotto utilizzando, a tal fine, gli impianti e le apparecchiature informatiche in possesso dell'Azienda.

Per la parte che riguarda lo svolgimento della sua attività, può tenere rapporti con enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, con le altre società del Gruppo, con fornitori esterni, collabora con gli utenti e con i settori aziendali interessati per l'avvio e la realizzazione dei progetti.

ASSISTENTE DELLA PRODUZIONE

L'assistente di produzione, in possesso di idoneo titolo di studio possiede, compatibilmente con il livello di competenza, cognizioni artistiche e tecnico - organizzative inerenti il processo produttivo.

Svolge, seguendo le indicazioni del producer e/o del realizzatore, tutte le attività di supporto direttamente o indirettamente finalizzate alla realizzazione del prodotto.

A titolo esemplificativo, l'assistente di produzione:

- collabora alla stesura e/o alla revisione di testi, scalette e sceneggiature;

- collabora alla stesura del piano di produzione nell'ambito delle indicazioni budgetarie ed artistico produttive ricevute;

- effettua direttamente o, in relazione alla complessità del prodotto, collabora alla regia di programmi TV o RF;

- certifica ed esamina tutto il materiale oggetto di documentazione aziendale ed effettua le necessarie ricerche anche utilizzando le banche dati aziendali;

- collabora alla scelta delle musiche e, ove necessario, alla formazione dei compiessi musicali ed alla impostazione dell'esecuzione.

Nell'espletamento dei propri compiti si relaziona con i referenti delle varie strutture aziendali, nonché, ove necessario, con enti e/o collaboratori esterni.

Al livello apicale dell'area professionale, in relazione all'elevato   grado  di   specializzazione   acquisito   e compatibilmente  con  il  contesto  organizzativo   di appartenenza, l'attività verrà prevalentemente connotata a titolo esemplificativo, nei seguenti profili:

§         Assistente alla regia

§         Programmista

§         Documentatore

§         Consulente musicale

TECNICO DELLA COMUNICAZIONE

Il tecnico della comunicazione, in possesso di idoneo titolo di studio di scuola media superiore, nonché di adeguate conoscenze delle tecnologie informatiche, è incaricato della pianificazione, sviluppo e gestione dell'attività di progettazione, nonché della installazione, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparecchiature per le telecomunicazioni, anche tecnologicamente innovativi, nella   disponibilità   dell'Azienda;   inoltre,   provvede direttamente o collabora alla introduzione in Azienda delle nuove tecnologie ed alla identificazione e proposta di nuove opportunità di business derivanti dall'utilizzo delle risorse aziendali.

Nell'espletamento dei propri compiti si relaziona con i referenti delle varie strutture aziendali nonché, ove necessario, con enti e/o collaboratori esterni svolgendo anche tutte le attività strumentali che si rendano necessarie.

OPERATORE DI RIPRESA

L'operatore di ripresa, in possesso di idoneo titolo di studio di scuola media superiore, dotato di cognizioni artistiche e tecniche inerenti l'intero processo produttivo, effettua riprese elettroniche e/o cinematografiche di qualsiasi tipo, avvalendosi di apparecchiature ed apparati, anche tecnologicamente innovativi, nella disponibilità aziendale. Compatibilmente con il livello di competenza, collabora con il realizzatore nella impostazione della ripresa, coordina l'attività di altri operatori di ripresa e/o e' responsabile della illuminazione delle scene, dell'insieme delle riprese e della intera unità delle riprese.

Nell'espletamento dei propri compiti si relaziona con i referenti delle varie strutture aziendali, nonché, ove necessario, con collaboratori esterni svolgendo anche tutte le attività strumentali che si rendano necessario.

Al livello apicale dell'area professionale, in relazione all'elevato grado di specializzazione acquisito, l'attività verrà prevalentemente connotata nel profilo del Direttore della Fotografia.

GRAFICO

II grafico, in possesso di idoneo titolo di studio di scuola media superiore, dotato di cognizioni artistiche e tecniche inerenti l'intero processo produttivo e di specifiche conoscenze di grafica, idea, elabora e realizza grafica, animazione ed immagini su qualsiasi supporto, provvede, ove necessario, al montaggio ed alla trasmissione di quanto realizzato, avvalendosi di apparecchiature ed apparati,   anche  tecnologicamente  innovativi,   nella disponibilità aziendale.

In relazione al livello di competenza, provvede direttamente o collabora alla realizzazione dei prodotti e può essere preposto ad altri grafici.

Nell'espletamento dei propri compiti si relaziona con i referenti delle varie strutture aziendali nonché, ove necessario, con collaboratori esterni svolgendo anche tutte le attività strumentali che si rendano necessarie.

IMPIEGATO

L'impiegato, in possesso, almeno, di idoneo titolo di studio di scuola media superiore, dotato di appropriate e specifiche conoscenze ed in grado di acquisire la conoscenza delle procedure e delle prassi aziendali, è incaricato dell'espletamento delle diverse tipologie di attività amministrative.

In relazione al livello di competenza può essere preposto ad una area specialistica di attività (a titolo esemplificativo:

personale, controllo, legale, fiscale) e/o al coordinamento di altri impiegati.

Nell'espletamento dei propri compiti si relaziona con i referenti delle varie strutture aziendali nonché, ove necessario, con collaboratori esterni svolgendo anche tutte le attività strumentali che si rendano necessarie.