CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLA SOCIETÀ
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA
(stipulato il 9 maggio 1990)

ALLEGATO C

Il giorno 18 dicembre 1989, presso la Direzione Generale,

-la RAI-Radiotelevisione Italiana

e


-la FILIS-CGIL, PIS-CISL, UIL, SIC, SNATER

premesso


– che l’art.42 del CCL 8 giugno 1987 prevede l’istituzione di conti individuali di previdenza per ciascun singolo lavoratore alimentati da accreditamenti a carico della Società e versamenti a carico del lavoratore nella misura rispettivamente del 6,70% e 2,60% dello stipendio individuale mensile;

– che i predetti conti sono fruttiferi a norma del citato articolo 42 di un interesse composto a capitalizzazione mensile del 6% annuo;

considerato

– che il 2° comma dell’art.48 del Testo Unico sulle imposte dirette dispone che non concorrono a formare reddito del lavoratore a Enti esterni o Casse aventi esclusivamente fini previdenziali o assistenziali, e che pertanto ove permanesse l’attuale situazione l’Azienda in ossequio alle disposizioni legislative dovrebbe necessariamente sottoporre ad imposizione fiscale in occasione del conguaglio di fine anno gli importi accantonati per l’anno 1989 e quelli che saranno accantonati per gli anni successivi;

convengono

di istituire entro il mese di dicembre 1989 una Cassa di previdenza cui affidare a decorrere dal corrente anno la gestione di quanto previsto dalle intese contrattuali e sindacali in materia. Resta inteso che la RAI è obbligata a conservare la interezza dei conti individuali preesistenti. A tal fine di impegna ad integrare annualmente i conti stessi nella misura forfettariamente stabilita del 6%.

Le parti convengono inoltre che la materia formerà oggetto di trattativa in sede di rinnovo contrattuale anche con riferimento agli oneri aggiuntivi che all’Azienda potrebbero derivare dalla costituzione della Cassa, fermo restando che fino alla definizione di diverse intese non vi sarà modifica alcuna alle garanzie attualmente in essere a favore dei dipendenti la cui copertura economico-finanziaria fa capo all’Azienda – relative all’applicazione
dell’art.42 del CCL 8 giugno 1987 nonché della normativa vigente riguardante il regolamento sulle pensioni integrative.

Resta inteso che le parti regolamenteranno con specifiche intese le situazioni transitorie che si determineranno in relazione alla istituzione della Cassa.

Le parti confermano altresì l’impegno ad incontrarsi nella sede opportuna per dare attuazione alla previsione contrattuale relativa alla formulazione di proposte di modificazione del Regolamento delle Pensioni Integrative RAI; in tale sede sarà anche esaminata l’eventualità di far confluire nella costituenda Cassa anche gli importi contrattualmente destinati alla assistenza sanitaria integrativa.

Il presente accordo troverà applicazione anche nei confronti dei Professori d’Orchestra e degli Artisti del Coro.

 

 

 

RELAZIONI AZIENDA-SINDACATO

I – La RAI-Radiotelevisione Italiana e le Organizzazioni sindacali FILIS-CGIL, FIS-CISL, UILSIC, condividendo la necessità di un sempre maggiore sviluppo di corrette relazioni industriali, convengono sulla opportunità di avviare un più incisivo tipo di rapporto, mediante una diversa partecipazione del Sindacato alle fasi di progettazione esecutiva, realizzazione e verifica delle linee di politica di sviluppo complessivo dell’Azienda e di utilizzazione del personale nonché alla definizione del piano editoriale aziendale.

Tale rapporto si baserà su un sistema di informazione e consultazione finalizzato principalmente allo sviluppo organico ed equilibrato delle potenzialità produttive aziendali e si muoverà nella logica della conferma del ruolo e centralità del servizio pubblico radiotelevisivo nell’ambito del sistema misto, nell’interesse primario dell’utenza.

Ciò premesso il sistema di relazioni azienda-sindacato risulta così articolato:

1) livello nazionale

Annualmente l’Azienda, in linea di massima entro il primo quadrimestre, esporrà in via preventiva, per un esame, alle OO.SS. stipulanti:

a) le linee della programmazione aziendale in ordine agli investimenti;

b) le linee di sviluppo tecnologico dell’Azienda e i loro riflessi sull’occupazione e sulla qualificazione del personale, nonché le ripercussioni che l’evoluzione della tecnologia e dei servizi potrà avere sulle articolazioni professionali globali anche ai fini dei processi di mobilità professionale;

c) gli orientamenti aziendali in ordine alla struttura del palinsesto (sia radiofonico che televisivo) ed ai conseguenti piani annuali di produzione;

d) gli indirizzi produttivi, avuto riguardo al rapporto tra produzione interna ed esterna (acquisti, coproduzioni, appalti);

e) le innovazioni tecnologiche o tecnico-organizzative significative, le nuove iniziative, i nuovi insediamenti e i nuovi modelli produttivi che comportino riflessi sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro;

L’informativa avrà luogo indipendentemente dalla prevista cadenza annuale, ogni qual volta si avranno sostanziali modifiche alle linee previsionali esposte.

2) livello locale

Per gli aspetti di specifico interesse saranno esposti alle OO.SS. locali, con le medesime cadenze, gli argomenti di cui al punto 1) ed inoltre costituirà oggetto di momento di confronto l’esame di:

a) riflessi delle innovazioni di carattere tecnologico o tecnico-organizzative sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro;

b) le articolazioni degli orari di lavoro:

c) su possibili varianti ai modelli organizzativi di riferimento anche attraverso l’adozione di specifiche soluzioni a carattere sperimentale che tengano conto di particolari caratteristiche locali;

d) le iniziative in ordine alla riqualificazione ed aggiornamento.

Specifica informativa sarà fornita con cadenza trimestrale relativamente:

a) alla consistenza del personale suddiviso per categorie professionali e settori di lavoro, con indicazione delle varianti intervenute durante l’anno;

b) ai dati consuntivi disaggregati del lavoro straordinario effettuato da ogni singola struttura.

La Direzione Aziendale invierà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, a livello nazionale, entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre solare i dati relativi:

– consistenza numerica del personale diviso per struttura e Sedi con l’indicazione delle classi e figura professionale;

– i dati disaggregati per settore delle ore di lavoro straordinario effettuate.

II – In coerenza con il sistema relazioni Azienda-Sindacato, nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere nelle varie realtà aziendali nonché allo   scopo di salvaguardare l’interesse della utenza, le parti con riferimento a quanto previsto al punto I- concordano di adottare le procedure di seguito indicate:

a) Procedura preventiva

– L’Azienda fornirà ai Consigli d’Azienda o alle R.S.A. locali informazione preventiva sulle finalità, modalità operative e conseguenze delle innovazioni tecnologiche e/o tecnico organizzative di rilievo che comportino immediatamente o in prospettiva la riorganizzazione del lavoro. I Consigli d’Azienda o le R.S.A. locali presenteranno all’Azienda le richieste dei lavoratori in tema di innovazione tecnologica e/o tecnico-organizzativa.

– Le valutazioni, sui temi esposti da entrambe le parti, dovranno essere presentate ed esaminate entro 3 giorni lavorativi o, comunque entro il termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale.

– Trascorso tale termine le parti, senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d’azione, potranno integrare le proprie delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l’accordo nei 3 giorni lavorativi successivi. Questa seconda fase potrà essere svolta presso la delegazione Intersind territoriale competente.

– Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti.

Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.

– Nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all’Azienda con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore a 12 ore.

b) Procedura di conciliazione

I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:

– Le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro 3 giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;

– trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l’accordo nei 3 giorni lavorativi successivi; questa seconda fase potrà essere svolta presso la Delegazione Intersind territorialmente competente;

– le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;

– durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;

– nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all’Azienda, con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore a 12 ore.

c) Controversie individuali e plurime

Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale delle parti e alla Autorità giudiziaria.

Sono escluse dalle procedure di che trattasi:

– la materia di cui ai licenziamenti individuali e collettivi ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali in vigore;

– la materia di cui all’art.37 del contratto collettivo di lavoro (provvedimenti disciplinari).

Per le controversie aziendali attinenti l’applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra l’Azienda e il Consiglio d’Azienda, o le R.S.A. locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

La richiesta di esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla Direzione locale, che dovrà contenere l’indicazione della nonna in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.

Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti organismi rappresentativi dei lavoratori.

I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo tra l’Azienda e i predetti Organismi rappresentativi dei lavoratori, il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i cui rappresentanti unitamente all’Azienda dovranno ricevere la richiesta entro 10 giorni dal mancato accordo in sede locale; l’esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta di cui sopra.

Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l’Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che le nonne previste dal presente sistema di relazioni – che assorbono ogni altra intesa esistente in materia – potranno essere invocate e applicate solo quando non siano operanti, per le stesse materie, il Protocollo IRI-CIGL/CISL/UIL del 16 luglio 1986 e successive eventuali modifiche, fermo restando che in caso di controversia, le procedure da applicare saranno individuate secondo le norme di garanzia contenute nello stesso Protocollo.

 

 

 

RELAZIONI AZIENDA-SINDACATO

I – La RAI – Radiotelevisione Italiana e lo SNATER, condividendo la necessità di un sempre maggiore sviluppo di corrette relazioni industriali, convengono sulla opportunità di avviare un più incisivo tipo di rapporto, mediante una diversa partecipazione del Sindacato alle fasi di progettazione esecutiva realizzazione e verifica delle linee di politica di sviluppo complessivo dell’azienda e di utilizzazione del personale
nonché alla definizione del piano editoriale aziendale.

Tale rapporto si baserà su un sistema di informazione e consultazione finalizzato principalmente allo sviluppo organico ed equilibrato delle potenzialità produttive aziendali e si muoverà nella logica della conferma del ruolo e centralità del servizio pubblico radiotelevisivo nell’ambito del sistema misto, nell’interesse primario dell’utenza.

Ciò premesso il sistema di relazioni azienda-sindacato risulta così articolato:

1) Livello nazionale

Annualmente l’azienda, in linea di massima entro il primo quadrimestre, esporrà in via preventiva, per un esame, allo SNATER:

a) le linee della programmazione aziendale in ordine agli investimenti;

b) le linee di sviluppo tecnologico dell’azienda e i loro riflessi sull’occupazione, e sulla qualificazione del personale,
nonché le ripercussioni che l’evoluzione della tecnologia e dei servizi potrà avere sulle articolazioni professionali globali anche ai fini dei processi di mobilità professionale;

c) gli orientamenti aziendali in ordine alla struttura del palinsesto (sia radiofonico che televisivo) ed i conseguenti piani annuali di produzione;

d) gli indirizzi produttivi, avuto riguardo al rapporto tra produzione interna ed esterna (acquisti, coproduzioni, appalti);

e) le innovazioni tecnologiche o tecnico-organizzative significative, le nuove iniziative, i nuovi insediamenti e i nuovi modelli produttivi che comportino riflessi sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro.

L’informativa avrà luogo, indipendentemente dalla prevista cadenza annuale, ogni qual volta si avranno sostanziali modifiche alle linee previsionali esposte.

1) Livello locale

Per gli aspetti di specifico interesse saranno esposti alle r.s.a. locali, con le medesime cadenze, gli argomenti di cui al punto 1) ed inoltre costituirà oggetto di momento di confronto l’esame di:

a) riflessi delle innovazioni di carattere tecnologico o tecnico-organizzative sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro;

b) le articolazioni degli orari di lavoro; c) su possibili varianti ai modelli organizzativi di riferimento anche attraverso l’adozione di specifiche soluzioni a carattere sperimentale che tengano conto di particolari caratteristiche locali;

d) le iniziative in ordine alla riqualificazione ed aggiornamento.

Specifica informativa sarà fornita con cadenza trimestrale relativamente:

a) alla consistenza del personale suddiviso per categorie professionali e settori di lavoro, con indicazione delle varianti intervenute durante l’anno;

b) ai dati consuntivi disaggregati del lavoro straordinario effettuato da ogni singola struttura.

La Direzione Aziendale invierà allo SNATER, a livello nazionale, entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre solare i dati relativi a:

– consistenza numerica del personale diviso per struttura e Sedi con l’indicazione delle classi e figura professionale;

– i dati disaggregati per settore delle ore di lavoro straordinario effettuate.

II. In coerenza con il sistema relazioni Azienda-Sindacato, nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere nelle varie realtà aziendali nonché allo scopo di salvaguardare l’interesse della utenza, le parti – con riferimento a quanto previsto al punto I – concordano di adottare le procedure di seguito indicate:

a) Procedura preventiva

– L’Azienda fornirà ai Consigli d’Azienda o alle r.s.a. locali l’informazione preventiva sulle finalità, modalità operative e conseguenze delle innovazioni tecnologiche e/o tecnico organizzative di rilievo che comportino immediatamente o in prospettiva la riorganizzazione del lavoro. I Consigli d’Azienda o le r.s.a. locali presenteranno all’Azienda le richieste dei lavoratori in tema di innovazione tecnologica e/o tecnico-organizzativa.

– Le valutazioni, sui temi esposti da entrambe le parti, dovranno essere presentate ed esaminate entro 3 giorni lavorativi o comunque entro il termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale.

– Trascorso tale termine, le parti, senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d’azione, potranno integrare le proprie delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l’accordo nei 3 giorni lavorativi successivi. Questa seconda fase potrà essere svolta presso la delegazione Intersind territoriale competente.

– Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti.

– Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.

– Nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all’Azienda con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore a 12 ore.

b) Procedura di conciliazione

I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:

– Le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro 3 giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;

– trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l’accordo nei 3 giorni lavorativi successivi; questa seconda fase potrà essere svolta presso la delegazione Intersind territorialmente competente;

– le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;

– durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;

– nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all’Azienda, con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore a 12 ore.

c) Controversie individuali e plurime

Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale delle parti e alla Autorità giudiziaria.

Sono escluse dalle procedure di che trattasi:

– la materia di cui ai licenziamenti individuali e collettivi ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali in vigore;

– la materia di cui all’art.20 del ccl (provvedimenti disciplinari).

Per le controversie aziendali attinenti l’applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra l’Azienda e il Consiglio d’Azienda, o le r.s.a. locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

La richiesta d’esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla Direzione locale, che dovrà contenere l’indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.

Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti organismi rappresentativi dei lavoratori.

I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo tra la Azienda e i predetti Organismi rappresentativi dei lavoratori, il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i cui rappresentanti, unitamente all’Azienda, dovranno ricevere la richiesta entro 10 giorni dal mancato accordo in sede locale; l’esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta di cui sopra.

Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l’Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

III. – Le parti, valutato complessivamente il nuovo assetto delle relazioni industriali così come delineato dalla presente intesa, convengono di armonizzare in questo più ampio quadro partecipativo sia il sistema di informazione esistente e sia tutti gli accordi nazionali e locali.

Le parti concordano altresì che la soluzione delle questioni afferenti l’applicazione e l’interpretazione della presente intesa rimanga riservata alla loro esclusiva disponibilità.

Tali questioni devono essere devolute da un organismo composto da tre soggetti, dei quali uno nominato dalla RAI, uno nominato dallo SNATER ed un terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo. In caso di mancato accordo, si farà ricorso per la designazione al Presidente del Tribunale di Roma.

I pronunciamenti di tale organismo impegnano le parti quale espressione vincolante della loro comune volontà.

Le parti conseguentemente rinunciano ad utilizzare le disposizioni dell’intesa in oggetto, nonché i pronunciamenti dell’organismo arbitrale, come titolo per azioni in giudizio.

La presente intesa avrà una durata pari alla vigenza contrattuale e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi da una parte all’altra, mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

 

CONSIGLIO D’AZIENDA

L’Azienda prende atto che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori FILIS-CGIL, EIS-CISL, UIL-FILSIC riconoscono:

a) nel Consiglio di Azienda, costituito per ciascuna unità produttiva, intendendosi per tale quella già sede di Commissione interna, l’organo sindacale di rappresentanza unitaria nei cui componenti si identificano le Rappresentanze sindacali aziendali, costituite nell’ambito delle Organizzazioni medesime ai sensi dell’art. 19 della
Legge 20 maggio 1970, n.
300
;

b) nell’Esecutivo espresso dal Consiglio di Azienda l’organo che rappresenta il Consiglio stesso nei confronti della Direzione e l’unica struttura sindacale delle predette Organizzazioni abilitata nell’unità produttiva a trattare con la Direzione e ad esercitare i compiti di cui al successivo punto 7).

Quanto sopra premesso, si concorda che:

1) la composizione numerica del Consiglio di Azienda, ivi compresi i dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite per ogni unità produttiva ai sensi degli
artt.19 e 23 della Legge 20 maggio 1970, n.
300
, e dell’Esecutivo del Consiglio stesso, è indicata nella tabella allegata;

2) i nominativi dei componenti il Consiglio e l’Esecutivo, tutti dipendenti dall’unità produttiva interessata, verranno comunicati all’Azienda, per il tramite dell’Associazione Sindacale Intersind, unitariamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori;

3) eventuali revoche e conseguenti sostituzioni verranno successivamente comunicate alla Direzione sempre nei modi sopra detti;

4) le ore di permessi retribuiti per lo svolgimento di tutte le attività inerenti il funzionamento del Consiglio di Azienda vengono determinate, per l’intero periodo annuale, moltiplicando per 104 il numero dei componenti del Consiglio di Azienda. Dette ore sono inclusive di quelle previste
dall’art.23 della Legge n. 300/1970 e di quelle già concesse per il funzionamento delle Commissioni Interne; non sono comprese quelle consumate per trattative con la Direzione;

5) i permessi verranno richiesti con almeno 24 ore di anticipo dall’Esecutivo alla Direzione aziendale indicando il tempo e i membri del Consiglio di Azienda che ne usufruiranno e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali;

6) ai componenti l’organo di cui al punto a) compete la tutela prevista dalla citata
Legge n.
300/1970
;

7) il Consiglio di Azienda, per il tramite dell’Esecutivo, esercita:

a) di fatto, i compiti riconosciuti alla Commissione Interna dall’Accordo Interconfederale 18 aprile 1966, fino a quando questa non venga eventualmente rieletta;

b) i compiti di cui alla Legge 20 maggio 1970, n.
300
, ivi compresi quelli previsti dall’art. 9;

c) i compiti derivanti dalle intese aziendali vigenti all’atto della stipulazione, del presente contratto;

8) qualora intervenissero, per la materia regolata dal presente accordo, intese di carattere generale tra le competenti, rispettive Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, il presente accordo si intende automaticamente sostituito dalle medesime.

 

 

 

TABELLA ALLEGATA

 

SEDE  CONSIGLIO D’AZIENDA ESECUTIVO
Ancona 6
Aosta 6
Bari 6
Bologna 8 6
Bolzano 8 6
Cagliari 6
Campobasso 6
Cosenza 6
Firenze 8 6
Genova 6
Palermo 8 6
Pescara 6
Perugia 6
Potenza 6
Trento 6
Trieste 8 6
Venezia 8
Milano 30 8
Napoli 16 6
Roma Sede Regionale

di cui Roma RF

57

17

16

6

Roma DG 47 11
Torino Sede Regionale 17 6
Torino DG 25 7

 

 

 

POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Pari opportunità

Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione del la raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.

In relazione a quanto sopra le parti costituiranno una Commissione Nazionale paritetica composta da otto membri.

Tale Commissioni alla quale saranno forniti i necessari dati di base relativamente alla situazione del personale in Azienda, formulerà proposte al fine di:

configurare condizioni che possono concorrere ad uno sviluppo dell’occupazione femminile nei vari settori aziendali anche attraverso specifici processi formativi;

promuovere azioni positive al fine di individuare e rimuovere tutti quegli ostacoli che oggi impediscono le pari opportunità e la valorizzazione del lavoro delle donne;

agevolare la collocazione su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro.

Le parti concorderanno in tempi stretti un regolamento per il concreto funzionamento della Commissione.

Appalti

L’Azienda nel concordare sull’esigenza di un nuovo e più incisivo impegno alla migliore utilizzazione delle risorse interne che porti al decremento degli appalti, conferma che il ricorso agli appalti stessi sarà effettuato dopo aver verificato il completo impiego delle capacità produttive interne e in particolare delle professionalità più elevate.

1) In consonanza con le linee di comportamento sopra indicate, l’Azienda comunicherà annualmente alle OO.SS. stipulanti la prevista incidenza in via presuntiva degli appalti di opere compresi nel ciclo produttivo dell’Azienda nell’attività complessiva, e in rapporto al programma di produzione svolto l’incidenza che hanno avuto sulla produzione stessa gli appalti, precisandone la natura e le ditte appaltatrici.

2) l’Azienda, inoltre, esporrà semestralmente alle OO.SS. stipulanti i previsti piani di produzione ed il relativo utilizzo delle risorse tecniche e professionali presenti in Azienda; in materia il Sindacato potrà formulare proposte.

Analoga informativa, con verifica, sarà fornita anche a livello locale per quanto di specifico interesse.

4) L’Azienda avrà cura che i prodotti degli appalti, nonché gli acquisti, siano di qualità tecnica adeguata agli standards aziendali e non necessitino, di norma, di interventi correttivi.

5) Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, l’Azienda si impegna ad avvalersi di imprese iscritte al previsto albo dei fornitori e provvederà ad inserire nei contratti di appalto una apposita clausola che preveda l’osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge
nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.

6) L’Azienda subordinerà l’esecuzione da parte sua del contratto di appalto alla presentazione del certificato di cui
all’art.10 della legge 29.11.1952 n. 2388.

7) In caso di comprovate violazioni da parte della ditta appaltatrice delle norme di legge e di contratto, l’Azienda, in relazione alla gravità della violazione, disporrà per la sospensione temporanea o per la cancellazione della ditta stessa dall’albo dei fornitori.

Formazione professionale

L’Azienda, nel convenire sulla necessità di una attenta pianificazione della attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale anche in rapporto con il mondo della ricerca, dell’università e della scuola, esporrà con apposita preventiva informativa annuale, le iniziative in ordine alla formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, con specifiche indicazioni sui corsi, loro tipo, durata e personale interessato, nonché sui criteri generali dei programmi; analoga informativa – per quanto di specifico interesse – sarà fornita alle OO.SS. locali.

In conformità alle previsioni contrattuali specifiche, l’Azienda, allo scopo di promuovere un aggiornamento culturale e professionale correlato al ruolo svolto dai Quadri, in considerazione della natura dei compiti agli stessi affidati prevederà un sistema di formazione volto a realizzare più compiutamente la professionalità delle risorse interessate attraverso interventi programmati sulla base sia di rilevazioni periodiche delle esigenze sia di richieste da parte di tali risorse. Detto impegno si realizzerà attraverso la partecipazione a specifici corsi, seminari ed altre attività formative anche a carattere di formazione manageriale. Un ulteriore momento formativo potrà realizzarsi, a fronte di esigenze aziendali, anche attraverso temporanee esperienze di mobilità territoriale e professionale che, in funzione dell’acquisizione di capacità e conoscenze più ampie, potrà concorrere alla valutazione anche ai fini dello sviluppo professionale.

Per un più ampio coinvolgimento e responsabilizzazione del personale Quadro, particolare attenzione sarà riservata ai temi della comunicazione interna onde favorire la più estesa conoscenza e partecipazione agli obiettivi aziendali.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

I genitori dei figli portatori di handicap non autosufficienti potranno chiedere turni di lavoro più adeguati alla loro necessità, che saranno concessi compatibilmente con le esigenze di servizio; allo scopo di favorire tali soluzioni, l’Azienda esaminerà le problematiche che potranno emergere in relazione alle predette richieste, ricercando soluzioni anche attraverso interventi di mobilità del personale.

L’Azienda, allo scopo di ampliare la base di conoscenza dei fenomeni che caratterizzano il processo produttivo nelle varie articolazioni, fornirà trimestralmente alle OO.SS. stipulanti per una congiunta ricognizione

– dati consuntivi sui contratti a tempo determinato, suddivisi per figure professionali e struttura.

Analoga informativa sarà fornita in sede locale, con le stesse modalità, finalità e cadenza.

Per quanto concerne i criteri per le assunzioni a tempo indeterminato, l’Azienda conferma il ricorso alle selezioni quale strumento prioritario per le assunzioni.

L’Azienda informerà altresì preventivamente le OO.SS. nazionali dei programmi di formazione lavoro, fornendo indicazioni sui singoli progetti.

Nel quadro del sistema informativo vigente, l’Azienda inoltre esporrà alle OO.SS. nazionali stipulanti, nel corso di un incontro specifico, eventuali piani di incentivazione per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro illustrandone criteri di gestione ed obiettivi.

Analogamente saranno forniti i criteri di massima stabiliti dall’Azienda per l’individuazione delle posizioni di lavoro interessate ad eventuali incentivazioni.

 

PROFILI PROFESSIONALI

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ DEL PERSONALE

In possesso di diploma di scuola media superiore svolge attività amministrative-contabili relative alla determinazione dei trattamenti retributivi e contributivi dei dipendenti derivanti dall’applicazione di norme contrattuali e legislative e dall’adozione di provvedimenti di carattere gestionale.

Predispone e verifica la documentazione aziendale relativa agli adempimenti contributivi assicurativi e fiscali.

Provvede altresì all’elaborazione di statistiche qualitative e quantitative relative al personale dipendente nonché alla rilevazione, sia preventiva che consuntiva, dei costi aziendali.

Nello svolgimento della propria attività tiene gli opportuni e necessari contatti con Enti e settori aziendali.

NOTA

E’ inquadrato al 1 livello della figura professionale dell’impiegato l’addetto alla contabilità del personale che, in possesso di complete conoscenze tecnico-specialistiche e di esperienza e capacità professionale:

– è responsabile di un’area di attività specifica di notevole rilevanza e complessità, coordinando – ove necessario – l’attività di altri addetti alla Contabilità e garantendo l’esecuzione dei lavori nei tempi previsti

-.interviene direttamente nell’esecuzione dei lavori più complessi anche al fine di rimuovere eventuali inconvenienti verificatisi nel corso della lavorazione;

oppure

– con discrezionalità ed iniziativa, sviluppa e realizza i piani pluriennali e i budget annuali relativi alle spese del personale e determina i preventivi di costo di notevole complessità.

Gli può essere richiesto di collaborare alla definizione delle procedure necessarie per il completo e corretto espletamente dell’attività lavorativa nell’area di competenza.

ADDETTO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

In possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nonché di specifiche conoscenze tecniche e delle relative norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, sulla base delle disposizioni impartite dall’Azienda, informa assiste e riferisce al Direttore di Sede di appartenenza – ed eventualmente su sue precise istruzioni ai responsabili delle unità operative e, ove presente, al medico del lavoro – in perito:

a) alla applicazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle norme interne; uso dei dispositivi e degli indumenti protettivi; attuazione di procedimenti per la sicurezza sul lavoro;

b) alle situazioni che possono dar luogo a rischio e/o nocività per gli eventuali interventi di istituto;

c) alla valutazione delle condizioni del lavoro e delle azioni che hanno determinato o contribuito a determinare gli infortuni al fine di accertare le cause e suggerire le adeguate misure protettive.

Mantiene a tali fini continui rapporti con il Supporto del Personale-Ispettorato del Personale-Antinfortunistica e Sicurezza sul Lavoro.

Partecipa d’intesa con i responsabili dei settori interessati all’esame delle caratteristiche degli impianti per accertare la rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Svolge accertamenti e controlli su richiesta della direzione relazionando in merito.

Cura i contatti con Enti aventi poteri ispettivi e di vigilanza (USL, Ispettorato del Lavoro, VV.FF) e partecipa ai sopralluoghi svolti dai pubblici funzionari.

Raccoglie, esamina e mantiene aggiornata la documentazione delle disposizioni di legge e dei regolamenti che interessano direttamente l’attività di prevenzione aziendale nella sede.

Collabora con le strutture aziendali preposte per tutte le iniziative riguardanti l’addestramento del personale in materia di sicurezza sul lavoro.

NOTA

L’Addetto alla sicurezza del lavoratore svolge l’intera gamma dei compiti descritti nel profilo professionale è inquadrato al 1° livello della figura professionale del tecnico.

ADDETTO ALLE RELAZIONI ESTERNE

Lavoratore che, in possesso del diploma di scuola media superiore e di conoscenza di due lingue straniere (francese e inglese) è incaricato di:

– mantenere i contatti tra gli organismi radiotelevisivi esteri e le reti, le testate radiotelevisive aziendali al fine di gestire la cessione e/o l’acquisizione di programmi radiotelevisivi;

– coordinare le trasmissioni in unilaterale e/o multilaterale tra la RAI, l’UER ed altri organismi radiotelevisivi esteri. In particolare presta assistenza ai giornalisti delle testate televisive nazionali per lo scambio di servizi di attualità tra gli organismi radiotelevisivi membri dell’UER;

– fornire assistenza di vario genere ai corrispondenti o inviati di organismi radiotelevisivi esteri operanti in Italia.

NOTA

E’ inquadrato al 1° livello della figura professionale dell’impiegato l’addetto alle relazioni esterne che svolge la mansione nella sua interezza e sia inquadrato da almeno 5 anni in classe 4ª e che non sia incorso in rilievi tecnico-professionali che possono incidere sulla valutazione favorevole delle sue capacità.

ADDETTO AL PERSONALE

In possesso di diploma di scuola media superiore e di esperienza specifica maturata nell’area Personale, svolge i compiti connessi alle assunzioni, cessazioni, trasferimenti e valutazioni, reclutamento, stipula di contratti di lavoro autonomo e scritture, gestione amministrativo contabile e adempimenti vari nelle attività di assistenza e relazione col personale.

NOTA

E’ inquadrato al 1° livello della figura professionale dell’impiegato l’addetto al personale che cura, con discrezionalità ed iniziativa, nel l’ambito delle direttive di massima impartite dai superiori( l’attuazione delle disposizioni aziendali in materia di amministrazione del personale in organico, fuori organico e scritture.

Esamina e tratta i problemi gestionali relativi ad organici e al personale fuori organico, mobilità del personale, promozioni (istruendo le relative pratiche ed esperendo accertamenti di fatto) e reclutamento (curando, all’occorrenza, l’organizzazione delle selezioni).

Imposta e coordina l’attività degli addetti di livello inferiore.

AUDITOR

In possesso di diploma di scuola inedia superiore o di diploma di laurea svolge, applicando idonei sistemi e metodologie d’indagine, accertamenti revisionali relativi alla corretta applicazione delle norme legislative e delle disposizioni aziendali di carattere amministrativo e/o contabile.

In particolare:

– verifica la correttezza e l’attendibilità delle scritture contabili, nonché l’osservanza delle procedure e delle norme di legge;

– accerta la validità delle procedure, delle metodologie applicate e, in particolare, dell’efficacia dei sistemi di controllo interno, identificando eventuali carenze e fornendo agli organismi competenti eventuali suggerimenti e proposte correttive, migliorative ed innovative;

– provvede ad effettuare controlli, indagini, verifiche finalizzati alla certificazione del bilancio aziendale e di quello consolidato del gruppo. Formalizza in apposite relazioni i risultati della propria attività fornendo valutazioni e suggerimenti per eliminare gli inconvenienti riscontrati.

NOTA

Viene inquadrato al 1° livello della figura professionale dell’impiegato l’auditor che, in possesso di notevole esperienza e capacità professionale, effettua interventi revisionali di maggiore complessità ed importanza, provvedendo alla soluzione di problemi di rilevante delicatezza e che pianifica e ottimizza il proprio lavoro e di altri addetti che, eventualmente, è chiamato a coordinare. Gli può essere affidato il compito di addestrare altri
auditor.

BUDGETTISTA

In possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore concorre alla formazione e all’analisi dei piani di attività dell’Azienda e formula le conseguenti proposte di assegnazione dei budget seguendone una volta definiti – l’andamento e rilevando gli eventuali scostamenti di cui analizza le cause e propone gli eventuali correttivi. E’ incaricato di consolidare i piani settoriali ed elabora le situazioni dei conti economici, finanziari e patrimoniali seguendone l’andamento e predisponendo i relativi consuntivi per la formazione del bilancio. Fornisce la propria collaborazione per elaborare le procedure gestionali assistendo i settori aziendali in fase di loro applicazione e per interpretare i dati storici.

NOTA

E’ inquadrato al 1° livello della figura professionale dell’impiegato il budgettista che, in possesso di esperienza e capacità professionale, oltre a svolgere i compiti propri della propria mansione, è responsabile delle analisi, elaborazione, formulazione e del controllo dell’andamento dei budget di notevole entità e complessità assegnati alle varie strutture aziendali.

CONTABILE

In possesso di diploma di scuola media superiore provvede, nell’ambito della contabilità generale, patrimoniale, finanziaria, fiscale, sedi fornitori, clienti, magazzini, abbonamenti alla rilevazione ed al controllo delle attività, delle passività dei costi e dei ricavi.

Predispone situazioni contabili per i vari settori aziendali e per gli organismi istituzionali di controllo, definisce l’allineamento tra la situazione contabile e la situazione inventariale, come l’amministrazione dei fornitori e dei clienti nonché gli adempimenti assicurativi e fiscali.

Concorre alla individuazione e definizione delle poste di bilancio e dei relativi allegati, elabora procedure gestionali e assiste i vari settori aziendali in fase di loro applicazione.

NOTA

E’ inquadrato al 1° livello della figura professionale dell’impiegato il contabile che, in possesso di notevole esperienza e comprovata capacità professionale, è responsabile della rilevazione e del controllo delle attività, passività, costi e ricavi nell’ambito di un settore aziendale specificatamente individuato e/o è preposto ad una unità organizzativa nell’ambito delle strutture aziendali nella quale imposta, coordina e controlla il lavoro di altri addetti alla Contabilità.

TRADUTTORE

In possesso di diploma di scuola media superiore, e con ottima conoscenza di almeno due lingue straniere effettua traduzioni in piena autonomia e responsabilità di qualsiasi tipo registrandole, ove necessario, su qualsiasi tipo di supporto.

Nell’ambito della struttura cui è assegnato gli possono essere affidati anche compiti organizzativi e/o amministrativi.

NOTA

E’ inquadrato al 1° livello della figura professionale dell’impiegato il traduttore che, oltre ai compiti tipici della mansione, svolge con continuità l’attività di interprete e/o di traduttore in consecutiva.

CHIARIMENTI A VERBALE AI PROFILI PROFESSIONALI

La individuazione di specifici profili professionali nell’area impiegatizia non costituisce ostacolo alla mobilità dei lavoratori interessati nell’ambito delle diverse aree impiegatizie, sempre ovviamente nel rispetto di quanto previsto
dall’art.13 della legge 20 maggio 1970 n.
300
.

 

 

 

Lettera della Rai a:


FILIS-CGIL

FIS-CISL

UILSIC

SNATER

 

 

 

PENSIONI INTEGRATIVE

Facendo seguito a quanto concordato in sede di rinnovo del contratto collettivo di lavoro per gli impiegati e gli operai della RAI, Vi confermiamo che la nostra Azienda è disponibile a riconoscere, a decorrere dal 1° gennaio 1988 un meccanismo di rivalutazione periodico delle pensioni integrative in base ai seguenti criteri.

1. Tutte le pensioni integrative RAI (di vecchiaia, di anzianità, di invalidità, di reversibilità e a superstiti), ad esclusione di quelle liquidate nell’anno precedente la data di decorrenza dell’adeguamento, saranno rivalutate dal 1° gennaio di ogni anno in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT del costo della vita relativo al periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno precedente entro il limite massimo del 6%.

2. Limitatamente al primo anno di applicazione del nuovo meccanismo, e cioè dal 1° gennaio 1988, la rivalutazione verrà calcolata convenzionalmente – indipendentemente dalla variazione dell’indice ISTAT del costo della vita accertato per l’anno 1987 – in misura pari al 6% dell’ammontare complessivo delle pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1987.

Circa i criteri da seguire per l’applicazione della rivalutazione alle singole pensioni, riteniamo che il gruppo di lavoro paritetico incaricato di formulare proposte di modificazione del Regolamento delle pensioni integrative RAI, potrà individuare le soluzioni più opportune per attuare una equa ripartizione delle risorse disponibili;

Distinti saluti.

Roma, giugno 1987

 

 

 

Lettera della Rai a:

FILIS-CGIL

FIS-CISL

UILSIC

SNATER

 

 

 

LAVORO FESTIVO

Le ore di lavoro festivo prestate nelle giornate di:

1) 1° gennaio – Capodanno;

2) 15 agosto – Assunzione;

3) 25 dicembre – Natale;

4) giorno di Pasqua;

5) 1° maggio

vengono retribuite con la quota oraria di stipendio e di contingenza maggiorata nella misura del 150 per cento.

Le ore di lavoro notturno prestate nelle suddette giornate vengono retribuite con la quota oraria di stipendio e di contingenza maggiorata
nella misura:

– fino alle 24 del 165 per cento;

– oltre le 24 del 175 per cento.

Roma, giugno 1987

 

 

 

Lettera della Rai a:

FILIS-CGIL

FIS-CISL

UILSIC

SNATER

 

 

 

OSSERVATORIO NAZIONALE

Viene istituito un Osservatorio Nazionale a composizione paritetica con il compito di:

– acquisire i dati e gli elementi di analisi da fornire alle parti per i confronti previsti ai vari livelli dal sistema di relazioni Azienda-Sindacato;

– promuovere studi e ricerche nell’ambito del settore dell’emittenza radiotelevisiva con particolare riferimento alle previsioni occupazionali, allo sviluppo tecnologico e conseguenti modelli organizzativi alle nuove professionalità;

– elaborare proposte in materia di formazione e riqualificazione professionale anche in coordinamento con la Commissione Nazionale sulle pari opportunità.

L’Osservatorio si avvarrà, per il suo concreto funzionamento, di un apposito regolamento che verrà concordato tra le parti.

Roma, maggio 1990

 

 

 

Lettera della Rai a:

FILIS-CGIL

FIS-CISL

UILSIC

SNATER

 

 

 

SALARIO UNILATERALE

L’Azienda non apporterà unilateralmente variazioni che modifichino gli attuali assetti parametrali.

L’Azienda altresì informerà preventivamente a livello nazionale le OO.SS. stipulanti della eventuale concessione di superminimi e gratifiche interessanti interi gruppi di lavoratori, specificando i criteri generali cui intende attenersi per la concessione stessa.

Roma, maggio 1990

 

 

 

Lettera della Rai a:

FILIS-CGIL

FIS-CISL

UILSIC

SNATER

 

AIDS

In considerazione della particolare rilevanza sociale della malattia, l’Azienda valuterà caso per caso l’opportunità di prolungare di 24 mesi il periodo di conservazione del posto di cui
all’art.22 del CCL.

Roma, maggio 1990

 

 

 

Lettera della Rai a:

FILIS-CGIL

FIS-CISL

ULSIC

SNATER

 

 

 

VIDEO TERMINALI

La Società nel ribadire che, l’esperienza maturata e le consolidate acquisizioni tecnico-scientifiche consentono allo stato di escludere che il videoterminale sia fonte di danni specifici per i lavoratori addetti, provvederà comunque ad avviare ad una visita medica oculistica di controllo tutti i lavoratori interessati che operano in modo significativamente prevalente con il videoterminale, utilizzato non quale semplice supporto informativo e/o ausilio all’attività, ma quale strumento ordinario di lavoro.

Tali visite saranno effettuate dalle strutture specialistiche pubbliche previste dalla
legge 833/78 (unità sanitarie locali ecc.) o da istituti sanitari convenzionati che diano idonee garanzie e siano scelti tra le parti.

I risultati di tali esami, aventi peculiari finalità di medicina preventiva ed educazione sanitaria, saranno comunicati al lavoratore e i dati statistici afferenti a tali accertamenti saranno trasmessi al Comitato per la sicurezza sul lavoro.

L’Azienda curerà, inoltre, che le postazioni di lavoro siano le più idonee all’uso specifico.

Roma, maggio 1990

 

 

 

Lettera della Rai a:

FILIS-CGIL

FIS-CISL

UILSIC

SNATER

 

 

 

In relazione alle richieste sindacali relative all’indennità di bilinguismo per la sede di Aosta tendenti a tutelare il patrimonio culturale della locale etnia, l’Azienda riconferma il proprio impegno ad affrontare le relative problematiche nel più ampio quadro delle altre realtà aziendali del gruppo IRI operanti in Valle d’Aosta.

Roma, maggio 1990

 

 

 

Lettera della Rai a:

FILIS-CGIL

FIS-CISL

ULSIC

SNATER

 

I permessi non retribuiti previsti dall’attuale normativa legislativa per i genitori dei bambini fino a tre anni di età, verranno concessi con le stesse modalità e criteri fino al compimento del sesto anno di vita del bambino.

Roma, maggio 1990

 

 

 

Lettera della Rai a:

FILIS-CGIL

FIS-CISL

ULSIC

SNATER

 

 

 

INDENNITÀ DI FUNZIONE

L’Azienda conferma la sua intenzione di considerare fin d’ora l’indennità di funzione dei quadri A in misura percentuale sul minimo di classe in vigore all’atto del prossimo rinnovo contrattuale. Di conseguenza la misura dell’indennità sarà aumentata applicando la percentuale come sopra definita all’incremento dei minimi stipendiali.

Roma, maggio 1990

 


 

Principali Normative di legge attinenti al rapporto di lavoro richiamate nel CCL

 

 

 

R.D.L. 15 marzo 1923, n.
692
, convertito in legge
17 aprile 1925 n. 473

LIMITAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO PER GLI OPERAI IMPIEGATI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI O COMMERCIALI DI QUALUNQUE NATURA (1)

…. OMISSIS

 

 

 

Legge 18 aprile 1962, n. 230

DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

…. OMISSIS

 

 

 

Legge 20 maggio 1970, n. 300

NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E
DELL’ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO.

…. OMISSIS

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

… OMISSIS

 

 

 

Legge 11 agosto 1973, n. 533

DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO E DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIA (STRALCIO)

…. OMISSIS

 

 

 

Legge 5 marzo 1977, n. 54

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIORNI FESTIVI

… OMISSIS

Legge 28 febbraio 1982, n. 54

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N. 791, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

…. OMISSIS

Legge 29 maggio 1982, n. 297

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E NORME IN MATERIA PENSIONISTICA

…. OMISSIS

 

 

 

D.L. 30 ottobre 1984, n. 726(1) convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n.863 (2).

MISURE URGENTI A SOSTEGNO E AD INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

… OMISSIS

 

 

 

Legge 13 maggio 1985, n. 190

RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEI QUADRI INTERMEDI

…. OMISSIS

 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n.
792

RICONOSCIMENTO COME GIORNI FESTIVI DI FESTIVITÀ RELIGIOSE DETERMINATE D’INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE AI SENSI
DELL’ART.6 DELL’ACCORDO, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE, FIRMATO A ROMA IL 18 FEBBRAIO 1984 E RATIFICATO CON
LEGGE 25 MARZO 1985, N. 121.

…. OMISSIS

Legge 26 febbraio 1986, n. 38

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ DI CONTINGENZA

…. OMISSIS

Legge 12 giugno 1990, n. 146

NORME SULL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE

…. OMISSIS

 

 

 

Legge 29 dicembre 1990, n. 407

DISPOSIZIONI DIVERSE PER L’ATTUAZIONE DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 1991 – 1993

…. OMISSIS

Legge 10 Aprile 1991, n. 125

AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO

…. OMISSIS


Principali accordi Interconfederali richiamati nel CCL

ACCORDO INTERCONFEDERALE 3 DICEMBRE 1954 PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI IMPIEGATI E DEGLI ALTRI LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA FISSA NELLE RICORRENZE FESTIVE CHE CADONO DI DOMENICA (SETTORE INDUSTRIA)

…. OMISSIS

(1) Tale accordo è stato esteso erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1029 (G.U. n. 242 del 3 ottobre 1960, supplemento).

 

 

 

ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 APRILE 1956 SULLA COMMUTABILITÀ DELLA INDENNITÀ DI MENSA NELLA RETRIBUZIONE VALEVOLE AI FINI DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI (SETTORE INDUSTRIA)(1)

…. OMISSIS

(1) Tale accordo è stato esteso erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026 (G.U. n. 241 del I ottobre 1960, supplemento).

 

 

 

ACCORDO INTERCONFEDERALE 18 APRILE 1966 PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI INTERNE CON ALLEGATO IL REGOLAMENTO PER LE RELATIVE ELEZIONI

…. OMISSIS

Accordo interconfederale 4 febbraio 1975 per la modifica dell’indennità di contingenza, l’aumento salariale e la maggiorazione degli assegni familiari per le aziende a partecipazione statale.

…. OMISSIS

ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLE POLITICHE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SUI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

…. OMISSIS


Accordi aziendali richiamati nel CCL

 

 

 

VERBALE D’ACCORDO

1) In relazione alla nuova classificazione del personale, i minimi tabellari mensili da valere per gli impiegati ed operai dipendenti dalla Rai sono fissati, a decorrere dal 1° febbraio 1980, nelle misure di cui alla tabella allegata.

Detti minimi sono comprensivi degli importi corrispondenti ai 34 punti di contingenza maturati dal 1° febbraio 1975 al 31 gennaio 1977 e dell’assegno mensile di cui alla lettera e), 1° comma
dell’art.8 del C.C.L. 20 maggio 1978; detti minimi sono comprensivi altresì dell’elemento distinto dalla retribuzione di cui all’art.6 dell’accordo interconfederale 4 febbraio 1975 previo riproporzionamento su 14 mensilità e senza ricalcolazione degli scatti di anzianità.

Il calcolo dei compensi previsti da istituti contrattuali con riferimento ai minimi stipendiali di classe o agli stipendi individuali verrà effettuato detraendo dal minimo o dallo stipendio individuale, oltre l’importo corrispondente ai 103 punti di contingenza conglobati ai sensi dell’accordo interconfederale 4 febbraio 1975, anche quello corrispondente ai 34 punti conglobati ai sensi del presente accordo;

2) Le parti convengono di esaminare, alla ripresa delle trattative contrattuali, il tema dei calcoli e ricalcoli degli scatti di anzianità sull’indennità di contingenza e di risolvere tale problema alla luce degli accordi raggiunti in altre contrattazioni collettive; comunque con il 31 luglio 1980 l’attuale meccanismo di calcolo e ricalcolo s’intende abolito.

Le parti si danno atto che le intese stabilite dal presente accordo sono funzionalmente collegate al rinnovo dei C.C.L. 20 maggio 1978, per la cui definizione globale le parti torneranno ad incontrarsi entro il mese di agosto p.v..

 

 

 

Roma 18 aprile 1980

 

MINIMI TABELLARI MENSILI

 

CLASSI  MINIMI  PARAMETRI
1 627.840 232.53
2 574.840 212.90
3 551.620 204.30
4 526.500 195.00
5 499.660 185.06
6 480.280 177.88
7 457.750 169.54
8 418.500 155.00
9 388.800 144.00
10 356.400 132.00
11 337.500 125.00
12 307.800 114.00
13 270.000 100.00

 

 


 

Roma 18.4.1980

 

 

 

ART.10 CCL 6.10.1980

Le parti si danno atto che gli aumenti di anzianità maturati in data anteriore al 10.2.1980 vengono rivalutati sulla base dei nuovi minimi, escluso a questi effetti l’EDR conglobato, e della contingenza in vigore al 31.1.1980 oltre che dell’importo di L.4.400 concordato in sede di rinnovo contrattuale.

A decorrere dal 1°.2.1980 il calcolo degli aumenti di anzianità maturandi sarà effettuato nella misura del 5% dei minimi alle varie decorrenze, ivi compreso l’EDR conglobato, e dell’indennità di contingenza in atto al 31.1.1980; all’importo predetto saranno sommate lire 4.400 a decorrere dal 1° agosto 1980.

Le parti infine convengono che il calcolo del limite del 65% di cui al quarto comma
dell’art.10 in argomento terrà conto del minimo di stipendio e della contingenza in vigore al 31 gennaio 1980 mentre non sarà compreso nel calcolo stesso l’importo di lire 4.400 per ciascun aumento più sopra citato.

Roma, 16 dicembre 1980

 

 

 

ACCORDO

Riprese esterne – In considerazione della peculiarità delle condizioni logistiche e ambientali nelle quali si trovano ad operare, sarà corrisposta al personale componente le squadre dei pullman di ripresa esterna televisiva una gratifica straordinaria semestrale. L’importo della gratifica sarà determinato con riferimento al numero delle giornate di trasferta completa effettuate nel corso del semestre solare, restando intesi che avranno diritto alla predetta gratifica solo i dipendenti con almeno 45 giorni di trasferta a semestre; di conseguenza la gratifica stessa non potrà essere inferiore a lire 250.000. L’importo della gratifica aumenterà in proporzione al numero dei giorni trascorsi in trasferta superiori ai 45.

L’Azienda, ai fini della corrispondenza della gratifica e della determinazione del suo importo complessivo, terrà conto anche della partecipazione a manifestazioni che richiedano ai singoli componenti la squadra un eccezionale impegno
nonché di specifiche situazioni che dovessero verificarsi per esigenze organizzative aziendali; di tali valutazioni si darà opportuna comunicazione alle rappresentanze sindacali interessate.

Roma, 26 aprile 1988

CONTRATTO 1990TESTO

ALLEGATO AMINIMI
MENSILI DI STIPENDIO

ALLEGATO
B
CLASSI FIGURE PROFESSIONALI