Circolare INAIL 52/2013 Infortuni in trasferta e infortuni in itinere: chiarimenti

Il 23/10/2013 è stata emanata dall’Inail la Circolare n.52 in merito ai chiarimenti sul tema infortuni in trasferta e infortuni in itinere. In particolare, riguardo all’infortunio in itinere si conferma il principio in base al quale, affinché si verifichi l’estensione della copertura assicurativa, occorre che il comportamento del lavoratore sia “giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione”.

La tutela assicurativa degli eventi infortunistici che si verificano durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro avviene “nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa”. E dunque per l’indennizzabilità dell’ infortunio in itinere, occorre “che esso si verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato”.

Nel caso di infortuni in missione e/o trasferta, invece, poiché il tragitto dal luogo in cui si trova l’albergo presso cui dimora il lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è “imposto dal datore di lavoro”, tutto ciò che accade nel corso della trasferta/missione “deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro” e non come infortunio in itinere, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò “dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione”.

Nella Circolare è altresì affrontato il tema degli infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente, non equiparabile a un infortunio presso la privata abitazione (la cui indennizzabilità è esclusa) in quanto il lavoratore non ha il controllo delle condizioni di rischio che ha nella propria abitazione e perché vi si trova per motivi legati all’espletamento dell’attività lavorativa.