ACCORDO DEL 18 LUGLIO 2002

OMOLOGAZIONE DEL REGIME DELLE MAGGIORAZIONI
SMAP
CLASSIFICAZIONE
    Impiegati di livello 3
    Capo operaio
    Impiegati di livello 8
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Lettera 1 (Programmisti registi del bacino)
VERBALE DI ACCORDO - Premio di risultato
Lettera 2 (MOL)
BIENNIO ECONOMICO
RAI WAY
Lettera 3 (Trattamenti per il personale)


Il giorno 18 luglio 2002, si sono incontrate :

la RAI Radiotelevisione Italiana, Rai Way, Rai Cinema, Rai Sat, Rai Net, Rai Click

e

le OO. SS…………,

per discutere le problematiche connesse alle applicazioni ed interpretazioni del Contratto Collettivo di Lavoro 8 giugno 2000, al rinnovo economico biennale ed al Premio di Risultato.
Per quanto riguarda le altre Società del Gruppo RAI i presenti accordi trovano applicazione in quanto compatibili.

Dopo ampia ed approfondita discussione le Parti hanno convenuto quanto segue:

OMOLOGAZIONE DEL REGIME DELLE MAGGIORAZIONI

Il regime delle maggiorazioni per il personale di produzione che fruisce del regime dell'indennita` dell'8% (ex artt.13 e 12 lettera a) ccl 6/4/1995), per i nuovi fruitori dell'indennita` dell'8% (ovvero tecnici ed operai di manutenzione, impiegati documentatori ed assistenti ai programmi delle testate) e per il personale di produzione che fruisce del regime dell'indennità del 25% (fruitori dell'indennita` maggiori prestazioni) viene cosi` regolamentato:

SMAP

per il personale della produzione che fruisce dell'indennita` dell'8%: lavoro straordinario eccedente il forfait compensativo della differenza tra le precedenti indennita` del 25% e del 33% e l'indennita` dell'8%;

per il personale operante stabilmente in produzione che fruisce della indennita` del 25%: lavoro straordinario eccedente il 25%.

Con le competenze del mese di ottobre 2002 verranno erogate le somme compensative dello SMAP ivi compresi gli arretrati decorrenti dal mese di luglio 2001.

CLASSIFICAZIONE

Viene applicato l'iter di carriera del diplomato a tutti i profili professionali la cui declaratoria prevede, come requisito, il possesso del diploma di scuola media superiore. Tale applicazione verra` effettuata in coerenza con le previsioni del CCL 8 giugno 2000 (che non prevede l'automatismo a livello 3 laddove tale livello rappresenti quello apicale per il profilo professionale).

Viene istituito un regime transitorio che prevede l'assegnazione del livello superiore al personale che ha iniziato il periodo di c.d. comporto contrattuale previsto dal precedente CCL del 6.4.1995 prima dell'8.6.2000;; si conviene che e` parte integrante di tale regime transitorio anche il "comporto" di.4 anni e 6 mesi previsto dal CCL 8/6/2000 per la promozione del personale impiegatizio dal livello 5 al livello 4.

*****************

Impiegati di livello 3

Entro il 31 dicembre 2002 verranno esaminate dall'Azienda, ai fini di un'eventuale promozione al livello 1, le posizioni di tutti gli impiegati inquadrati al livello 3 che fruiscono dell'indennità del 25%.

La verifica verrà effettuata in base ad un'analisi del "curriculum", del ruolo e delle competenze professionali, attraverso uno strumento di rilevazione (per esempio schede e/o questionari di valutazione e di autovalutazione) che l'Azienda predisporrà e sottoporrà all'attenzione delle organizzazioni sindacali entro il 15/9/2002. 

Le OO.SS. parteciperanno, con funzioni di controllo, alle valutazioni di cui sopra. A decorrere dal 1° gennaio 2003 si procederà alla promozione degli impiegati in possesso dei relativi requisiti.

Inoltre per gli interessati è prevista la valutazione del potenziale e delle attitudini professionali che proseguira` nel corso del 2003 e sara`finalizzata ad acquisire maggiori elementi cognitivi, anche nell'ottica dello sviluppo professionale.

Le risultanze della verifica di cui sopra, nonché della valutazione del potenziale e delle attitudini professionali costituiranno elemento di rilevazione dei fabbisogni formativi degli interessati. 

******************

Capo operaio

In ottemperanza alle previsioni del CCL 8 giugno 2000, l'Azienda provvedera`, entro il mese di dicembre 2002, ad individuare i capi operai che abbiano maturato una consolidata e comprovata esperienza su apparati tecnologici innovativi e/o complessi. A partire dal gennaio del 2003 verranno inquadrati al livello 3 i capi operai in possesso dei predetti requisiti e che abbiano almeno tre anni di permanenza al livello 4. 

*****************

Impiegati di livello 8

Per quanto attiene, infine, l'applicazione dell'impegno contrattuale relativo all'inquadramento degli impiegati di livello 8 al livello 6 si conviene che verranno promossi al livello 6, entro ottobre 2002, gli impiegati di liv.8 assunti a tempo indeterminato fino al giugno del 2001, ed entro marzo del 2003 verranno inquadrati al livello 6 gli impiegati assunti a t.i. successivamente. 

Dal 1° aprile al 31 dicembre 2003, agli impiegati assunti non come diplomati o laureati verra` ancora assegnato il livello 8. Dal 1° gennaio 2004 gli interessati verranno inquadrati al livello 6 e. da tale data, tutte le assunzioni verranno effettuate a tale livello.


A decorrere dal primo ottobre 2002 e con cadenza almeno quindicinale, le parti avvieranno un confronto al fine di verificare i contenuti dei profili professionali, in relazione alle variazioni delle modalità di lavoro dovute alle nuove aree di attività, alle innovazioni tecnologiche ed ai mutamenti dei contesti organizzativi e produttivi.

Entro il 31 maggio 2003 le parti redigeranno un progetto complessivo delle eventuali modifiche e/o integrazioni del sistema di classificazione e delle conseguenti ricadute sotto il profilo economico e normativo nonche` sui modelli produttivi, da realizzare in occasione del rinnovo contrattuale.

Nel corso del confronto le parti valuteranno la possibilita` di avviare specifiche sperimentazioni che le risultanze degli incontri rendessero opportune o necessarie, stabilendo, volta per volta, termini e durata di tali sperimentazioni.

Nel caso di disaccordo tra le parti in materia di inquadramento, valutazione dei ruoli e/o di mansioni e qualificazioni professionali potrà essere valutato il ricorso a strumenti di rilevazione analoghi a quelli che verranno predisposti per l'analisi riguardante le posizioni degli impiegati di livello 3 (v. sopra)

Parallelamente, e con le stesse cadenze temporali, verra` vagliato anche lo stato di applicazione della nuova indennità mancata limitazione orario di lavoro per proporne un assetto definitivo - sia con riferimento ai beneficiari che all'eventuale connessione con precedenti istituti normativi applicati nello stesso ambito di attività - che verrà discusso in occasione del rinnovo contrattuale. 

In tale sede le parti si impegnano fin d'ora ad esaminare con particolare attenzione le situazioni poste, già da tempo, dal sindacato all'attenzione dell'Azienda:

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Le parti convengono di proseguire il percorso, avviato con gli accordi contrattuali del 5 aprile 1997, relativo ai lavoratori impegnati dalla Rai con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ed in tale senso, si impegnano a sottoscrivere entro il 31/12/2002 un accordo sindacale che preveda:

L'Azienda comunica ed il Sindacato prende atto che agli appartenenti ai bacini, in considerazione della esperienza e professionalita` acquisite, verra` riconosciuta (anche per i contratti in corso) a decorrere dal 1° gennaio 2003 una somma ad personam da definire.
Detta somma assorbira` fino a concorrenza il compenso per lavoro straordinario fatta eccezione per il lavoro nella c.d. "sesta giornata"; la determinazione dell'importo in esame verrà effettuata avendo come riferimento di massima il forfait straordinari del 17 %, fermo restando che la sua compiuta definizione sarà condizionata dal numero dei profili coinvolti e dal numero delle persone da comprendere nei bacini. 

In occasione della specifica trattativa sui contratti a tempo determinato, anche in relazione alle richieste avanzate dal Sindacato, si conviene che verranno esaminati i seguenti temi:


Spett.li OO.SS.


In relazione agli accordi intercorsi in merito alle assunzioni dei programmisti - registi provenienti dal bacino di reperimento professionale, Vi comunichiamo che agli interessati verrà attribuito il livello 3, mantenendo la somma attualmente percepita a titolo di forfait straordinari.
Agli stessi verra` altresi garantita, ripartendola su 12 mesi, la retribuzione percepita con l'ultimo contratto.


VERBALE DI ACCORDO

In data 18 luglio 2002 

Tra

la RAI Radiotelevisione Italiana

e

le OO.SS. ……

premesso che:

tenuto conto che:

la Direzione Generale della Rai e le OO.SS. hanno congiuntamente valutato che l'impegno profuso dai dipendenti nel corso del 2001 e la condivisione, ai vari livelli dell'Azienda, della necessita` di interventi mirati per fare fronte alla crisi del mercato pubblicitario, hanno contribuito a compensare parzialmente gli effetti economici negativi derivanti dai mancati introiti pubblicitari;

a seguito di tale valutazione, nel verbale del 2 maggio 2002, l'Azienda si e` impegnata a negoziare - a fronte del mancato pagamento del premio di risultato - un importo straordinario da erogare entro il mese di agosto 2002;

le Parti convengono che:

verra' corrisposto, entro il 31 agosto 2002, a tutti i dipendenti in servizio a tempo indeterminato ed in servizio alla data del 30 giugno 2002, un importo "una tantum a livello 4 da riparametrare di Euro 1115 lordi, nel rispetto della relativa normativa inerente alle assenze .


Spett.li…OO.SS..


Vi confermiamo che - al fine di rendere gli obiettivi economici relativi al premio di risultato piú aderenti alla effettiva situazione dell'Azienda anche in rapporto allo scenario di mercato complessivo - il MOL di riferimento per gli anni 2002 e 2003 sarà quello risultante dalla seconda riprevisione.


BIENNIO ECONOMICO

In attuazione di quanto previsto dal CCL 8 giugno 2000 ed in coerenza con quanto stabilito dal protocollo del 23 luglio 1993 e` stato convenuto di procedere ad un aumento dei minimi tabellari nella misura - riferita al parametro del livello 4 - di Euro 20,00 a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di ulteriori Euro 20,00 a decorrere dal 1°gennaio 2003.


RAI WAY

Al personale con qualifica tecnica od operaia - in relazione alle peculiari condizioni in cui opera sul territorio che comportano una particolare flessibilita` operativa e organizzativa - verra` corrisposta una somma ad personam,- a livello 4 parametrata - di euro 95 lordi mensili. 

La corresponsione di tale somma decorrerà dal 1°/1/2003 e sarà collegata all'esito di un accordo Azienda / Sindacato, da definirsi entro il 15.12,2002 che individui le citate flessibilita`.

Nella stessa occasione si procederà, inoltre, ad una verifica in ordine alla riorganizzazione legata all'introduzione di nuove tecnologie, nonché alle relative ricadute all'interno delle strutture centrali.


Spett.li OO.SS.


Vi confermiamo che con la circolare illustrativa delle code contrattuali ribadiremo ai Responsabili del Personale - ai fini di una corretta ed omogenea applicazione delle norme contrattuali - che al personale che pur essendo inquadrato in altre strutture aziendali operi in produzione non occasionalmente e con le stesse modalità del personale ivi inquadrato, si applicano gli stessi trattamenti previsti per il personale di produzione.