Comunicato n°223 del 3 febbraio 2017

Recentemente la Corte di Cassazione ha stabilito che un contratto collettivo non può obbligare il dipendente a lavorare nelle giornate festive infrasettimanali.

Nel caso specifico, la sentenza 22481/2016 depositata il 4 novembre ha annullato la norma contenuta nel contratto collettivo dei metalmeccanici nella parte in cui stabilisce che «nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo», in pratica la stessa clausola che è contenuta anche nel nostro contratto.

Queste clausole contrattuali, ribadisce la Corte di Cassazione, sono nulle, in quanto dispongono di un diritto che ha natura individuale e, come tale, non è rimesso alla disponibilità delle parti che stipulano accordi collettivi, ma può essere ceduto dal lavoratore solo sulla base di un accordo sottoscritto personalmente con l’azienda.

Riteniamo quindi che vista l’attuale fase di rinnovo contrattuale del CCNL Rai, sia il caso di legalizzare l’articolo 33 togliendo dal comma 1 la parola “festivo”, ed aggiungere al comma 13 “al lavoratore che venga chiamato ed accetti di prestare la propria opera in giorno festivo …”.

Ora Gradiremmo che la Direzione del Personale recepisca la sentenza ed emani una circolare.

Cordiali saluti

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